Qualora siano stati stipulati un contratto preliminare di compravendita e poi il definitivo, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’azione revocatoria deve essere effettuata con riferimento a quest’ultimo, atteso che il trasferimento del diritto di proprietà si attua solo con l’atto definitivo. In effetti, solo al momento della stipula del negozio conclusivo si realizza la riduzione del patrimonio del debitore, con pericolo di un effetto lesivo per i creditori, i quali vedono venir meno la garanzia del loro credito, sul bene venduto.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Tribunale|Roma|Sezione 2|Civile|Sentenza|31 gennaio 2020| n. 2114

Data udienza 30 gennaio 2020

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice,

dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 78957

del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012,

posta in decisione all’udienza del 19.9.2019

tra

“Eq. S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via (…), presso lo studio dell’Avv. En.Fr. che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. M.Gi.Ga. per procura in atti,

– attore –

e

Od.Ro., elettivamente domiciliata in Roma, Via (…), presso lo studio dell’Avv. Ni.Ir. che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Ga.Ga. per procura in atti,

– convenuto –

e

An.Ma., elettivamente domiciliata in Roma, Corso (…), presso lo studio dell’Avv. Pi.Lu. che la rappresenta e difende per procura in atti,

– convenuto –

e

An.Di.,

– chiamato in causa – contumace –

FATTO

Con citazione ritualmente notificata, “Eq. S.p.a.” conveniva in giudizio Od.Ro. ed An.Ma. ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria della revoca e della inefficacia dell’atto di vendita in data 6.2.2008, rogito Notaio Ca.An. di Roma, rep. n. 21768, registrato in data 5.3.2008, trascritto in data 3.3.2008, R.g. 27032, R.P. 6184, intercorso tra Od.Ro. ed An.Ma., con trascrizione della sentenza.

Parte attrice esponeva di essere creditrice nei confronti di Od.Ro. in base a cartella esattoriale notificata il 26.4.2011 e verbale di accertamento relativo a redditi di impresa, IVA ed IRAP, per l’anno di imposta 2003, notificato il 29.12.2005; che successivi atti di accertamento erano notificati in data 18.1.2007 e 7.5.2010; che in data 6.2.2008 Od.Ro., unitamente ad An.Lu. ed An.Di., trasferiva ad An.Ma. la quota indivisa dei 2/3 immobili situati a Roma, Via (…), per il corrispettivo di Euro 600.000,00; che l’atto era compiuto in pregiudizio del creditore nella consapevolezza di An.Ma., cognata di Ro.Od. e sorella di An.Lu. e di An.Di., e che sussistevano la “scientia damni” ed il “consilium fraudis”, testimoniati anche dalle inusuali modalità di pagamento del corrispettivo.

Si costituiva Ro.Od., evidenziando l’assenza di qualsiasi intento fraudolento in danno del creditore; che in data 29.5.2008 la “An. S.n.c.” faceva pervenire alla Agenzia delle Entrate proposta conciliativa in ordine all’atto di accertamento, con riduzione del credito ad Euro 398.156,72 e rateizzazione dello stesso; che l’atto di vendita del 6.2.2008 costituiva l’adempimento di un contratto preliminare stipulato in data 29.5.2006 e trascritto in data 4.12.2006; che l’azione revocatoria non era possibile in relazione agli atti dovuti; che era intervenuta la prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c.; che l’atto di accertamento riguardava solo la società “An. di An.Di. e c. s.n.c.” e notificato alla stessa solo in data 18.1.2007 e che l’avviso di accertamento era notificato personalmente in data 7.5.2010;

Si costituiva anche An.Ma., rilevando l’inammissibilità dell’azione revocatoria nei confronti di atti dovuti, la prescrizione ex art. 2903 c.c. e la infondatezza della domanda.

Integrato il contraddittorio nei confronti di An.Di., il quale restava contumace, all’udienza del 19.9.2019 parte attrice concludeva per l’accoglimento della domanda revocatoria, le parti convenute per il rigetto della pretesa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190, primo comma, c.p.c.

DIRITTO

In relazione agli atti a titolo oneroso, i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria sono:

a) la sussistenza del credito da parte del soggetto che agisce;

b) l'”eventus damni”, cioè il compimento di un atto che non necessariamente determini l’insolvenza del debitore, ma renda anche soltanto più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo;

c) la “scientia damni” da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore;

d) la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente, la cd. “partecipatio fraudis”, consistente nella generica ma effettiva conoscenza del pregiudizio che l’atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, attraverso la riduzione delle garanzie, senza che siano necessarie né la specifica conoscenza del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene, né la collusione tra terzo e debitore.

Nella fattispecie è dimostrata, in primo luogo, la sussistenza di due crediti, il primo rappresentato da redditi di impresa, Iva ed Irap, per l’anno 2003, di cui al verbale del 29.12.2005 ed al successivo atto di accertamento n. (…), notificato il 18.1.2007, entrambi notificati a Ro.Od. nella qualità, ed il secondo rappresentato da redditi personali, Irpef, sempre per l’anno 2003, di cui all’atto di accertamento n. (…) notificato in data 7.5.2010 a Ro.Od. in proprio, per un reddito di partecipazione poi rideterminato in Euro 599.154,00 con nota dell’Agenzia delle Entrate del 14.10.2010.

Per quanto concerne il primo credito di cui al verbale di accertamento del 29.12.2005, notificato in pari data a Ro.Od. come legale rappresentante e come socio della “An. di An.Di. e C s.n.c.”, non rileva che lo stesso non fosse definitivo od oggetto di contestazione in sede giurisdizionale, atteso che legittimato a proporre azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è non solo colui il quale al momento dell’atto dispositivo sia già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche il titolare di un credito contestato o litigioso, dovendosi tenere conto della funzione conservativa e cautelare a diretta tutela della garanzia patrimoniale dell’istituto.

In particolare, è stato chiarito che “Sia l’azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. “revocatoria risarcitoria” (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all’azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso” (Cass. civ. Sez. III Sent., 27/01/2009, n. 1968), che “Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. civ. Sez. II Sent., 18/07/2008, n. 20002) e che “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/09/2019, n. 22161).

Per quanto riguarda l’atto pregiudizievole, vale a dire l'”eventus damni”, lo stesso è rappresentato dal contratto definitivo del 6.2.2008.

Infatti, se è vero che in linea di massima non sono soggetti a revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione, i cosiddetti atti dovuti, quale è un definitivo stipulato in esecuzione di un preliminare, è anche vero che questo principio non opera quando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto.

Precisamente, la giurisprudenza ha chiarito che la verifica della sussistenza dell'”eventus damni” va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, mentre il presupposto soggettivo del “consilium fraudis” va valutato con riferimento al contratto preliminare (Cass. civ. Sez. III Sent., 16/04/2008, n. 9970).

In definitiva “Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l’eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell'”eventus damni” per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. in capo all’acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti” (Cass. civ. Sez. III Ord., 12/06/2018, n. 15215).

Per quanto concerne l’eccezione di prescrizione, si osserva che la disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, va coordinata con quella prevista dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Ne consegue che la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione, ma da quella di trascrizione dell’atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile (Cass. civ., Sez. VI – 1, 27/05/2014, n. 11815; Cass. civ., Sez. III, 19/01/2007, n. 1210. Da ultimo Tribunale Roma Sez. X Sent., 21/10/2019).

Inoltre, poiché, come già sottolineato, l'”eventus damni” si ricollega alla stipula del definitivo, nelle more del quale, peraltro, Od. ha ricevuto ulteriore atto di accertamento del 18.1.2007, è dalla trascrizione di questo che decorre il termine quinquennale: “Qualora siano stati stipulati un contratto preliminare di compravendita e poi il definitivo, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’azione revocatoria deve essere effettuata con riferimento a quest’ultimo, atteso che il trasferimento del diritto di proprietà si attua solo con l’atto definitivo. In effetti, solo al momento della stipula del negozio conclusivo si realizza la riduzione del patrimonio del debitore, con pericolo di un effetto lesivo per i creditori, i quali vedono venir meno la garanzia del loro credito, sul bene venduto” (Cass. civ. Sez. I Sent., 01/09/2011, n. 17995 così anche Cass. civ. Sez. III Sent., 18/08/2011, n. 17365).

Poiché il definitivo è stato trascritto in data in data 3.3.2008 ed il presente giudizio è stato introdotto nel 2012, anche a prescindere dall’esistenza di altri atti interruttivi nessun termine prescrizionale può ritenersi decorso.

Tutto ciò premesso, al momento della stipula del preliminare deve ritenersi sussistente sia la “scientia damni” che la “partecipatio frudis”.

Infatti, il preliminare è stato stipulato in data 29.5.2006, quando Od. già sapeva dell’ingente credito nei suoi confronti di “Eq.”, ed è un atto che, riguardando quattro beni immobili, villini, oggettivamente rende più difficile il soddisfacimento della pretesa creditoria, e, dunque, il debitore era verosimilmente consapevole che le molteplici vendite di beni ledevano oggettivamente l’interesse del creditore. Inoltre l’accordo transattivo è del 3.6.2008, dunque addirittura successivo alla stessa stipula del definitivo.

Per quanto concerne la “partecipatio fraudis”, la prova della stessa può essere fornita anche attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, in particolare, i rapporti tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

Nella fattispecie l’atto di vendita è intervenuto tra soggetti legati tra loro da un vincolo di stretta parentela e di affinità, essendo An.Ma. cognata di Od.Ro. e sorella di An.Lu. ed An.Di..

Inoltre, Od.Ro. è la rappresentante legale e socio della “An. di An.Di. e C s.n.c.”, oggi “An. di An.Lu. e C s.n.c.”, circostanza che documenta ulteriormente lo stretto rapporto, anche di natura economica, tra tutti i soggetti che hanno partecipato al preliminare di vendita ed al successivo contratto definitivo.

Questi rapporti stretti tra le parti interessate alla vendita inducono, dunque, a far ritenere sussistente, quanto meno, in capo al terzo la conoscenza del pregiudizio che l’atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni del creditore, anche perché “Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione” (Cass. civ. Sez. I Sent., 05/07/2013, n. 16825).

Non rileva la circostanza che il credito sia stato notificato nei confronti di Od.Ro. nella qualità di legale rappresentante della “An. di An.Di. e C s.n.c.”, considerato che, trattandosi di società in nome collettivo, ex art. 2291 c.c. il singolo socio, quale è anche Od.Ro., risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, e, dunque, il creditore che agisce per l’adempimento delle obbligazioni della società può contare, oltre che sul patrimonio sociale, anche su quello dei singoli soci, il quale anche costituisce garanzia delle obbligazioni contratte: “Il socio di una società in nome collettivo risponde solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima, ai sensi dell’art. 2291 c.c., a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo” (Cass. civ. Sez. V Sent., 16/05/2007, n. 11228).

Peraltro, per il credito di cui al verbale del 29.12.2005 ed al successivo atto di accertamento n. (…) notificato il 18.1.2007 è intervenuta conciliazione giudiziale del 3.6.2008, è stata prestata idonea fideiussione ed è documentato l’integrale e completo pagamento del credito, rideterminato in Euro 398.156,79, giusta quietanze in atti.

Dunque, ferma restando la legittimazione attiva di “Eq.” per questo credito al momento della stipula del preliminare e del definitivo, il successivo pagamento di quanto dovuto dal debitore in determina il venire meno dell’interesse all’azione revocatoria, non sussistendo più l’esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando estinto, l’inefficacia dell’atto di disposizione del patrimonio. Tuttavia, parte attrice vanta anche un secondo credito di cui all’avviso n. (…) notificato in data 7.5.2010 a Ro.Od. in proprio, il quale, dunque, è di formazione successiva rispetto all’atto oggetto di azione revocatoria.

Ne consegue che, rispetto a questo credito, è necessario dimostrare anche che l’atto era dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, trattandosi di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione (per tutte Cass. civ. Sez. III, 27/10/2004, n. 20813).

Orbene, per quanto concerne il dolo di Ro.Od., lo stesso si ricava dal fatto che dalla stessa nota dell’Agenzia delle Entrate del 14.10.2010, che ha rideterminato in Euro 599.154,00 il reddito di partecipazione per il 2003 rispetto ad Euro 2.813.294,00 di cui all’avviso n. (…), risulta che l’accertamento è basato proprio “sulla base del reddito accertato alla società sopra identificata con avviso di accertamento n. (…) dunque in relazione allo stesso accertamento svolto nei confronti della “An. di An.Di. e C s.n.c.”

Dunque, appare evidente che Ro.Od., consapevole dell’accertamento compiuto su tutta l’attività societaria, nella stipula del preliminare e poi del definitivo intendeva anche tutelarsi ed impedire l’aggressione dei beni del suo patrimonio, non solo nei confronti dell’ingente credito già sorto di cui al verbale del 29.12.2005 ed al successivo atto di accertamento n. (…), ma anche nei confronti del probabile e verosimile futuro credito, collegato e connesso allo stesso accertamento, relativo ai redditi personali, Irpef, sempre per l’anno 2003, di cui all’atto di accertamento n. (…).

Manca, però, la necessaria prova della partecipazione di An.Ma. alla dolosa preordinazione dell’atto dispositivo a pregiudicare le ragioni creditorie, vale a dire la necessaria prova della specifica intenzione del terzo di pregiudicare la garanzia del futuro credito (Cass. civ. Sez. III, 28/12/2016, n. 27173), dolosa preordinazione la cui prova è a carico del soggetto che la allega (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/09/2015, n. 18315).

Orbene, se rispetto al credito già sorto, per i motivi sopra esposti, in particolare per i rapporti di parentela incidenti sulle vicende della “An. di An.Di. e C s.n.c.”, può ritenersi che Ma.An. avesse la generica conoscenza del pregiudizio che l’atto posto in essere poteva arrecare alle ragioni vantate dai creditori nei confronti della società, rispetto, invece, ad un credito ancora da sorgere e strettamente personale di Ro.Od., non vi è prova sufficiente della necessaria la collusione tra terzo e debitore, vale a dire di un vero e proprio dolo in capo al terzo acquirente di eludere la garanzia patrimoniale anche di un credito successivo e relativo ad un debito di natura strettamente personale e proprio di Ro.Od..

In definitiva la domanda di “Eq.” è rigettata.

La complessità della vicenda e, comunque, l’accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria in ordine al credito di cui al verbale del 29.12.2005 ed al successivo atto di accertamento n. (…), credito poi pagato dopo la stipula del definitivo, determinano, nel testo dell’art. 92, 2 comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) rigetta la domanda di “Eq. S.p.a.”; b) compensa le spese processuali tra tutte le parti in giudizio.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.