in tema di azione revocatoria ordinaria, l’articolo 2901 c.c., accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensi’ mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, e pertanto ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria non e’ necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 giugno 2018, n. 16267
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7551 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS), quale rappresentante di (OMISSIS) S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)):
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrenti –
nonche’
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sezione di Sassari n. 569/2016, pubblicata in data 14 novembre 2016 (e notificata in data 4 gennaio 2017);
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 23 aprile 2018 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
Il (OMISSIS) S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti del proprio debitore (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS), per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., di un atto di alienazione immobiliare posto in essere dal primo nei confronti del secondo. Nel giudizio sono intervenuti (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), anch’essi creditori del (OMISSIS), i quali hanno proposte domande analoghe a quelle dell’attore.
Tutte le domande sono state accolte dal Tribunale di Sassari. La Corte di Appello di Cagliari – Sezione di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre (OMISSIS), sulla base di sei motivi. Resistono con distinti controricorsi il (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS).
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altro intimato. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza per mancanza di integrazione del contraddittorio del proprietario dell’area avente diritto di prelazione in caso di vendita – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’articolo 102 c.p.c. – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti”.
Il motivo e’ inammissibile in quanto ha ad oggetto questioni nuove, nonche’ per difetto di specificita’, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il ricorrente pone una serie di questioni di diritto che non risultano assolutamente affrontate nella sentenza impugnata, e la cui valutazione implica accertamenti di fatto (che non possono essere svolti nella presente sede), senza neanche chiarire se ed in quali atti del giudizio di merito le aveva gia’ avanzate, e senza richiamare specificamente il contenuto di tali atti.
Le suddette questioni non possono quindi essere prese in esame (neanche ai fini dell’eventuale verifica della affermata sussistenza di un litisconsorzio necessario, dal momento che anche questa questione presuppone l’accertamento di circostanze di fatto allegate per la prima volta nella presente sede e che non risultano oggetto del giudizio di merito).
2. Con il secondo motivo si denunzia “Vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 244, 245 c.p.c. – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti”.
Il motivo e’ inammissibile, per difetto di specificita’.
Non viene chiarito in che termini ed in quali atti del giudizio di merito sarebbero state poste la questione dell’usucapione e quella per cui l’atto impugnato avrebbe potuto configurarsi quale adempimento di un debito scaduto; tanto meno viene specificamente richiamato il contenuto di tali atti, quello dell’eventuale decisione adottata in proposito dal giudice di primo grado ed il contenuto dell’eventuale gravame sul punto. Cio’ impedisce alla Corte di verificare la fondatezza nel merito delle relative censure.
3. Con il terzo motivo si denunzia “Vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 35 – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 244, 245 c.p.c. – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 18 – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti – sul valore di cessione degli immobili”.
Il motivo e’ inammissibile.
Diversamente da quanto afferma il ricorrente, la corte di appello non ha affatto affermato che il prezzo di vendita dell’immobile era inferiore a quello di mercato (e tanto meno a quello imposto ai sensi delle leggi sull’edilizia economica e popolare), onde trarne elementi indiziari ai fini della sussistenza dei presupposti per la revoca dell’atto, ma si e’ limitata ad accertare, in fatto, che non vi era la prova dell’avvenuto effettivo versamento del prezzo risultante dall’atto stesso (ed ha anzi, addirittura espressamente dichiarato inammissibili, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, i capi di prova tendenti a dimostrare la congruita’ di detto prezzo).
4. Con il quarto motivo si denunzia “Vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. sotto altro profilo – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti – consilium fraudis e scientia damni”.
Il motivo e’ inammissibile.
La sussistenza in concreto del cd. consilium fraudis e della cd. scientia damni, e cioe’ i presupposti di applicabilita’ della disposizione di cui all’articolo 2901 c.c., e’ stata affermata dalla corte di appello sulla base di accertamenti di fatto svolti dai giudici di merito all’esito della valutazione dei fatti storici emergenti dagli elementi probatori acquisiti, e sostenuti da adeguata motivazione, in relazione ai quali le censure del ricorrente si risolvono nella sostanza in richieste di riesame del fatto e di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non e’ consentito nel giudizio di legittimita’.
E’ il caso di osservare, in particolare, che la prova della dolosa preordinazione dell’atto al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori e’ richiesta esclusivamente in caso di atto anteriore al sorgere del credito, e la sussistenza di una siffatta circostanza (che postula evidentemente accertamenti di fatto) non risulta affrontata nella sentenza impugnata, ne’ il ricorrente chiarisce se ed in quali atti del giudizio di merito era stata posta.
Altrettanto e’ a dirsi per tutte le ulteriori questioni poste (in modo del resto confuso e poco chiaro, tanto da renderne difficile addirittura la stessa comprensione) con il motivo di ricorso in esame.
5. Con il quinto motivo si denunzia “Vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. sotto altro profilo – vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti – carenza di periculum damni”.
Il motivo e’ inammissibile.
Anche con il motivo di ricorso in esame vengono poste questioni di merito, attinenti in particolare alla entita’ dei crediti a tutela dei quali le parti attrici hanno agito in revocatoria ed alla sussistenza del pregiudizio derivante dall’atto di alienazione impugnato, che tendono a mettere in discussione accertamenti di fatto svolti dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori acquisiti, accertamenti che risultano adeguatamente motivati e in relazione ai quali, per un verso, le censure avanzate si risolvono nella sostanza in richieste di riesame del fatto e di nuova e diversa valutazione delle prove e, per altro verso, hanno ad oggetto questioni non rilevanti nell’economia della decisione impugnata.
6. Con il sesto motivo si denunzia “Vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c. e articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p.”.
Anche questo motivo e’ inammissibile.
Con esso vengono poste questioni in parte nuove ed in parte prive di rilievo ai fini della decisione, in ogni caso non attinenti alla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata.
Inoltre non sono indicati in modo sufficientemente specifico gli estremi del procedimento che si assume avere carattere pregiudiziale rispetto al presente.
In ogni caso la pronuncia impugnata e’ in diritto pienamente conforme all’orientamento di questa Corte (che il ricorso non offre motivi per rivedere) secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’articolo 2901 c.c., accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensi’ mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12144 del 29/10/1999, Rv. 530822), e pertanto “ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria non e’ necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998, Rv. 512743), a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purche’ non si tratti di pretese che si rivelino “prima facie” pretestuose (in tal senso: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008, Rv. 604415; si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331; Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012, Rv. 621220; Sez. 2, Sentenza n. 23666 del 19/11/2015, Rv. 637275; Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016, Rv. 639291; Sez. 3, Sentenza n. 9855 del07/05/2014, Rv. 630998, la quale precisa peraltro in proposito “fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non puo’ essere portata ad esecuzione finche’ l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato”; viene conseguentemente addirittura esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialita’ rilevante ai fini dell’articolo 295 c.p.c., tra il giudizio sull’accertamento del credito e quello sull’azione revocatoria: in tal senso si vedano ad es.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004, Rv. 572929; Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006, Rv. 588258).
7. Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’, liquidandole, per ciascuno dei tre controricorrenti, in complessivi Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese generali ed accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.