ove venga dedotto che l’atto di disposizione patrimoniale abbia compromesso i diritti e le aspettative di realizzazione dei crediti della massa dei creditori di una societa’ di capitale, protetti ex articolo 2394 c.c., anche nel caso in cui la societa’ non versi in una situazione fallimentare, il curatore fallimentare che intenda promuovere l’azione revocatoria ordinaria nei confronti del terzo acquirente di un bene sociale, per dimostrare la sussistenza dell’eventus damni ex articolo 2901 c.c., ha l’onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; b) la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della societa’ che metteva a rischio la realizzazione dei crediti sociali; c) il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo.
Se dalla valutazione dell’insieme di questi elementi emerge che, per effetto dell’atto dispositivo, e’ diminuita o messa a rischio, anche solo in termini qualitativi, l’integrita’ del patrimonio sociale protetta dall’ordinamento ex articolo 2394 c.c., puo’ ritenersi dimostrata la sussistenza dell'”eventus damni.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|19 luglio 2019| n. 19515
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21038/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1625/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con atto di citazione notificato in data 11/2/2016, (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza n. 14856/2015 con cui il Tribunale di Milano aveva accolto l’azione revocatoria ordinaria promossa dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione nei suoi confronti, quale terza acquirente di un immobile di proprieta’ della societa’ fallita, tesa a dichiarare l’inefficacia del negozio stipulato in data 29/7/2009 tra la societa’ fallita (allora rappresentata dall’ex amministratore) e l’appellante (figlia dell’amministratore pro tempore).
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1625/2017 emessa ex articolo 281 sexies c.p.c., il 13/04/2017, rigettava l’appello ritenendo dimostrata, al momento dell’atto di disposizione, l’insufficienza del patrimonio della societa’ a garantire le ragioni dei creditori sociali, poi ammessi allo stato passivo della procedura;
inoltre, stante la posteriorita’ dell’atto di alienazione rispetto al sorgere del credito della massa dei creditori, ammessi allo stato passivo, affermava che “l’unico requisito soggettivo necessario e’ dato dalla scientia damni sia per il debitore che per il terzo, desumibile, per via di presunzioni anche dallo stretto rapporto di parentela tra il debitore e terzo, che renda inverosimile che l’acquirente non conoscesse la situazione debitoria dell’alienante, soprattutto se, come nel caso concreto, non risulti allegato nessun motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” e che “il pagamento del prezzo pattuito mediante accollo del mutuo ipotecario (…) cui puo’ aggiungersi quello attinente alla trasformazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore che, col passaggio da immobile a danaro, realizza il pericolo di danno d’infruttuosa azione esecutiva, portano senz’altro a ritenere integrato anche il requisito soggettivo in parola”; infine, riteneva che ne’ la perizia di stima di parte, ne’ la dichiarazione di valore dell’immobile prodotti dalla appellante, permettono, per la loro estrema genericita’, di verificare i criteri di stima dell’appartamento, “che vorrebbero fondare la congruita’ del prezzo in poco piu’ di Euro 310.000,00, (…) nettamente divergente dal prezzo pagato dalla fallita per l’acquisto, pari a Euro 980.000,00 e dal valore attribuito nel bilancio 2008, pari a circa Euro 1.200.000,00”.
2. Con ricorso notificato in data 8/9/2017, la convenuta appellante proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 1625/2017 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 13.04.2017, deducendo tre motivi di ricorso.
Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione resisteva con controricorso, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
CONSIDERATO
che:
1 Con il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 605 c.p.p., in ordine alla mancata sospensione del giudizio civile ex articolo 295 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’omessa considerazione di una pronuncia penale, appellata, che ha disposto la restituzione al Fallimento (OMISSIS) dell’immobile oggetto di revocatoria e che avrebbe reso necessaria la sospensione di questo giudizio per pregiudizialita’.
1.1. Il motivo e’ inammissibile ex articolo 366 c.p.c., n. 6, per carenza del requisito dell’autosufficienza. Da un lato, nel ricorso non viene specificato, ne’ allegato, il procedimento penale che si pone in rapporto di pregiudizialita’ con il giudizio civile; dall’altro, non viene menzionato “dove e come”, anche solo in via sintetica, e’ stata formulata l’istanza di sospensione del processo, in tesi non accolta dalla Corte territoriale, mentre sul punto la parte resistente ha eccepito che si tratta di una deduzione mai sollevata in corso di causa.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla ritenuta sussistenza di un credito anteriore ex articolo 2901 c.c. e la carenza di motivazione sul punto, assumendo che il credito sia stato allegato genericamente e non specificamente provato ai fini della prova dell’eventus damni.
2.1. Il motivo e’ infondato.
2.2. In linea di principio, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), ai sensi dell’articolo 2901 c.c., e’ sufficiente che l’atto dispositivo provochi una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, tale da mettere a rischio le ragioni del creditore.
Ai fini probatori, poi, non e’ richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore all’epoca della disposizione patrimoniale di cui il creditore fa valere l’inefficacia, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerta o difficile la soddisfazione del credito sociale (v. Sez. 1, Ordinanza n. 5269 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 01/08/2007; v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass. 6.08.2004 n. 15257 Cass., 29/10/1999, n. 12144).
2.3. Sicche’, dovendo applicare i suddetti criteri ove venga dedotto che l’atto di disposizione patrimoniale abbia compromesso i diritti e le aspettative di realizzazione dei crediti della massa dei creditori di una societa’ di capitale, protetti ex articolo 2394 c.c., anche nel caso in cui la societa’ non versi in una situazione fallimentare, il curatore fallimentare che intenda promuovere l’azione revocatoria ordinaria nei confronti del terzo acquirente di un bene sociale, per dimostrare la sussistenza dell’eventus damni ex articolo 2901 c.c., ha l’onere di provare tre circostanze:
a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
b) la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della societa’ che metteva a rischio la realizzazione dei crediti sociali;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato cl,all’atto dispositivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 31/01/2018 in motivazione; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8931 del 12/04/2013).
Se dalla valutazione dell’insieme di questi elementi emerge che, per effetto dell’atto dispositivo, e’ diminuita o messa a rischio, anche solo in termini qualitativi, l’integrita’ del patrimonio sociale protetta dall’ordinamento ex articolo 2394 c.c., puo’ ritenersi dimostrata la sussistenza dell'”eventus damni”.
2.4. Nel caso in esame, i suddetti requisiti sono stati tutti pienamente scrutinati con argomentazioni in fatto idonee a mettere in rilievo che i crediti della massa dei creditori, ammessi al passivo fallimentare, erano non solo presenti in misura consistente all’epoca del negozio di trasferimento del bene sociale al terzo, ma anche messi a rischio dal negozio stipulato, e cio’ in relazione ai dati rilevabili dai bilanci di esercizio degli anni 2008 e 2009 che gia’ mostravano una grave situazione finanziaria della societa’.
In particolare, la massa dei creditori risultava avere una consistenza pari a Euro 3.600.000,00 di crediti al privilegio e a Euro 2.000.000,00 di crediti al chirografo, a fronte di un deficit finanziario gia’ in atto all’epoca della vendita del bene sociale;
inoltre, il negozio di vendita stipulato dall’amministratore della societa’, determinante un mutamento in termini qualitativi della consistenza patrimoniale della societa’, si era rivelato in grado di intaccare in termini quantitativi il patrimonio sociale preesistente – e dunque l’affidamento che su di esso riponevano i creditori sociali -, atteso che il corrispettivo di vendita, corrispondente alle residue rate di mutuo fondiario da versare alla banca finanziatrice (mediante accollo del mutuo da parte della ricorrente acquirente), era risultato di molto inferiore al valore del bene indicato nel bilancio, pari a c.a. Euro 1.200.000, e allo stesso prezzo di acquisto, tant’e’ che il curatore aveva prospettato in via subordinata anche l’inefficacia del negozio per simulazione.
2.5. Si sottolinea, infine, che la censura non mette in discussione il requisito della scientia damni per come valutata nella sentenza impugnata.
3. Con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la superficie calpestabile dell’immobile oggetto di revocatoria e la sua determinazione tramite CTU, con conseguente diverso valore dell’immobile.
3.1. Il motivo e’ inammissibile.
Viene denunciato in sostanza un vizio di carente od omessa motivazione in relazione a una sentenza d’appello che, con motivazione contestuale e sintetica, ha confermato la pronuncia di primo grado, integrandola in parte. Pertanto il motivo non tiene conto dei requisiti di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012).
Il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014).
4. Conclusivamente il ricorso viene rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, a favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.