l’azione revocatoria ordinaria, al cui esperimento il curatore è legittimato in virtù del disposto dell’art. 66 L.F., ha esclusivamente la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall’atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l’atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l’effetto tipico di determinare l’inefficacia dell’atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto.

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Tribunale Latina, Sezione 1 civile Sentenza 14 settembre 2018, n. 2247

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola Romana Lodolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1616 R.G. cont. 2013

TRA

FALLIMENTO (…) SRL, C.F. (…),

elettivamente domiciliato in Latina, Via (…), presso l’avv. Ro.Ma., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta in calce all’atto di citazione

ATTRICE

E

(…) SRL, C.F. (…),

elettivamente domiciliata in Cisterna Di Latina, via (…), presso l’avv. Ge.De., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria ex art. 66 L.F.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 8.3.2013, la curatela del fallimento (…) srl ha convenuto in giudizio la (…) srl, al fine di sentire dichiarare l’inefficacia e la revoca, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dell’atto di vendita a rogito notaio (…) del (…) (repertorio (…), raccolta (…)), avente ad oggetto un appartamento e un posto auto siti nel Comune di S. (T.), località V., distinti al catasto rispettivamente al foglio (…), mappale (…), sub (…) e (…), con condanna alla restituzione dei beni ovvero al loro controvalore per la ipotesi di restituzione impossibile, nonché condanna al pagamento dei frutti civili commisurati al valore locativo a far data dal momento della domanda.

Esponeva la curatela che la (…) era società a responsabilità limitata esercente l’attività di costruzioni, demolizioni e movimentazioni e che nel corso del 2008 aveva acquistato una fornitura di ferro dalla (…) srl per il complessivo importo di Euro 139.450,33, risultanti dalle fatture n. (…) del 12.05.2008, di Euro 103.023,36; n. (…) del 15.05.2008, di Euro 35.354,88; n. (…) del 31.05.2008, di Euro 1.072,09.

Versata dalla società fallita la somma di Euro 37.909,85, il pagamento del residuo prezzo di Euro 101.540,46 era stato regolato, nella prospettazione della curatela attrice, mediante la consegna di 5 assegni bancari con scadenza nel 2010. Tuttavia, prima della scadenza dei titoli, la (…) srl, già in stato di insolvenza, con l’atto di vendita impugnato aveva trasferito alla (…) l’unico immobile libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Aggiungeva parte attrice che il prezzo della vendita, dichiarato in Euro 79.300,00, veniva compensato con parte del maggior credito di Euro 101.504,46, vantato dalla (…) nei confronti della (…), e precisamente: Euro 65.113,51 pari al residuo importo da versare a saldo della fattura n. (…) emessa in data 12 maggio 2008; Euro 1.072,09, pari al saldo della fattura n. (…) emessa in data 31 maggio 2008; Euro 13.114,50, a parziale saldo della fattura (…) del 15 maggio 2008, del maggior importo di Euro 35.354,88.

Tutto ciò premesso, e rilevato che l’atto impugnato costituiva una datio in solutum, con pagamento anticipato rispetto al termine consacrato dai titoli di pagamento non scaduti, nonché atto pregiudizievole dei creditori preesistenti, la curatela chiedeva revocarsi il contratto ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, rilevando che il trasferimento non era revocabile in quanto pagamento di un debito scaduto, e come tale rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2901, III comma, c.c. e comunque in ragione dell’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal medesimo art. 2901 c.c.

La domanda avanzata dalla curatela fallimentare è fondata e deve pertanto essere accolta.

Deve premettersi che tra le parti è incontestata l’effettiva fornitura di ferro, da parte della (…) srl in favore della società fallita, per il complessivo importo di Euro 139.450,33, portato dalle fatture n. (…) del 12.05.2008, n. (…) del 15.05.2008 e n. (…) del 31.05.2008.

A parziale estinzione della residua obbligazione di pagamento del corrispettivo, le parti hanno concluso il contratto di compravendita per cui è causa, nel quale il trasferimento dell’immobile è stato tra le stesse concordato, con imputazione del controvalore a parziale estinzione del credito vantato dall’odierna convenuta (…) srl.

L’operazione descritta integra pertanto gli estremi di una datio in solutum.

Orbene, diversamente da quanto prospettato dalla società convenuta, come recentemente ed espressamente chiarito dalla Suprema Corte, la datio in solutum non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2901 comma III c.c. (cfr. sul punto, Cass. n. 26927 del 14/11/2017: “La “datio in solutum” (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell’obbligazione ed è quindi assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l. fall., sottraendosi all’inefficacia ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. solo l’adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto).

Alla luce delle esposte argomentazioni, appare priva di rilevanza – ai fini della valutazione in ordine all’assoggettabilità dell’operazione all’azione revocatoria ordinaria – la disamina della questione relativa alla scadenza del debito (sulla quale il fallimento e la società convenuta parti hanno fondato parte delle rispettive difese), atteso che, in ragione dell’inapplicabilità dell’art. 2901 comma III c.c. alla datio in solutum, anche l’estinzione (nella specie, parziale) di un’obbligazione pecuniaria già scaduta è revocabile, ove sussistano i presupposti previsti dall’art. 2901 c.c.

Deve pertanto procedersi alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la revoca della compravendita.

A differenza di quanto dedotto dalla società convenuta, non può dubitarsi della pregressa sussistenza del credito, a tutela del quale è riconosciuta al creditore (e, in caso di fallimento, al curatore fallimentare, sulla base del disposto dell’art. 66 L.F.) l’azione revocatoria ordinaria.

Tale credito, nel caso di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, coincide con i crediti ammessi al passivo fallimentare, tenuto conto della circostanza che la legittimazione del curatore all’esperimento dell’azione revocatoria è sostitutiva di quella dei creditori (cfr. Cass. n. 11763 del 19/05/2006).

Nel caso in esame, la curatela fallimentare ha dimostrato la pregressa sussistenza di crediti nei confronti della società fallita, attraverso il deposito delle domande di ammissione allo stato passivo, attestante l’esistenza di numerosi crediti antecedenti all’atto impugnato (a decorrere dall’anno 2006).

Quanto al presupposto del pregiudizio alle ragioni dei creditori, ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall’imprenditore successivamente fallito, l'”eventus damni” è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa a causa dell’atto dispositivo (così, da ultimo e tra le altre, Cass. n. 11652 del 14/05/2018).

Deve inoltre ritenersi raggiunta la prova relativa alla conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.

Quanto alla società debitrice, poi fallita, tale consapevolezza è insita nella necessaria conoscenza dei pregressi debiti sulla stessa gravanti.

Quanto al terzo acquirente, deve ricordarsi, in punto di diritto, che in tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (così Cass. n. 7262 del 01/06/2000 e n. 14489 del 29/07/2004).

Deve aggiungersi che la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni (tra le altre, Cass. n. 17327 del 17/08/2011; Cass. n. 3676 del 15/02/2011; Cass. n. 3676 del 15/02/2011).

Orbene, nel caso in esame, la prova della ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo alla società convenuta si desume agevolmente dall’anomala vicenda relativa all’estinzione parziale dell’obbligazione di pagamento delle forniture di ferro, alle quali era seguita l’emissione delle fatture n. (…) del 12.05.2008, n. (…) del 15.05.2008 e n. (…) del 31.05.2008.

Secondo la società convenuta, invero, per il pagamento di tali forniture sarebbero stati emessi (tra l’altro) gli assegni n. (…) per Euro 22.355,50 in data 15.10.2008; n. (…) per Euro 22.355,50 in data 20.10.2008; n. (…) per Euro 22.355,50 in data 31.10.2008 (depositati in copia come allegato 6 alla comparsa di costituzione).

I suddetti assegni sarebbero stati restituiti alla società fallita contestualmente alla conclusione del contratto di compravendita (stipulato il 21.5.2009).

La prospettazione risulta inverosimile.

Ove infatti, come dedotto dalla convenuta, gli assegni in questione fossero stati effettivamente consegnati quali mezzo di pagamento nelle date di rispettiva emissione, di diversi mesi precedente alla conclusione della compravendita, non si vede per quale ragione la creditrice non li abbia incassati, in luogo che attendere fino al successivo mese di maggio, per poi riconsegnarli alla società debitrice contestualmente alla compravendita. Nessuna allegazione è stata svolta al fine di chiarire tale anomalia.

Deve aggiungersi che copia dei medesimi assegni è stata altresì depositata dal fallimento attore e che la convenuta, nel contestarli sotto diversi profili (quali l’illeggibilità e la non conformità all’originale) evidenzia come nelle copie depositate dalla curatela manchi la data di emissione dei titoli (che il fallimento attore deduce essere tutti stati emessi nell’anno 2010).

Giova altresì rilevare che altri due assegni tratti su (…), che nella domanda di ammissione al passivo fallimentare la (…) deduce essere stati consegnati come pagamento della fattura n. (…) del 15.5.2008, parzialmente pagata attraverso la datio in solutum, entrambi andati protestati, recano le date del 7.4.2010 e del 3.3.2010 (allegato 10 alla comparsa di costituzione).

Tuttavia, l’assegno datato 3.3.2010 reca il numero (…), immediatamente successivo a quello n. (…) (che la convenuta deduce essere stato emesso in data 20.10.2008, depositandone copia), e immediatamente precedente a quello n. (…) (che la convenuta assume essere stato emesso in data 31.10.2008, quindi oltre un anno e mezzo prima all’assegno recante numero di serie precedente).

Secondo la prospettazione della convenuta, pertanto, tra due assegni emessi nell’anno 2008 si collocherebbe un assegno, intermedio, emesso nell’anno 2010, per il pagamento delle medesime forniture.

L’inverosimiglianza di tale ricostruzione, unitamente all’assenza di allegazioni che possano giustificare il mancato incasso, fino al maggio 2009, dei tre assegni che la convenuta assume emessi nell’anno 2008 per il pagamento delle forniture, al quale deve aggiungersi la corretta sottolineatura, da parte della medesima convenuta, che la copia degli assegni depositati dalla curatela attrice risulta priva di data, induce a ritenere che i titoli siano stati consegnati alla creditrice, privi di data, non quali mezzi di pagamento ma quali garanzia del pagamento medesimo.

Tale prospettazione è avvalorata dall’evidente discrepanza, nelle copie degli assegni depositate dalla società convenuta, della scrittura con la quale è stata apposta la data rispetto alle altre parti degli assegni.

Gli evidenziati elementi rendono palese che, alla data di conclusione del contratto di compravendita, l’odierna convenuta fosse del tutto consapevole della difficoltà della Im. di onorare i propri debiti, tanto che la (…) aveva richiesto la consegna di assegni in garanzia, privi di data, al cui incasso non aveva provveduto fino alla compravendita (pur assumendo, in questa sede, che gli stessi fossero stati consegnati in pagamento), evidentemente essendo a conoscenza che gli stessi sarebbero andati protestati, come poi effettivamente avvenuto nell’anno 2010, e assurgono a dimostrazione della ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo al terzo acquirente (che, giova ricordare, sussiste a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ne’ la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (così Cass. n. 7262 del 01/06/2000 e n. 14489 del 29/07/2004, già citate).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela appare fondata e deve pertanto essere accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita per cui è causa.

Le domande di condanna della società convenuta al rilascio del bene in favore della curatela, nonché di pagamento dei frutti ritraibili dall’immobile, sono invece infondate e devono essere rigettate, atteso che l’azione revocatoria ordinaria, al cui esperimento il curatore è legittimato in virtù del disposto dell’art. 66 L.F., ha esclusivamente la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall’atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l’atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l’effetto tipico di determinare l’inefficacia dell’atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto (Cass. n. 13972 del 14/06/2007).

Stante la parziale reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate (cfr. Cass. n. 3438 del 22/02/2016: “La regolazione delle spese di lite può avvenire (…) in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

in accoglimento per quanto di ragione delle domande proposte dal fallimento attore, dichiara inefficace, nei confronti del medesimo, l’atto di compravendita a rogito notaio (…) del 21.5.2009 (repertorio (…), raccolta (…)), avente ad oggetto un appartamento e un posto auto siti nel Comune di S. (T.), località V., facenti parte del fabbricato denominato “La Montanara”, distinti al catasto al foglio (…), mappale (…), rispettivamente sub (…) e sub (…);

rigetta le altre domande proposte dal fallimento;

spese compensate.

Così deciso in Latina l’11 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.