in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorche’ di entita’ tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni”, atteso che la valutazione tanto della idoneita’ dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualita’ del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|29 agosto 2019| n. 21783

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19526/2016 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 105/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/02/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 105/16, del 15 gennaio 2016, della Corte di Appello di Milano, che – accogliendo il gravame esperito da (OMISSIS), contro la sentenza n. 546/13, del 10 giugno 2013, del Tribunale di Pavia – ha accolto l’azione ex articolo 2901 c.c., esperita dal (OMISSIS), dichiarando l’inefficacia nei confronti dello stesso del contratto di compravendita con cui i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) trasferirono all’odierno ricorrente la proprieta’ del primo piano dell’immobile sito in (OMISSIS).

2. Riferisce, in punto di fatto, (OMISSIS) di essere stato convenuto in giudizio da (OMISSIS), unitamente ai predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente, il primo, cognato e, la seconda, sorella dell’odierno ricorrente.

L’attore, sul presupposto di essere creditore nei confronti del (OMISSIS) in ragione di un finanziamento al medesimo erogato, esperiva l’azione revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, del gia’ indicato atto di compravendita, attraverso il quale i predetti coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) trasferirono all’odierno ricorrente il primo piano dell’immobile sopra meglio identificato, per il prezzo di Euro 120.000,00, immobile da essi acquistato, unitamente al piano terreno del medesimo fabbricato, il 1 gennaio 2006, al prezzo complessivo di Euro 300.000,00.

Deduce, inoltre, l’odierno ricorrente che sull’intero immobile risultava iscritta ipoteca a favore della societa’ (OMISSIS), a garanzia di un mutuo contratto da entrambi i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) proprio per l’acquisto del bene, per l’importo di Euro 200.000,00.

All’esito della compravendita oggetto del presente giudizio, i venditori destinarono parte del prezzo ricevuto, e per l’esattezza l’importo di Euro 67.000,00, all’estinzione parziale del mutuo, sicche’ l’ipoteca dell’Istituto (OMISSIS), per un credito residuo di Euro 124.423,77, veniva ristretta al solo piano terreno dell’immobile.

Riferisce, peraltro, l’odierno ricorrente come i propri danti causa si fossero resi, successivamente, inadempienti rispetto alle obbligazioni di restituzione nascenti dal contratto di mutuo, tanto che – secondo quanto si legge nella sentenza resa dal giudice di prime cure, come riprodotta a pag. 4 del presente ricorso – il gia’ citato Istituto di credito avviava, anteriormente all’instaurazione del presente giudizio, una procedura esecutiva, sulla porzione dell’immobile ipotecata, per un credito residuo di Euro 223.403,80.

Orbene, valorizzando tali elementi, il Tribunale pavese, adito dal (OMISSIS), rigettava la domanda revocatoria, ritenendo insussistenti i presupposti, oggettivo e soggettivo, dell’azione revocatoria.

Proposto gravame dal (OMISSIS), la Corte milanese lo accoglieva, riformando la sentenza impugnata e, dunque, accogliendo la proposta “actio pauliana”.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – articolato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c..

Si contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il presupposto dell’azione revocatoria costituito dal cd. “eventus damni”, sul rilievo che, nel caso di specie, si sarebbe verificata quella variazione qualitativa del patrimonio del debitore idonea a consentire l’esperimento dell’azione ex articolo 2901 c.c..

La Corte milanese, infatti, avrebbe omesso di dare seguito al principio secondo cui il suddetto presupposto va sempre valutato, in casi come quello che qui occupa, con riguardo il potenziale conflitto fra l’attore, creditore chirografario e il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilita’ di soddisfazione del primo rispetto alla entita’ della garanzia reale del secondo. In applicazione di tale principio la sentenza impugnata avrebbe dovuto rilevare che il (OMISSIS) mai avrebbe potuto utilmente soddisfarsi con un’azione esecutiva sul bene immobile oggetto dell’azione revocatoria, in quanto l’ammontare del proprio credito (pari a Euro 120.000,00) era assorbito da quello dell’Istituto (OMISSIS), assistito, pero’, da privilegio.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 2 e dell’articolo 2729 c.c..

La censura investe, in questo caso, la ritenuta sussistenza del presupposto costituito dal “consilium fraudis”, evidenziando come le affermazioni contenute nella sentenza del primo giudice, che avevano escluso la ricorrenza di tale presupposto, non siano state adeguatamente contraddette dalla Corte meneghina.

Essa, infatti, ha ritenuto dimostrato tale presupposto sulla base delle seguenti circostanze: l’esistenza di un legame di parentela fra i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e l’odierno ricorrente; la diretta partecipazione di quest’ultimo, fin dal 2005, alle operazioni di acquisto dell’immobile oggetto di causa, nonche’ alla vendita di altro e diverso bene del (OMISSIS), al fine di ricavare l’importo necessario proprio a soddisfare la pretesa creditoria del (OMISSIS) (cosa, peraltro, non avvenuta); la circostanza, infine, che i predetti coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) abbiano conservato la proprieta’ del piano terra dell’immobile oggetto del contratto in relazione a quale e’ stata esperita l’azione revocatoria.

In sostanza, il giudice di appello non avrebbe fatto buon governo delle norme in tema di presunzioni, le quali esigono che le stesse siano gravi precise e concordanti. Esso, infatti, avrebbe dato rilievo, “sic et simpliciter”, al rapporto di parentela, valorizzando, inoltre una circostanza, quella del coinvolgimento del (OMISSIS), fin dal 2005, nelle operazioni immobiliari del cognato e della sorella, rispetto alla quale persino il (OMISSIS) avrebbe mostrato disinteresse nei propri scritti defensionali, non essendo, infine, neppure esattamente comprensibile il rilievo costituito dalla circostanza relativa al mantenimento, in capo ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), della proprieta’ di porzione dell’immobile compravenduto.

3.3. Il terzo motivo ipotizza “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La censura relativa alla ritenuta sussistenza del “consilium fraudis” e’ proposta, questa volta, “sub specie” di vizio motivazionale.

4. Il (OMISSIS) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, di infondatezza.

L’inammissibilita’ del ricorso viene argomentata sul rilievo che nello stesso difetterebbe la sommaria esposizione dei fatti di causa (richiesta, invece, dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), essendosi il (OMISSIS) limitato a riprodurre stralci delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado.

Quanto, invece, hai singoli motivi, del primo se ne postula l’inammissibilita’, avendo il giudice di appello deciso la questione conformemente agli indirizzi di questa Corte in tema di “eventus damni”, di talche’ ricorrerebbe, nella specie, l’ipotesi di cui all’articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1); in ogni caso, si assume la non fondatezza del motivo, in base a rilievo che l’onere di provare la insussistenza del rischio di infruttuosa esecuzione, in ragione dell’ampia residualita’ patrimoniale del debitore, incombe su chi risulti convenuto nel giudizio ex articolo 2901 c.c..

Il secondo e il terzo motivo di ricorso sarebbero, invece, inammissibili, giacche’ l’uno tenderebbe a sollecitare, sotto l’apparenza della deduzione del vizio di violazione di legge, una rinnovata valutazione del merito della controversia, mentre l’altro non sarebbe piu’ consentito ai sensi del novellato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

5. Ha presentato memoria unicamente il controricorrente, insistendo nelle proprie eccezioni, richiamandosi, soprattutto in relazione al primo motivo di ricorso, ad alcuni recenti arresti di questa Corte e, segnatamente, a Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. “In limine” va esaminata l’eccezione preliminare di inammissibilita’ del ricorso, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), per dichiararne la non fondatezza.

6.1. Questa Corte, invero, gia’ in passato, ha ritenuto sufficiente, per soddisfare il requisito di ammissibilita’ imposto dalla norma suddetta, che il ricorso per cassazione contenga una esposizione dei fatti di causa che sia “chiara ed esauriente”, ma non anche “analitica e particolareggiata” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01), occorrendo che dalla stessa risultino “le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonche’ degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi” (Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 648924-01).

Orbene, l’atto di impugnazione, nel suo complesso, ancorche’ stringatamente, consente di ricostruire il “thema disputandum ac decidendum” oggetto del giudizio di merito, cio’ che esclude la fondatezza della proposta eccezione.

7. Cio’ detto, il ricorso va rigettato.

7.1. Il primo motivo e’ inammissibile.

7.1.1. Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che questa Corte – superando un precedente indirizzo – ha di recente affermato, con ripetuti arresti, che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorche’ di entita’ tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni”, atteso che la valutazione tanto della idoneita’ dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualita’ del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (cosi’, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671, Rv. 650481-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, n. 5860, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13172, Rv. 644304-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640191-01).

Come, infatti, evidenzia la pronuncia di questa Corte all’origine di tale indirizzo, se e’ vero che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore e’ il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilita’, peraltro, non e’ necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosita’”, deve, allora, riconoscersi che una “situazione di pericolo e’ tale in relazione alla sua potenzialita’ cagionatrice di un evento dannoso futuro”, sicche’ “la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro”, donde “non e’ possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell’atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non e’ dato conoscere se e come in futuro incidera’” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11892 del 2016, cit.).

7.1.2. Differente, tuttavia, parrebbe essere il caso in esame, visto che – stando a quanto si legge a pag. 4 del ricorso, che sul punto riproduce un passaggio della sentenza di primo grado – il creditore ipotecario, diverso dall’attore in revocatoria, “gia’ al momento introduttivo di questo giudizio aveva avviato la procedura esecutiva per un credito residuo di Euro 223.403,80”.

Stando cosi’ le cose, quella valutazione “prognostica” che il citato indirizzo esige non avrebbe, effettivamente, alcuna ragione d’essere, avendo essa come presupposto – per riprendere le parole dell’arresto che si pone come “leading case” dell’indirizzo illustrato – che la garanzia ipotecaria “non sia ancora fatta valere”, donde l’impossibilita’ di “conoscere se e come in futuro incidera’”.

In altri termini, in presenza di azione esecutiva gia’ esercitata dal creditore ipotecario, e’ destinato effettivamente ad operare il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui “il pregiudizio deve essere specificamente valutato – nella sua certezza ed effettivita’ – con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilita’ di soddisfazione del primo con riguardo all’entita’ della garanzia reale del secondo”.

Tuttavia, nel caso di specie, la circostanza che l’Istituto (OMISSIS) abbia effettivamente (gia’) esercitato l’azione esecutiva, prima che il (OMISSIS) agisse a norma dell’articolo 2901 c.c., e’ rimasta affermazione, innanzitutto, “confinata” alla parte “espositiva” del presente ricorso (peraltro redatta, sul punto, solo mediante riproduzione di stralci della sentenza di primo grado), neppure ripresa, sviluppata e documentata nell’illustrazione del presente motivo, sicche’ la censura qui in esame “sconta” il difetto del requisito ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), che la rende inammissibile.

7.2. Il secondo motivo di ricorso – che concerne la prova presuntiva del “consilium fraudis” – non e’, invece, fondato.

7.2.1. Al riguardo occorre premettere che, “qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravita’, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento e’ censurabile in base all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (e non gia’ alla stregua del n. 5 dello stesso articolo 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’articolo 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968-01; nonche’ Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto).

7.2.2. Nondimeno, sebbene astrattamente configurabile (o meglio, ammissibile), il motivo si rivela, in concreto, non fondato.

Sul punto non pare inutile rammentare che, in relazione ai caratteri della gravita’, precisione e concordanza, che debbono connotare le presunzioni, questa Corte ha chiarito quanto segue.

Ovvero, in particolare, che “la gravita’ allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioe’ rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche “lex artis”)”, esprimendo nient’altro che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto e’ probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo, invece, “condivisibile invece l’idea che vorrebbe sotteso alla gravita’ che l’inferenza presuntiva sia “certa”” (cosi’ Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.).

Difatti, “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarieta’ assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma e’ sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilita’ basato sull'”id quod plerumque accidit” (in virtu’ della regola dell’inferenza probabilistica), sicche’ il giudice puo’ trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziar prescelti, purche’ dotati dei requisiti legali della gravita’, precisione e concordanza”, dovendosi solo escludere “che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici” (Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit.).

Quanto, invece, alla precisione, essa “esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilita’ che si indirizzi solo verso” di esso, mentre “non lasci spazio, sempre al livello della probabilita’, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioe’ anche verso un altro o altri fatti”; infine, la concordanza individua un “requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioe’ di per se’ considerato, come invece gli altri due elementi, bensi’ in modo relativo, cioe’ nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l’idea che, intanto la presunzione e’ ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi” (cosi’, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.).

7.2.2. Ora, a prescindere dal rilievo che una contestazione formulata in questi termini non si riscontra nel motivo di ricorso in esame (cio’ che potrebbe indurre a ritenere lo stesso, per cio’ solo non fondato), deve, in ogni caso, riconoscersi che il ragionamento svolto dalla Corte milanese e’ esente dal vizio di “malgoverno” delle norme sulle presunzioni.

Essa, per vero, ha valorizzato sia il rapporto di parentela/affinita’ che lega l’odierno ricorrente agli autori dell’atto dispositivo oggetto dell’azione revocatoria, sia il coinvolgimento dello stesso, non solo nelle pregresse vicende che portarono i suoi congiunti all’acquisto di quel bene (una porzione solo del quale fu, poi, al medesimo trasferita, di modo che essi ne hanno mantenuto, sia pure parzialmente, la disponibilita’), ma persino nel tentativo di vendere altro bene appartenente ad (OMISSIS) e cio’, secondo la stessa ricostruzione dei fatti proposta dal (OMISSIS), al fine di conseguire la liquidita’ necessaria ad estinguere proprio il finanziamento ricevuto dal (OMISSIS), ovvero l’attore in revocatoria.

Una circostanza, questa, che lascia ragionevolmente presumere (visto, oltretutto, che anche quel prestito, oltre al mutuo concluso con l’Istituto (OMISSIS), era stato utilizzato dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) per acquistare l’immobile poi trasferito, “in parte qua”, all’odierno ricorrente) che l’odierno ricorrente fosse a conoscenza di ogni aspetto relativo all’intera vicenda, comprese le esposizioni debitorie dei propri congiunti.

Immune da vizi e’, pertanto, il ragionamento presuntivo sviluppato dalla Corte territoriale.

7.3. Il terzo motivo, infine, e’ inammissibile.

7.3.1. In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte e’ destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte e’, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perche’ “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Nel caso di specie, come si illustrato, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della propria decisione, con motivazione che risulta tutt’altro che “imperscrutabile” o “radicalmente contraddittoria”.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

9. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.