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Tribunale Roma, Sezione 12 civile Sentenza 7 marzo 2018, n. 4830
la surrogazione dell’assicuratore, che abbia risarcito il danno all’assicurato, nell’azione verso il terzo responsabile ex art. 1916 cod. civ. comporta il subentrare nella stessa posizione sostanziale e processuale dell’assicurato, onde trova applicazione ai fini della determinazione della competenza per territorio la norma ex art. 20 cod. proc. civ. con riferimento all’obbligazione originaria ancorché nascente da illecito. Pertanto l’assicuratore ha facoltà di scelta tra il giudice del luogo dove l’obbligazione è sorta e quello del luogo dove essa deve eseguirsi, in concorso con il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., mentre spetta al convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adito, di contestare in termini specifici ed esaurienti l’applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti sin da primo atto difensivo e di fornire la prova delle circostanze di fatto a sostegno della contestazione, rimanendo radicata la causa, in caso di mancato assolvimento di tali oneri, presso tale giudice.
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Tribunale Roma, Sezione 12 civile Sentenza 7 marzo 2018, n. 4830
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di iscritta al n. r.g. 39699 /2012 del ruolo generale affari contenziosi promossa da:
(…) S.P.A. nella qualità di impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada elett.te domiciliato in VIALE (…) C/O AVV. (…) 00192 ROMA presso lo studio dell’avv. DE.GI. dal quale è rappresentato e difeso
ATTORE
CONTRO
(…)
(…)
(…)
(le ultime due quali eredi di (…))
elett.te domiciliati in VIA (…) 00011 TIVOLI TERME presso lo studio dell’avv. AM.FA. dal quale sono rappresentati e difesi
CONVENUTI
OGGETTO: Azione di surroga del FGVS
IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che viene omesso lo svolgimento del processo, in ossequio al dettato del novellato dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. (introdotto dall’art. 45, comma 17 L. n. 69 del 2009).
L'(…) spa, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ha convenuto in giudizio i signori (…) e (…) (il primo quale proprietario della vettura e il secondo quale conducente della stessa) per sentirli condannare, in sede di azione di regresso ex art. 292 C. Ass. e in solido tra loro, al rimborso dell’importo di Euro 504.440,00 oltre interessi legali dal pagamento al saldo, pagati dalla compagnia, nella qualità, in favore di (…) e del danneggiato (…), quest’ultimo vittima del sinistro occorso in Guidonia Montecelio, Strada Tiburtina Valeria altezza civico 68 in data 30.11.2005, intorno alle ore 17: 40 circa, allorché (…), alla guida della (…) tg. (…) priva di copertura assicurativa, procedendo a velocità non moderata, aveva investito il pedone (…) che aveva attraversato la strada senza avvalersi dell’apposito attraversamento pedonale. Deduce infatti la compagnia che pur avendo intimato agli odierni convenuti il pagamento dell’indennità versata al danneggiato, costoro non hanno provveduto al saldo di quanto dovuto.
Va anzitutto disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dei convenuti in comparsa di costituzione e risposta. Hanno infatti dedotto costoro che la competenza territoriale in relazione alla domanda spiegata dalla compagnia spettasse al Tribunale di Tivoli, nella cui circoscrizione rientrerebbero sia il luogo di residenza di essi convenuti (Villanova di Guidonia) che quello ove è avvenuto il sinistro ((…) loc. (…)).
Ora, per un verso deve rilevarsi che i convenuti non hanno fornito la prova della loro residenza. Per altro verso giova rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall’attore, ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati “in limine” né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005).
Si è del pari stabilito, in materia di surroga dell’assicuratore, che “la surrogazione dell’assicuratore, che abbia risarcito il danno all’assicurato, nell’azione verso il terzo responsabile ex art. 1916 cod. civ. comporta il subentrare nella stessa posizione sostanziale e processuale dell’assicurato, onde trova applicazione ai fini della determinazione della competenza per territorio la norma ex art. 20 cod. proc. civ. con riferimento all’obbligazione originaria ancorché nascente da illecito. Pertanto l’assicuratore ha facoltà di scelta tra il giudice del luogo dove l’obbligazione è sorta e quello del luogo dove essa deve eseguirsi, in concorso con il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., mentre spetta al convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adito, di contestare in termini specifici ed esaurienti l’applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti sin da primo atto difensivo e di fornire la prova delle circostanze di fatto a sostegno della contestazione, rimanendo radicata la causa, in caso di mancato assolvimento di tali oneri, presso tale giudice” (Sez. L, Sentenza n. 6386 del 22/07/1987).
Ebbene, nel caso che occupa i convenuti non hanno contestato la competenza anche sotto il profilo del luogo di adempimento dell’obbligazione, sicché la competenza territoriale si è definitivamente radicata presso il Tribunale capitolino.
Passando al merito della controversia, occorre rilevare che i convenuti non hanno contestato l’an della responsabilità del conducente della vettura che ebbe ad investire il pedone, ma il quantum della pretesa della compagnia, ritenendo eccessiva la misura del 75% dell’invalidità permanente della vittima in conseguenza del sinistro.
Nella fase istruttoria è stata disposta consulenza tecnica medico legale al fine di accertare la natura e l’entità delle lesioni subite dal (…), la loro compatibilità con le modalità del sinistro e le menomazioni da esse derivate in termini di compromissione della validità psico – fisica della persona. Gli accertamenti sono stati svolti su base esclusivamente documentale, non essendo stato possibile in alcun modo sottoporre a visita il periziando, atteso che la vittima dell’investimento non ha prestato collaborazione al riguardo, nonostante l’invito rivolto dal giudice al terzo di consentire l’ispezione della sua persona da parte del medico.
Tanto premesso, il consulente ha accertato che a seguito dell’investimento il (…) ha subìto un politrauma da sinistro stradale, consistito in trauma cranico, frattura del bacino, fratture esposte gamba dx e sx, trauma addominale chiuso, trauma contusivo del rachide. Tali lesioni risultano compatibili con la dinamica lesiva da investimento di pedone da parte di un’automobile. Dall’azione lesiva sono residuati postumi consistenti in esiti di trauma cranico commotivo con frattura della lamina di C1, frattura comminuta del corpo di C2, frattura della base del dente dell’epistrofeo chirurgicamente trattata, esiti di sublussazione dell’articolazione atlante – epistrofeo, esiti di frattura del processo trasverso di C7, esiti di frattura comminuta del corpo di D8, dell’8 costa di destra e dell’apofisi trasversa dx di L5, esiti di frattura dell’ala iliaca destra, della branca ileo ed ischio pubica di destra, esiti di frattura della diafisi della tibia destra trattata chirurgicamente mediante osteosintesi con chiodo endomidollare, esiti di frattura del III diafisario prossimale di tibia e perone di sinistra trattata chirurgicamente.
Ha quindi concluso il CTU che il danno biologico conseguente al sinistro in parola, in assenza di esame clinico del soggetto, può essere individuato in una forbice tra il 55% e il 75% della totale validità fisica, oltre inabilità temporanea di giorni 70 al 100%, 60 al 75%, 60 al 50% e 60 al 25%.
Ora, occorre rilevare che va prestata adesione alle risultanze della consulenza tecnica, che seppur fondata su base esclusivamente documentale per i motivi sopra illustrati, risulta adeguatamente argomentata e priva di errori o vizi logici. Stante l’ampia forchetta indicata in ordine all’entità delle menomazioni, in assenza di ulteriori elementi concreti che consentano di pervenire ad un più preciso valore, si ritiene di considerare un valore mediano tra i due estremi fissati dal consulente e quindi una invalidità permanente del 65%.
Per la quantificazione del danno occorre far riferimento alle tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma nel 2008 (anno di pagamento dell’indennizzo al danneggiato).
Non ignora questo giudicante che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell’ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l’esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l’utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all’età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
D’altra parte non sussiste il diritto del danneggiato (qui del FGVS) a pretendere la liquidazione del danno mediante l’applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. n. 1524/2010) e qualora il giudice si discosti dall’applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).
Alla luce di quanto sopra, il danno derivante dalla lesione all’integrità psicofisica della vittima, tenuto conto dell’età al momento del sinistro (anni 75) e dell’entità dei postumi permanenti (65 %), va monetizzato nell’importo di Euro 371.905,00 ai valori del 2008.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall’invalidità temporanea appare equo liquidare l’importo di Euro 11.360,00 (pari ad Euro 71,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l’invalidità temporanea parziale).
Nel complesso, dunque, spettava alla vittima del sinistro, a titolo risarcitorio da danno biologico, l’importo di euro 383.265,00.
I convenuti (eredi M.) devono dunque essere condannati a rimborsare alla compagnia, nella qualità, tale somma, oltre interessi legali dalla data del pagamento (16.6.2008) all’effettivo soddisfo.
Le spese di CTU vanno poste a carico dei convenuti.
Le spese di lite, stante la soccombenza, devono essere rifuse alla compagnia attrice dai convenuti e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
– accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto condanna (…) e (…) (quali eredi di (…)) nonché (…), in solido tra loro, al pagamento in favore di (…) spa, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dell’importo di Euro 383.265,00 oltre interessi legali dal 16.6.2008 all’effettivo soddisfo;
– condanna (…) e (…) (quali eredi di (…)) nonché (…) a rifondere a parte attrice le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in Euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;
– pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2018.