La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, puo’ essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|5 settembre 2019| n. 22160
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9954-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) SCARL in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 645/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del febbraio 2014 la (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) in qualita’ di venditrice e (OMISSIS) e (OMISSIS) (sorella e cognato di (OMISSIS)) acquirenti, per sentir accertare l’inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 c.c., di un atto di compravendita di un immobile tra gli stessi stipulato in data 26/7/2012.
Assunse di essere creditrice di (OMISSIS), per somme accertate con decreto ingiuntivo del 27/7/2011, passato in giudicato; che sussistevano tutti i presupposti per la revocatoria dell’atto, ivi compreso il consilium fraudis degli acquirenti. Nel contraddittorio di tutti i convenuti, e a seguito di intervento volontario di (OMISSIS) s.r.l., altro creditore di (OMISSIS), il Tribunale di Busto Arsizio rigetto’ la domanda, ritenendo che, seppure in presenza dell’anteriorita’ del credito dell’attrice, dell’eventus damni e della scientia fraudis, mancava il presupposto del consilium fraudis degli acquirenti, non potendo il giudice basarsi sul solo rapporto di parentela e potendo gli acquirenti confidare nell’esigenza, rappresentata dalla venditrice, di vendere la nuda proprieta’ dell’immobile dove abitava la madre per ragioni legate alla propria separazione personale.
La Corte d’Appello di Milano, adita in via principale dalla (OMISSIS) ed in via incidentale da (OMISSIS) s.r.l., con sentenza n. 645 del 16/2/2017, per quel che ancora qui di interesse, dopo aver dato atto che la Banca, con l’atto di appello, aveva rappresentato che gia’ in data 27/7/2011 aveva notificato a mani della madre delle sorelle (OMISSIS) il decreto ingiuntivo ed in data 19/7/2012, e cioe’ sette giorni prima della stipula dell’atto definitivo di compravendita, un atto di sequestro conservativo dell’immobile e che era pertanto inverosimile ritenere che (OMISSIS) fosse all’oscuro della situazione economica in cui versava la (OMISSIS), trust creato da (OMISSIS), ha:
a) ritenuto provata, sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti, la consapevolezza degli acquirenti della diminuzione patrimoniale ai danni dei creditori di (OMISSIS), fideiussore di (OMISSIS) s.r.l.;
b) che l’atto di compravendita era stato perfezionato una settimana dopo la notifica del sequestro conservativo, gia’ preceduto da decreto ingiuntivo, di guisa da ritenersi inverosimile che gli acquirenti non avessero partecipato, insieme alla debitrice, all’intento di sottrarre a (OMISSIS) la garanzia patrimoniale rappresentata dall’unico bene di proprieta’ della debitrice, peraltro in nuda proprieta’;
c) che in base alla giurisprudenza di questa Corte sul consilium fraudis poteva rilevare il rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, la coabitazione tra il terzo e la madre, nella mancanza di altro motivo oggettivo idoneo a rendere giustificato il trasferimento, non potendosi ritenere tale ne’ l’intervenuta separazione legale della debitrice (OMISSIS) ne’ la situazione logistico-abitativa degli acquirenti.
La Corte ha dunque dichiarato inopponibile, al (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 2901 c.c., l’atto di compravendita ed ha condannato i soccombenti a rifondere alla banca le spese del doppio grado del giudizio.
Avverso la sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria; (OMISSIS) propone “controricorso” sostanzialmente adesivo al ricorso dei ricorrenti principali; resiste la (OMISSIS) con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 ed omessa motivazione su fatto controverso e decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 Censurano la sentenza per aver considerato il consilium fraudis del terzo acquirente con riguardo alla data del contratto definitivo e non a quella del contratto preliminare.
1.1 Il motivo, in disparte profili di inammissibilita’ quali sollevati da parte resistente circa la novita’ della questione relativa alla data del contratto preliminare, sarebbe astrattamente fondato se ci si limitasse al solo capo di sentenza menzionato dal ricorrente e cioe’ quello che valorizza il consilium fraudis del terzo con riguardo alla stipula del rogito, mettendolo in collegamento con la notifica del sequestro conservativo effettuata alla madre una settimana prima del rogito.
Ma, a ben considerare la motivazione dell’impugnata sentenza, la medesima non ha ritenuto esiziale la data del rogito ma ha preso in considerazione una serie di elementi indiziari dai quali ha desunto la prova del consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti dell’immobile, tali per cui non possa non considerarsi provata l’effettiva consapevolezza degli acquirenti della deminutio patrimoniale che si sarebbe certamente verificata con la stipula della compravendita, ai danni dei creditori di (OMISSIS), fideiussore della (OMISSIS).
Tra tali elementi vi era, ad esempio, l’anteriorita’, anche rispetto al contratto preliminare, del decreto ingiuntivo notificato alla madre.
In definitiva, a ben considerare la motivazione dell’impugnata sentenza, dal complesso delle considerazioni svolte ed in particolare da quelle relative al contratto preliminare e alla data addirittura antecedente il preliminare, di notifica del decreto ingiuntivo, la sentenza non ha collegato il consilium fraudis alla stipula del contratto definitivo ma ha inteso fare riferimento ad un momento certamente anteriore a quello, nel quale gli acquirenti non potevano non essere consapevoli della deminutio che si sarebbe verificata con la stipula del definitivo.
Alla luce di questa ricostruzione della motivazione, il motivo deve essere rigettato perche’ infondato.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell’articolo 2901 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’Appello omesso di considerare che il rogito era stato fissato in una data antecedente quella effettiva ma successivamente rinviato.
2.1 Il motivo e’ inammissibile perche’ privo di decisivita’ e perche’ di merito, essendo unicamente rilevante per la decisione la pressoche’ contestuale stipula tra l’atto dal quale gli acquirenti trassero la provvista per procedere all’acquisto dell’immobile venduto da (OMISSIS) ed il rogito relativo al suddetto acquisto, come pure la contestualita’ tra il rogito ed il sequestro conservativo disposto dalla banca creditrice sull’immobile.
Dalla contestualita’ tra tali atti la Corte d’Appello ha tratto il convincimento, peraltro incensurabile, che il rogito fu stipulato per l’urgenza di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori essendo imminente la notifica del sequestro conservativo disposto dalla Banca creditrice.
3. Con il terzo motivo censurano ancora la sentenza per violazione dell’articolo 2901 c.c. per aver presunto il consilium fraudis del terzo acquirente senza tenere conto di elementi diversi, emergenti in corso di causa. In particolare, a fronte dell’elemento fortemente indiziario costituito dal rapporto di parentela intercorso tra la venditrice e gli acquirenti, la Corte d’Appello avrebbe del tutto omesso di considerare altri pur rilevanti elementi, del tutto pretermessi, quali l’esigenza degli acquirenti di investire del denaro ricavato dalla vendita di altro immobile di loro proprieta’, la necessita’ di mantenere l’utilizzo dell’immobile da parte della madre.
Ove questi ulteriori motivi fossero stati considerati, la Corte d’Appello sarebbe certamente giunta alla conclusione che la cessione dell’immobile era effettiva e non effettuata con la finalita’ di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori. L’unico elemento considerato dal Giudice sarebbe, invece, la contiguita’ temporale tra la notifica del sequestro conservativo della Banca ed il rogito, senza conferire alcun rilievo agli altri elementi.
3.1 Il motivo e’ infondato. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio di legittimita’ reso in tema di consilium fraudis secondo cui la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l’intento di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, e’ logica e congrua laddove tale rapporto si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.
La sentenza ha inteso dare continuita’ alla giurisprudenza di questa Corte che non richiede prove particolarmente rigorose circa l’esistenza del consilium fraudis ma la mera consapevolezza in capo ai terzi del pregiudizio arrecato con l’atto a danno del creditore (Cass., 3, n. 1286 del 18/1/2019: “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, puo’ essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente; cfr. anche Cass., 1 n. 23326 del 27/8/2018 ai fini della sussistenza della mera consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale in capo al terzo) .
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati a pagare, in favore della (OMISSIS), le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo ed il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di (OMISSIS), le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 5.600 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.