Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
Tribunale|Roma|Sezione 8|Civile|Sentenza|28 febbraio 2020| n. 4430
Data udienza 11 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2017, e vertente
TRA
UN. S.P.A., con sede in Roma, Via (…), codice fiscale e partita I.V.A. (…), e per essa DO. S.P.A., denominazione assunta da Un. S.p.A. come deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 30.10.2015, con verbale rogato dal notaio Ca.Ma. (rep. 12539, racc. 6528), con sede legale in Verona, Piazzetta (…), c.f. (…), p.I.V.A. (…), quale mandataria, giusta procura per atto in data 30.10.2015 (rep. 12.541, racc. 6.530) del medesimo notaio, elettivamente domiciliata in Roma, Via (…), presso l’Avv. Ni.Ma., il quale la rappresenta e difesa per procura allegata all’atto di citazione
ATTRICE
E
Ca.Gi. (nato (…), (…)) e Ca.Il., nata (…), (…) elettivamente domiciliati in Roma, Via (…), presso l’Avv. Co.Bu., il quale li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
E
FI. S.R.L., con sede legale in Milano, Viale (…), c.f. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa DO. S.P.A., con sede legale in Verona, Piazzetta (…), c.f. (…), p.IVA (…), quale mandataria, giusta procura per atto in data 20.7.2017 (rep. 60850, racc. 11358) del notaio Dott. An.Va., elettivamente domiciliata in Roma, Via (…), presso l’Avv. Ni.Ma., il quale la rappresenta e difende per procura
INTERVENIENTE
Oggetto: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in date 31.3.2017 e 4.4.2017, Do. S.p.a., quale mandataria di Un. S.p.A., conveniva in giudizio, rispettivamente, Gi.Ca. e Il.Ca. dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale e nel merito
– accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 e ss. c.c. e per l’effetto dichiarare l’inefficacia della donazione, da parte del sig. Ca.Gi. a favore della sig.ra Ca.Il., a rogito del Notaio Gi.Ca. del 23.03.2012 (rep. 68768; racc.11116), trascritto in data 03.04.2012, relativa agli immobili descritti in premessa;
Con vittoria di spese, competenze ed accessori come per legge”.
A sostegno della domanda, la parte attrice esponeva:
che Un. S.p.a. era titolare del credito per il pagamento di Euro 507.802,57 oltre interessi e spese processuali, in base al decreto ingiuntivo n. 26292/2016 emesso dal Giudice del Tribunale di Roma nei confronti di Gi.Ca., Pi.Gu. e Ma.Ga., notificato al primo il 16.1.2017 (documento n. 5) e divenuto definitivo;
– che con il ricorso monitorio era stata chiesta tale pronuncia ed era stato azionato il credito derivante dalla fideiussione prestata il 2.7.2009 dagli intimati a favore di Un. S.p.a., fino alla concorrenza di Euro 2.900.000, per obbligazioni assunte nei suoi confronti da Li. S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri con sentenza del 3.6.2014 (documento n. 3);
– che le obbligazioni garantite con tale fideiussione e azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo avevano fonte nel contratto di finanziamento concluso il 22.5.2008 da Li. S.r.l. e Un. S.p.a., il cui credito il 3.6.2014 era pari a Euro 162.394,37, e nel “contratto anticipi export di fatture n. 74/2012 per Euro 370.000,00 concesso alla società Li. S.r.l.”, di cui al ricorso, il cui credito alla data della sua proposizione era pari a Euro 345.408,20;
– che, con l’atto rogato il 23.3.2012 dal notaio Dott. Gi.Ca. (repertorio n. 68768, raccolta n. 11116 – documento n. 8), Gi.Ca. aveva donato alla figlia Il.Ca. il diritto di proprietà superficiaria dell’appartamento sito in Roma, Via (…), scala B, piano settimo, interno n. 13, composto di tre camere e accessori, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 634, particella 151, subalterno 40, e dell’inerente autorimessa con accesso carrabile dai civici nn. 76 e 78 della predetta via e con accesso pedonale su Largo (…) snc costituita dal locale box posto al piano seminterrato secondo, distinto con il n. (…), censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio (…);
che la donazione pregiudicava la garanzia patrimoniale di Un. S.p.a., avuto riguardo al credito liquido, esigibile, sorto prima del 23.3.2012 in base ai contratti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo; che, con tale atto dispositivo, Gi.Ca. aveva deteriorato la propria situazione patrimoniale, essendo rimasto titolare del solo diritto di usufrutto di un bene immobile sito in Loiri Porto San Paolo (SS) e aveva pregiudicato le ragioni creditori e la garanzia che assisteva il credito; che dal 1993 Gi.Ca. aveva rivestito la qualifica di amministratore unico di Li. S.r.l. e aveva esercitato i poteri di rappresentanza, anche mediante la stipulazione di contratti di finanziamento bancari (documento n. 7) e, in data 6.7.2009, aveva prestato tale fideiussione (documento n. 6).
A norma dell’art. 168 bis, comma IV, c.p.c., l’udienza di prima comparizione era differita al 21.7.2017 e il 26.5.2017 Gi. e Il.Ca. si costituivano in giudizio e contestavano la fondatezza della domanda, di cui eccepivano la “Non esigibilità della garanzia fideiussoria per scadenza della obbligazione principale giusta disposto dell’art. 1957 c.c.” e deducevano che nel 2014 era stato dichiarato il fallimento dell’obbligata principale Li. S.r.l. e Un. S.p.a. non aveva proposte istanze nei suoi confronti nel termine di sei mesi; deducevano l’infondatezza della domanda avversaria ed esponevano che il decreto ingiuntivo indicato nell’atto di citazione non era divenuto definitivo, poiché era in corso la causa di opposizione che avevano promosso a norma dell’art. 645 c.p.c., ed era iscritta al n. 13946/2017 R.G., presso il Tribunale di Roma; assumevano che il contratto di fideiussione non era stato “mai formalizzato dall’opponente” Gi.Ca., né sussisteva il credito poiché Li. S.r.l., prima della pronuncia di fallimento, aveva accertato, mediante la consulenza di un tecnico di fiducia, che nel corso del rapporto bancario erano stati applicati interessi anatocistici non dovuti.
La parte convenuta proponeva la domanda:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza od eccezione disattese, respingere e rigettare l’avverso domanda di revocatoria ordinaria per tutte le motivazioni in premessa espresse.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Con ordinanza del 21.7.2017, erano concessi i termini previsti dall’art. 183, comma VI, c.p.c. ed era prodotta documentazione.
In data 20.9.2017 interveniva volontariamente in giudizio Do. S.p.a., quale mandataria di Fi. S.r.l., ed esponeva: “(…) Un. a seguito di una operazione di cartolarizzazione, con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017 cedeva un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza” alla Fi. srl, come da avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08/08/2017; – che la Fi. S.r.l. è una società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, avente ad aggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, si sensi dell’art. 3 della legge citata; – che Fi. srl, ha conferito a Do. S.p.A. con atto in data 20 luglio 2017, n. 60850 di Rep. e n. 11358 di Racc., Notaio dott.ssa An.Va. di Milano, la procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali, tra i quali quelli riferibili al presente atto”.
La società intervenuta contestava la domanda di parte convenuta e, in particolare, esponeva che il 10.2.2015 Un. S.p.a. aveva proposto istanza di ammissione del credito al passivo del fallimento di Li. S.r.l. e ciò aveva comportato l’interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale a norma dell’art. 2945, II c., c.c. e operante anche nei confronti del fideiussore, in base agli articoli 1957, c. IV, c.c. e 1310, c. I., c.c.; affermava la sussistenza della fideiussione prestata da Gi.Ca. a favore di Un. S.p.a., in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti di quest’ultima da Li. S.r.l. e dichiarava di volersene avvalere e proponeva istanza di verificazione, formulava la domanda:
“Per tutto quanto non dedotto si richiamano le difese, eccezioni, deduzioni e richieste formulate nel libello introduttivo insistendosi per l’accoglimento delle conclusioni tutte ivi rassegnate e con integrale rigetto delle domande ex adverso formulate”.
All’udienza del 25.10.2019, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione, con i termini assegnati a norma dell’art. 190 c.p.c. in complessivi ottanta giorni.
Un. S.p.a. proposto la domanda di pronuncia d’inefficacia ex art. 2901 c.c. della donazione effettuata da Gi.Ca. a favore della figlia Il.Ca., con l’atto pubblico rogato il 23.3.2012 dal notaio in Roma Dott. Gi.Ca. (repertorio n. 68768, raccolta n. 11116 – documento n. 8 del fascicolo di parte attrice),avente a oggetto il diritto reale di superficie del bene immobile indicato nell’espositiva che precede.
Questo atto di disposizione patrimoniale è successivo all’insorgenza del credito, sorto in base all’atto costitutivo della fideiussione prestata da Gi.Ca. il 2.7.2009 in relazione alle precedenti obbligazioni assunte da Li. S.r.l. nei confronti di Un. S.p.a. e questo credito è stato azionato in sede giudiziale e ha dato luogo alla pronuncia del decreto ingiuntivo indicato nell’espositiva che precede, di cui non è stata documentata la definitività, evenienza che non rileva per la cognizione della domanda proposta a norma dell’art. 2901 c.c.;
al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l’insorgenza della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria (Cass. S.U. n. 9449 e Cass. n. 5246/06, ed anche per esso, per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell’illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Da ciò consegue che se si tratta di credito nascente da contratto e se la data di stipula di tale contratto è anteriore a quella della conclusione dell’atto di disposizione del patrimonio in danno del creditore – ed è il caso di specie – colui che agisce per la declaratoria di inefficacia dell’atto nei suoi confronti, ovvero per la condanna al risarcimento del danno dell’acquirente che abbia rivenduto il bene a terzi (c.d. revocatoria risarcitoria), deve provare unicamente, anche con il ricorso a presunzioni, la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio che alienante acquirente a titolo oneroso arrecavano alle ragioni creditorie” (Cass. Sez. III civ., sentenza 27 gennaio 2009, n. 1968); è stato affermato, inoltre, che: “L’art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria)” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 1893 del 9.2.2012, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 621220).
Si rileva, inoltre, che: “In tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo ditale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza
l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”) ne’ la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (“eventus damni”), è, poi, sufficiente che l’atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la “trasformazione” di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva” (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 7262 del 1.6.2000, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. n. 537106; conf. Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 14489 del 29.7.2004).
E’ stata documentata l’insorgenza del credito in data anteriore alla disposizione patrimoniale anzidetta e la consapevolezza di Gi.Ca. è insista nell’atto dispositivo, con cui è stata pregiudicata la situazione soggettiva di Un. S.p.a.
Va considerato che: “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’eventus damni”. (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 11471 del 24.7.2003, ivi, Rv. 565388; conf. Cass. civ., Sez. III, sentenze n. 19963 del 14.10.2005; n. 23263 del 18.11.2010; n. 21492 del 18.10.2011).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che: “Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per l’integrazione del profilo oggettivo dell'”eventus damni” è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.(…)” (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 15265 del 4.7.2006, ivi, Rv. 591446).
Gi.Ca. non ha allegato o provato che, nonostante l’atto di disposizione, il proprio patrimonio abbia conservato composizione, valore e caratteristiche tali da non pregiudicare il soddisfacimento del credito vantato dalla parte attrice, la cui domanda ex art. 2901 c.c. va accolta, con la conseguente declaratoria di inefficacia della donazione anzidetta.
Al presente giudizio è estraneo ogni accertamento istruttorio e decisorio inerente al merito dell’opposizione proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo, anche in quanto in questa causa non sono state introdotte domande volte all’accertamento con efficacia di giudicato di obbligazioni di pagamento di denaro, né domande di condanna al conseguente adempimento, né è stata ravvisata la necessità di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, di cui non è stato documentato il grado del processo in corso, e ciò in considerazione del costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui:
“Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
(Enunciando il principio di cui in massima – in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per “mala gestio” fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società – le S.U. hanno annullato l’ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria)”
(Cass. Sez. Un. Civ., ordinanza n. 9440 del 18.5.2004, ivi, Rv. 572929; conf. Cass. civ. sentenza n. 19755 del 11.10.2005; Cass. sentenza n. 16577 del 5.8.2005; Cass. ordinanza n. 19129 del 29.9.2005; Cass. sentenza n. 19132 del 23.9.2004; Cass. sentenza n. 5246 del 10.3.2006; Cass. ordinanza n. 19289 del 14.9.2007; Cass. ord. n. 1129 del 26.1.2012; Cass. sent. 11573 del 14.5.2013; Cass. sent. 17257 del 12.7.2013; Cass. sent. 16722 del 17.7.2009; Cass. sent. 2673 del 10.2.2016).
La pronuncia di accoglimento della domanda di cui all’atto di citazione non va resa a favore della società intervenuta in giudizio, che non ha dimostrato l’asserita qualità di cessionaria del credito a tutela del quale è stata esercitata l’azione revocatoria de qua; l’interveniente ha prodotto in atti unicamente la procura speciale rogata il 20.7.2017 dal notaio Dott. An.Va. (rep. 60850, racc. 11358) con cui Fi. S.r.l. ha nominato procuratore Do. S.p.a., la procura generale alle liti di UG. S.p.a. all’Avv. Ni.Ma. rogata il 26.7.2010 dal notaio Dott. Maurizio marino (rep. 67454, racc. 18582) e l’atto costitutivo della fideiussione del 6.7.2009 anche a firma Gi.Ca. (documenti n. 1, 2 e 3 allegati alla comparsa l’intervento e alla memoria ex art. 193 c. VI c.p.c. del 20.9.2017).
Le spese processuali vanno poste a carico solidale dei convenuti soccombenti e a favore di Do. S.p.a. quale mandataria di Un. S.p.a. e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, determinato dall’entità del credito fatto valere (cfr. Cass. 5402/2004; 18348/2004; 10089/2014) e in base all’attività svolta dalla parte attrice; si dispone la compensazione delle spese processuali nei confronti della società intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda proposta con l’atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 26542/2017 R.G. e dichiara inefficace nei confronti di Un. S.p.a. la donazione effettuata da Gi.Ca. a favore di Il.Ca. con l’atto rogato il 23.3.2012 dal notaio Dott. Gi.Ca. (repertorio n. 68768, raccolta n. 11116) avente a oggetto il diritto di proprietà superficiaria dell’appartamento sito in Roma, Via (…), scala B, piano settimo, interno n. 13, composto di tre camere e accessori, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 634, particella 151, subalterno 40, e dell’inerente autorimessa con accesso carrabile dai civici nn. 76 e 78 della predetta via e con accesso pedonale su Largo (…) snc costituita dal locale box posto al piano seminterrato secondo, distinto con il n. 37, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio (…); ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere all’annotazione della sentenza a margine della trascrizione del suddetto atto di donazione;
condanna, in via solidale, Gi.Ca. e Il.Ca. a rifondere a Do. S.p.a., mandataria di Un. S.p.a., le spese processuali, che liquida in Euro 6.852,00 (Euro 1.250,00 anticipazioni, Euro 3.375,00 fase di studio, Euro 2.227 fase introduttiva), oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
respinge la domanda proposta da Fi. S.r.l., nei cui confronti compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma l’11 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2020.