in tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca ai sensi dell’articolo 2901 cod. civ. i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto, e tale prova puo’ essere data nel giudizi introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da un’apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare l’inefficacia.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15215
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19980-2015 proposto da:
(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL in persona del proprio Procuratore Speciale, Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 112/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.
FATTI DI CAUSA
Con citazione 28-6/1-7-2006 (OMISSIS) (ora (OMISSIS)) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti – ex articolo 2901 c.c. – l’atto di compravendita 30-6-2004, con il quale la (OMISSIS) aveva trasferito al (OMISSIS) (al prezzo di Euro 200.000,00) alcune unita’ immobiliari; atto di compravendita preceduto da contratto preliminare per persona da nominare concluso in data 25-2-2004 tra la (OMISSIS) e (OMISSIS), con nomina, da parte di quest’ultimo, del (OMISSIS) avvenuta il 24-6-2004.
A sostegno della domanda la Banca evidenzio’ che alla data del 30-6-2004 il contratto di c/c intercorrente con la (OMISSIS) presentava uno scoperto di Euro 154.674,34, e che quest’ultima, nonostante la pendenza di trattative in corso per il rientro del debito, aveva proceduto ugualmente alla detta vendita.
Con atto di intervento di terzo ex articolo 111 c.p.c., comma 3, si costitui’ in giudizio (OMISSIS) srl, assumendo di essere successore a titolo particolare nel credito vantato dall’attrice L’adito Tribunale, con sentenza 7-12-2010/18-4-2011, nella contumacia del (OMISSIS), accolse la domanda.
Con sentenza 20-1-2015 la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello della (OMISSIS); in particolare la Corte ha evidenziato:
che, nel giudizio revocatorio del definitivo, la necessaria prova del carattere fraudolento del preliminare, di cui l’atto da revocare costituisce mera esecuzione, puo’ essere data indipendentemente da apposita domanda volta a far dichiarare l’inefficacia del preliminare; di conseguenza, non era incorso nella lamentata violazione dell’articolo 112 c.p.c. il primo Giudice per avere valutato, in assenza di esplicita domanda, il detto carattere fraudolento del preliminare;
che, al momento della stipula del preliminare (cosi’ come anche al momento della stipula del definitivo, avvenuta solo due mesi dopo), sussisteva la prova (desunta da elementi indiziari gravi, univoci e concordanti) del consilium fraudis, e cioe’ della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni agli interessi del creditore;
che sussisteva la prova anche della partecipatio fraudis dei terzi (promissario acquirente ed acquirente effettivo), atteso che quest’ultimi, attraverso l’ordinaria diligenza (v. iscrizioni ipotecarie, espressamente menzionate nel preliminare; richiesta da parte della (OMISSIS), di cui si dava atto nel definitivo, di anticipo della stipulazione del definitivo “per esigenze finanziarie”; prezzo dell’immobile di Euro 200.000,00, ridotto rispetto al valore di Euro 800.000,00) ben potevano rendersi conto del pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni del creditore.
Avverso detta sentenza la (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste (OMISSIS) srl con controricorso, illustrato anche da successive memorie.
La (OMISSIS) ed il (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 132 cpc per omessa motivazione, in quanto redatta in forma manoscritta con utilizzo di grafia assolutamente illeggibile, e in relazione all’articolo 46 disp. att. c.p.c. con riferimento all’articolo 156 c.p.c., comma 2, nella parte in cui prescrive che gli atti giudiziari “devono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile”.
Il motivo e’ infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione della sentenza, benche’ redatta in forma manoscritta, e’ redatta con grafia di facile leggibilita’, come desumibile anche dalle specifiche contestazioni rivolte dalla ricorrente alla detta sentenza con gli altri motivi di ricorso e dalla su riportata sintesi della stessa decisione, sicche’ il testo autografo del giudice, non comportando alcuna incertezza di interpretazione, e’ da ritenersi idoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione (conf. Cass. 7269/2012; 21231/2006; v. anche Cass. 18663/2016, secondo cui “in tema di provvedimenti giudiziari, in caso di mera difficolta’ di comprensione del testo, stilato dall’estensore con scrittura manuale, non e’ configurabile la nullita’ della sentenza attesa l’assenza di una espressa comminatoria e la facolta’ della parte di richiedere alla cancelleria, ex articoli 743 e 746 c.p.c., copia conforme dattiloscritta, che deve essere leggibile”).
Con il secondo motivo la ricorrente denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 3, con riferimento al carattere impegnativo e vincolante del preliminare e delle tutele apprestate nel caso di inadempimento dagli articoli 2645 bis, 27775 bis e 2932 c.c., nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione, si duole che la Corte abbia accolto l’azione revocatoria proposta avverso il contratto definitivo, senza considerare che quest’ultimo era un atto dovuto, sicche’ l’azione doveva essere proposta avverso il preliminare.
Il motivo e’ infondato per quanto concerne la dedotta violazione di legge ed inammissibile in relazione al denunziato vizio motivazionale.
In ordine alla violazione di legge va evidenziato che la Corte, ritenendo ammissibile la proposta azione revocatoria nei confronti del contratto definitivo e valutando la sussistenza dell’elemento soggettivo della detta azione al momento del preliminare, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di questa S.C., secondo cui il contratto preliminare di vendita di un immobile, non producendo effetti traslativi e non essendo percio’ configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, non puo’ essere assoggettato all’azione revocatoria ordinaria; azione proponibile, invece, nei confronti dell’eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato, rispetto al quale va accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria; in particolare, con riferimento a detto accertamento, e’ stato precisato che la sussistenza dell'”eventus damni” rispetto al creditore procedente va valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore; per contro, l’elemento soggettivo richiesto dall’articolo 2901 cod. civ. in capo all’acquirente va valutato al momento della stipula del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. 20310/2004; Cass. 17365/2011).
In ordine al riferito vizio motivazionale, il motivo e’ inammissibile, non essendo stato dedotto alcun fatto decisivo nel senso precisato da questa S.C. (fatto da intendersi come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014).
Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), limitandosi a sostenere (peraltro infondatamente, per quanto su precisato) che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione sulla decisione di rigetto del motivo con il quale si era sostenuto che il definitivo non poteva essere oggetto di revocazione in quanto atto dovuto.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia ex articolo 360 c.p.c., n. 4 nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 112 c.p.c. per avere il Giudice di primo grado accertato d’ufficio il carattere fraudolento del contratto preliminare concluso per persona da nominare tra la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), e non avere il Giudice di secondo grado riformato sul punto la sentenza.
Il motivo e’ infondato.
Non v’e’ ragione di discostarsi da quanto gia’ statuito da questa S.C., secondo cui “in tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca ai sensi dell’articolo 2901 cod. civ. i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto, e tale prova puo’ essere data nel giudizi introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da un’apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare l’inefficacia” (Cass. 18528/09).
Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza, si duole che la Corte territoriale non abbia considerato la diversita’ di soggetti tra il preliminare (stipulato tra la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) per persona da nominare) ed il definitivo (stipulato tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) in seguito all'”electio amici” dell’ (OMISSIS)) e non ha quindi valutato la necessita’ di integrare il contradditorio con il promissario acquirente (OMISSIS).
Il motivo e’ infondato.
L’azione revocatoria e’ proposta (come sopra precisato) nei confronti del definitivo, e quindi nei confronti delle parti dello stesso ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), e non vi e’ pertanto nessuna necessita’ di integrare il contradditorio anche con l’ (OMISSIS), promissario acquirente; al riguardo va, in ogni modo evidenziato che “ai sensi degli articoli 1401 e ss. cod. civ., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall’origine parte contraente” (Cass. 7217/2013).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso e’ stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed e’ stato rigettato, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore di (OMISSIS) srl delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.