Nelle azioni relative alla responsabilità professionale è onere delle parte che agisce in giudizio allegare e provare la condotta professionale che assume negligente, nonché il nesso causale con l’evento dannoso subito, spettando invece al professionista la prova di aver agito con la diligenza richiesta dall’attività professionale esercitata, a sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. e la riconduzione dell’evento da causa a lui non imputabile.

Corte d’Appello Milano, Sezione 2 civile Sentenza 30 novembre 2018, n. 5335

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai Magistrati:

dr. Alberto Massimo Vigorelli – Presidente

Dr. Maria Grazia Federici – Giudice

dr. Paolo Ponzio – Giudice ausiliario rel.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 214.2016 promossa da:

COND. VIA (…), IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE P.T. SIG. (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in Via (…) 20122 MILANO presso lo studio dell’avv. PI.GI., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. PI.MA. ((…)) Via (…) 20122 MILANO;

APPELLANTE

(…) (C.F. (…)) e (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliati in PIAZZA (…) 20121 MILANO, presso lo studio dell’avv. CA.DI., che li rappresenta e difende come da delega in atti.

(…) SAS (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20125 MILANO, presso lo studio dell’avv. LA.MA., che la rappresenta e difende come da delega in atti.

(…) SRL (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. ZA.TI., che la rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLATI

(…) Arch. A. ( C.F.: (…) ), elettivamente domiciliata in Via (…), MILANO, presso lo studio dell’Avv. Gi.Ba., che la rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLATA

Avente ad oggetto: Diritti reali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Soc. (…) s.a.s. ha citato in giudizio avanti il Tribunale di Milano i Sig.ri (…) e (…) ( di seguito den.ti Sig.ri P. – V. ), nonché il Condominio di Via (…) ( di seguito den.to Condominio), chiedendo l’accertamento di alcune violazioni edilizie e la conseguente condanna alla rimessione in pristino dei seguiti interventi eseguiti sulla proprietà confinante, in violazione degli artt. 873, 905 e 906 c.c.:

a) la realizzazione di una nuova scala metallica posta a ca. ml. 0.50 rispetto alla proprietà della attrice;

b ) la realizzazione di una nuova finestra sulla facciata prospiciente il tetto dell’immobile della Soc. (…) s.a.s.;

c ) la realizzazione di una nuova porta di accesso al primo piano dell’immobile, in violazione degli artt. 905 e 906 c.c.;

d ) la modifica delle finestre poste al secondo piano dell’immobile in violazione degli artt. 905 e 906 c.c.

e ) La modifica della falda del tetto con un aggetto superiore rispetto allo stato di fatto preesistente di ca. cm. 40.

Costituitisi in giudizio i convenuti (…) – (…), hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e contestato nel merito la domanda, chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della loro dante causa, Soc. (…) S.r.l., per essere dalla stessa manlevati dalle domande attoree.

A propria volta la Soc. (…) s.r.l. ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’Arch. (…), progettista dei lavori di ristrutturazione, per essere manlevata in caso dell’accoglimento delle domande proposte dai convenuti: la predetta terza chiamata non si è costituita in giudizio, per cui è stata dichiarata contumace.

Si è altresì costituito in giudizio il Condominio, eccependo la nullità dell’atto di citazione, per violazione dell’art. 164, comma 4 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo i beni sui quali sono stati posti in essere gli interventi oggetto di causa in proprietà esclusiva dei Sig.ri (…) – (…). Assunte le prove orali ammesse ed esperita una C.T.U., la causa è stata decisa con la sentenza n. 10890/2015, pubblicata in data 30.9.2015, la quale:

1) ha condannato il Condominio alla riduzione in pristino nello status quo ante, nel rispetto delle distanze legali, limitatamente alla scala ed alla porta di cui alle lettere a ) e c);

2) ha condannato i Sig.ri (…) – (…) al compimento, in solido tra di loro, delle opere necessarie affinché vengano eliminate le violazioni relative alle finestre;

3) ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Soc. (…) s.a.s. nei confronti dei convenuti;

4) ha condannato la Soc. (…) s.r.l. a corrispondere ai Sig.ri (…) – (…), in solido tra di loro, la somma di Euro 10.285,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza del 7.1.2014 al saldo, a titolo di risarcimento dei danni;

5) ha rigettato le altre domande proposte dai Sig.ri (…) – (…) nei confronti della Soc. (…) s.r.l.;

6) ha rigettato la domanda di manleva proposta dalla Soc. (…) s.r.l. nei confronti dell’Arch. (…);

7) ha condannato i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali anticipate dalla Soc. (…) s.a.s.

8) ha condannato la Soc. (…) s.r.l. a rimborsare ai Sig.ri (…) – (…) le spese processuali anticipate, nonché il compenso liquidato al Consulente d’Ufficio.

Avverso tale sentenza ha interposto appello il Condominio sulla scorta dei seguenti motivi:

1 ) Nullità dell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, ex art. 164, comma 4 c.p.c., difettando una chiara esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui si fondava l’evocazione in giudizio del Condominio.

2) Carenza di legittimazione del Condominio, essendo il tetto, la scala e la porta di accesso di proprietà esclusiva dei Sig.ri (…) – (…) e comuni soltanto a quest’ultimi, in quanto non destinate all’uso di altri condomini.

3) Insufficienza del regolamento condominiale, quale valido titolo contrattuale, non essendo stato provato che sia stato predisposto dall’unico proprietario e richiamato ed accettato in tutti i successivi atti di compravendita delle singole unità immobiliari 4 ) Erronea applicazione dell’art. 1117 c.c. al tetto, alla scala ed alla porta, difettando la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari ed essendo tali beni di proprietà comune tra i soli condomini, proprietari della palazzina, Sig.ri (…) – (…).

5) Difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini in relazione alla condanna relativa alla riduzione in pristino della scala e della porta di accesso, essendo, in difetto, tale decisione inutiliter data, riguardando un bene ritenuto dal Tribunale di proprietà comune.

Si è costituita in giudizio la Soc. (…) s.a.s., eccependo preliminarmente, l’improcedibilità dell’appello per mancata iscrizione a ruolo nei 10 giorni dall’ultima notifica (eccezione cui ha rinunciato all’udienza del 25.5.2016) e l’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., contestandone, nel merito la fondatezza.

La stessa ha nel contempo proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza in relazione al rigetto delle domande relative:

1) alla refusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, di cui la Soc. (…) s.r.l. ha documentato il pagamento, mediante la produzione dei documenti fiscali emessi dal proprio consulente di parte.

2) alla liquidazione dei danni conseguenti alla violazione delle norme relative alle distanze tra edifici, dovendo tali conseguenze dannose ritenersi sussistenti in re ipsa, senza necessità di prova specifica.

Si sono altresì costituiti in giudizio i Sig.ri (…) – (…), contestando l’appello principale e proponendo gravame incidentale avverso il capo della sentenza che non ha condannato la soc. (…) S.r.l. a tenere indenni i suoi aventi causa anche per le spese di lite riconosciute alla Soc. (…) S.a.s., in quanto integranti una voce di danno risarcibile oggetto della domanda di manleva.

Si è infine costituita in giudizio la Soc. (…) S.r.l., contestando l’appello principale e proponendo appello incidentale condizionato nei confronti dell’Arch. (…), avverso il capo della sentenza che ha respinto la domanda in manleva proposta nei confronti della stessa, chiedendo lo spostamento della prima udienza di comparizione ai fini della citazione in giudizio della stessa.

La causa è stata inizialmente trattenuta a sentenza all’udienza del 12.7.2017 e rimessa in ruolo con ordinanza in data 5.12.2017, al fine di consentire alla Soc. (…) S.r.l. la notifica all’Arch. (…) dell’atto di citazione in appello, nonché della comparsa di costituzione della stessa Soc. (…) S.r.l.

Costituitasi in giudizio l’Arch. (…), ha rilevato, in via preliminare, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. nel giudizio di primo grado, chiedendo la declaratoria di nullità della sua citazione a giudizio, nonché dell’intero procedimento e della sentenza di primo grado: nel merito ha chiesto la reiezione della domanda in manleva con la conferma della sentenza di primo grado.

La causa è stata quindi nuovamente rimessa a decisione all’udienza del 22.5.2018, previa la precisazione delle conclusioni definitive ad opera delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) L’appello principale proposto dal Condominio è infondato, per le ragioni che seguono:

1) Non può innanzitutto trovare accoglimento la censura relativa reiezione dell’eccezione di nullità della domanda introduttiva del primo grado di giudizio a sensi dell’art. 164, comma 4 c.p.c., posto che ” la nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del “petitum”, sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del “petitum” inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che l’indeterminatezza dell’oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta, come appunto stabilisce detta norma” ( Cass. 10.12.2008, n. 28986. Negli stessi termini: Cass. 25.09.2014, n. 20294; Cass.15.05.2013, n. 11751; Cass. sez. un., 21.07.2009, n. 16910 ).

Il petitum e la causa petendi debbono quindi essere attentamente valutati “in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d’incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa” (Cass. 12.11.2003, n. 17023): l’indagine deve quindi essere rivolta all’intero contesto dell’atto, tenendo conto della sua formulazione letterale, nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire.

Proprio in ragione di ciò, nel caso di specie, dall’esame dell’atto di citazione relativo al primo grado di giudizio si evince che la soc. (…) s.a.s.:

ha indicato in modo preciso i beni di sua proprietà, nonché quelli confinanti, specificando la natura delle violazioni delle norme sulle distanze sugli stessi posti in essere;

ha individuato i titolari di tali beni, nelle persone dei Sig.ri (…) – (…), nonché nel Condominio;

ha specificato in modo chiaro le domande, demandando al Giudice adito l’accertamento delle violazioni contestate e delle rispettive responsabilità, e chiedendo, nei limiti delle stesse, la condanna ad interventi di ripristino.

Sulla scorta tale definizione del petitum e della causa petendi sia il Condominio, che i Sig.ri (…) – (…), anche in relazione al rapporto in cui si trovavano, quali confinanti, con l’edificio della Soc. (…) S.a.s., sono stati messi in grado di apprestare in modo adeguato e puntuale le rispettive difese, come gli stessi hanno fatto, così confermando il raggiungimento dello scopo cui la norma in questione è preordinata.

2) Per quanto riguarda il difetto di legittimazione passiva del Condominio in relazione alle domande proposte dalla Soc. (…) S.a.s., occorre considerare come la disciplina relativa al condominio trovi applicazione anche nel caso in cui le unità immobiliari esclusive che ne fanno parte siano disposte orizzontalmente ed affiancate tra di loro, o costituiscano anche un insieme di edifici indipendenti ( come di desume anche dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., laddove, consentendo lo scioglimento del condominio qualora un edificio o un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, presuppone che il condomino possa essere sin dall’inizio costituito tra fabbricati autonomi aventi in comune solo alcuni degli elementi di cui all’art. 1117 c.c.).

Anche in tali casi la sussistenza del condominio presuppone l’esistenza di un patrimonio comune, composto da impianti e/o di beni destinati strutturalmente e funzionalmente al servizio o al godimento delle singole unità e tra le quali sussista un rapporto di accessorietà necessaria, se il contrario non risulta dal titolo, a sensi dell’art. 1117 c.c.

Tale condizione non viene meno nei casi in cui alcuni beni e/o impianti siano destinati a servire solo alcune unità immobiliari, dando origine ad un condominio c.d. “parziale”, a sensi dell’art. 1123, comma 3, c.c., cui corrispondono effetti rilevanti solo ai fini della gestione, nonché dell’imputazione delle spese, ma che non può essere titolare di una legittimazione processuale distinta da quella del condominio dell’intero edificio (Cass. 17.6.2016 n. 12641; Cass. n. 17.2.2012 n. 2363).

Nel caso di specie il tetto, la scala e la porta sono beni ed impianti posti al servizio di un edificio ricompreso nel complesso condominiale orizzontale di Via (…), cui appartengono le due unità immobiliari di proprietà individuale del Sig. (…) e del Sig. (…) (circostanza peraltro non contestata tra le parti) e, come tali, possono essere sottoposti al criterio di ripartizione delle spese previsto dall’art. 1123, comma 4 c.c., ma non danno vita ad un condominio autonomo, legittimato ad agire e resistere in giudizio in relazione a dette parti comuni: non sussistendo prova contraria desumibile di titoli di acquisto, a sensi dell’art. 1117 c.c., tali beni debbono ritenersi sottoposti alla titolarità dell’intero condominio.

La reiezione di tale motivo d’appello risulta assorbente rispetto ai due motivi successivi, relativi all’efficacia del regolamento condominiale, il quale, a prescindere dalla prova circa la sua natura contrattale, rappresenta comunque una conferma del regime che deriva dallo stato di fatto dei beni in questione.

3) In merito al quinto motivo d’appello, relativo al difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini in merito alla condanna alla riduzione in pristino della scala e della porta di accesso, occorre rilevare come l’azione diretta al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari dei beni interessati, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 07.03.2013 n. 576; Cass. 17.11.1999 n. 12767; Cass. 17.03.1981, n. 1548)

La ratio del principio, insita nell’impossibilità di produrre mutamenti nella consistenza e nello stato di fatto di un bene che possano determinare conseguenze nella sfera giuridica di soggetti che ne traggano utilità, se non con il necessario coinvolgimento in giudizio degli stessi, non trova tuttavia applicazione nella fattispecie in esame, nonché agli specifici interventi chiesti dalla attrice e disposti dalla sentenza di primo grado.

I beni oggetto di causa (scala e porta d’ingresso) pur, come sopra rilevato, rientrando nella titolarità condominiale, sono destinati al servizio esclusivo delle due unità immobiliari di rispettiva proprietà dei Sig.ri (…) – (…), le quali ne traggono tutto il valore d’uso, per cui le modifiche conseguenti all’esecuzione della sentenza non possono produrre alcuna ripercussione nella sfera giuridica degli altri condomini, così come nello stato di fatto di beni dagli stessi utilizzati.

In tale ipotesi vengono quindi meno le predette ragioni cui si ispira il contraddittorio necessario, che sussiste in tutte le ipotesi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25.06.2014, n. 14387; Cass. 04.01.2005, n. 121) e, quindi, nei casi in cui la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del petitum (e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall’attore), in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe (Cass. 09.03.2004, n. 4714): nel caso in esame gli effetti dell’esecuzione della decisione sono infatti circoscritti alle due unità immobiliari ricomprese nella palazzina, le quali sono entrambe presenti nel giudizio.

Occorre peraltro rilevare che la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere, oltre che di dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l’istanza, di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza (Cass. S.U. 04.12.2001, n. 15289; Cass. 02.03.1996, n. 1632; Cass. 14.12.1994, n. 10693; Cass. 17.04.1989, n. 1831): onere che nel caso di specie, anche a prescindere dalla decisione sopra assunta, non è stato assolto dalle parti che hanno eccepito il difetto di contraddittorio.

II) L’appello proposto in via incidentale dalla Soc. (…) s.a.s. può essere parzialmente essere accolto, per le ragioni che seguono.

1) Il Giudice di primo grado ha correttamente richiamato il principio secondo cui “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” ( Cass. 03.01.2013, n. 84; Cass. 16.06.1990, n. 6056; Cass. 11.06.1980, n. 3716), negandone però la liquidazione, non avendo rinvenuto alcuna documentazione idonea a suffragare le richiesta dell’attore: il Tribunale ha al riguardo correttamente rilevato come non possa desumersi l’effettività della spesa soltanto dalla partecipazione del Consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente di ufficio, che non è sufficiente per dimostrare che la parte abbia corrisposto il compenso al proprio consulente (Cass. 12.12.1985, n. 6283; Cass. 29.06.1985, n. 3897).

Ciò posto, la Soc. (…) S.a.s. ha prodotto, in allegato alla nota spese depositata in occasione della rimessione della causa a sentenza di primo grado, le Fatt.re n. (…) e n. (…), emesse dalla Soc. (…), Società di ingegneria, rispettivamente, in data 9.7.2014 e in data 7.10.2013: tali documenti sono stati depositati anche in copia nell’ambito del procedimento relativo alla correzione della sentenza, presente nel fascicolo di primo grado.

In relazione a tali documenti fiscali, che possono, al massimo, comprovare un credito del Consulente di parte verso la Soc. (…) s.a.s., non risultano però presenti né attestazione di quietanza, né prove dell’avvenuto pagamento, per cui difetta la prova richiesta dalla giurisprudenza sopracitata in merito all’effettività dell’esborso, che rappresenta la condizione per il riconoscimento della ripetibilità della relativa spesa.

L’appello deve essere, su tale punto, respinto.

2 ) In ordine al secondo motivo occorre rammentare che: “In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l’effetto, certo e indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà” (Cass. 31.08.2018, n. 21501; 11.05.2017 n. 11583; Cass. 12.02.2016 n. 2848 02.02.2016 n. 1989; Cass. 11.12.2015 n. 25033; Cass. 22.07.2014 n. 16687): anche in presenza della tutela ripristinatoria, la temporanea presenza della servitù conseguente al mancato rispetto delle distanze comporta una compressione del pieno godimento del bene stesso, e quindi del valore della proprietà, dei quali può essere quantificato l’equivalente monetario.

E’ opportuno nel contempo precisare che, nella disciplina legale dei “rapporti di vicinato” l’obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, in relazione alle quali le prescrizioni stabilite dall’art. 901 c.c. possono essere fatte rispettare attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture originariamente create in violazione delle prescrizioni in tema di altezza e sicurezza poste dalla legge: regolarizzazione che può essere chiesta in qualsiasi momento dal proprietario del fondo confinante, a sensi dell’art. norma dell’art. 902, comma 2, c.c., (Cass. 02.02.2009, n. 2558; Cass. 20.12.2016, n. 26383; Cass. 06.11.2012, n. 19092; Cass. 0.04.2012, n. 6604; Cass. 04.02.1999, n. 982).

La presenza della luce, ancorché irregolare, non consentendo la veduta o il prospetto, non può dar luogo a limitazioni del diritto di proprietà del vicino, avendo la sola possibilità di acquisire luce ed aria attraverso un manufatto non apparente, per cui non possono ritenersi applicabili i principi sopra esposti in ordine alla immanenza del danno nella violazione della distanza legale: il pregiudizio non può quindi ritenersi in re ipsa, dovendo essere oggetto di allegazione e prova ad opera della parte.

Ciò premesso, in relazione alla fattispecie in esame occorre, considerare quanto segue:

a ) Per quanto riguarda le finestre in comproprietà dei sig.ri (…) – (…), quella individuata sub (…)) rappresenta una mera luce, ancorché in violazione dell’art. 901 c.c., per cui, non sussistendo alcun danno in re ipsa, manca ogni specifica allegazione e prova al riguardo da parte della Soc. (…) s.a.s.

b) Le finestre di cui alla lettera D) hanno invece subito modifiche atte a permettere l’affaccio sul fondo confinante, eliminabili mediante gli interventi individuati dal C.T.U. e richiamati nella sentenza di primo grado, dando quindi luogo ad un peso su quest’ultimo, con conseguente limitazione alla riservatezza ed della libera fruizione del diritto di proprietà, che deve essere ristorato attraverso l’equivalente monetario liquidato in via equitativa.

Tenendo conto della esigua incidenza prodotta sulla proprietà confinante, in considerazione del limitato numero delle finestre e delle parti dell’edificio della Soc. (…) S.r.l. sul quale rendono possibile l’affaccio (tetto), si ritiene equa una quantificazione del danno, a sensi degli artt. 1226 e 2058 c.c., e in Euro 1.000,00: tale somma, calcolata al valore attuale, dovrà essere rivalutata fino all’integrale esecuzione degli interventi indicati nella sentenza atti ad impedire le possibilità di affaccio, e, quindi, maggiorata degli interessi compensativi, al tasso legale annuale, sulle somme devalutate alla data dell’evento e via via rivalutate sino alla data del ripristino.

c) Analoghe considerazioni debbono essere effettuate in relazione alla scala metallica (collocata ad una distanza inferiore a ml. 3,00 dall’edificio confinante ed in modo da consentire una veduta obliqua in violazione dell’art. 906 c.c.), nonché alla porta di accesso (che ha prodotto una violazione dell’art. 905 c.c., in relazione alla veduta diretta dalla stessa creata).

La collocazione al primo piano dell’edificio in oggetto consente possibilità di veduta limitate e non molto invasive, mentre l’esiguità dei manufatti non determina rilevanti ripercussioni sulle facoltà di godimento del bene confinante, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altre facoltà di godimento (Cass. 27.3.2013 n. 7742; Cass. 11.2.2008 n. 3199; Cass. 15.12.1994 n. 10775): può quindi effettuarsi una liquidazione in via equitativa in complessivi Euro. 1.500,00, da rivalutarsi nel senso sopra indicato.

III) L’appello proposto in via incidentale dai Sig.ri (…) – (…) non è fondato.

Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato come l’azione del compratore nei confronti del venditore, nel caso in cui il bene acquistato sia stato costruito in violazione delle norme sulle distanze, sia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1489 c.c. e che, in tale ipotesi l’acquirente ha diritto anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223, in base al richiamo di quest’ultima disposizione da parte dell’art. 1479 c.c., a sua volta richiamato dall’art. 1480 c.c., cui rinvia ancora il citato art. 1489 c.c. (Cass. 15.11.2002, n. 16053).

Ciò premesso è comunque necessaria una specifica domanda in tal senso, ancorché formulata in termini tali da ricomprendere anche tale voce risarcitoria: nel caso di specie nella propria comparsa di costituzione i Sig.ri (…) – (…) hanno proposto domande espressamente circoscritte alla condanna della Soc. (…) s.r.l. all’esecuzione diretta delle opere di ripristino che gli stessi Sig.ri (…) – (…) dovessero essere chiamati a porre in essere (domanda respinta dal Tribunale di Milano), nonché al risarcimento diretto alla Soc. (…) s.a.s. degli eventuali danni riconosciuti a favore della stessa, nonché al risarcimento del maggior danno connesso ad eventuali interventi che mutassero la consistenza e le caratteristiche degli immobili acquistati dalla Soc. (…) s.r.l.

Non sussiste alcun cenno alla domanda relativa al risarcimento di altre voci di danno, in cui ricomprendere quelle connesse alle spese dovute alla Soc. (…) s.a.s. in caso di soccombenza.

IV) In merito all’appello incidentale proposto dalla Soc. (…) s.r.l., riguardo alla reiezione della domanda relativa alla condanna alla manleva dell’Arch. (…), condizionato alla conferma della propria responsabilità, occorre innanzitutto rilevare come la odierna appellata non abbia interposto appello nei confronti dei capi della sentenza che hanno ritenuto responsabili i Sig.ri (…) – (…) per le violazioni delle norme sulle distanze relative alle finestre in loro proprietà, né a quello che ha accertato il fondamento della domanda in manleva proposta dagli stessi nei riguardi della Soc. (…) s.r.l.

La condizione cui è subordinato l’appello incidentale si è quindi perfezionata, dovendosi confermare la sentenza nella parte in cui ha condannato la soc. (…) s.r.l. al risarcimento dei danni sofferti dai Sig.ri (…) – (…).

In merito a tale domanda deve essere esaminata la censura mossa dall’Arch. (…), relativa alla nullità della notifica dell’atto di citazione per chiamata in causa della stessa nel giudizio di primo grado, per il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c.

Sul punto questa Corte rileva come effettivamente tale atto sia stato notificato dall’Ufficiale Giudiziario, a sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante invio della lettera raccomandata contenente l’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale in data 25.10.2010 e come il relativo plico sia però stato ricevuto dalla destinataria in data 2.11.2010, come si legge nel relativo avviso di ricevimento, e quindi con un spazio temporale inferiore ai termini minimi previsti dall’art. 163 bis c.p.c., rispetto all’udienza fissata per il 26.1.2011.

E’ infatti ormai pacifico che “In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza” (Cass. 11.05.2012, n. 7324; Cass. 25.02.2011, n. 4748; Cass. 02.10.2015, n. 19772; Corte Cost. 11 maggio 2012, n. 7324), per cui il provvedimento di diniego della rinnovazione della citazione formulata dalla Soc. (…) s.r.l., assunto dal Giudice di primo grado all’udienza del 5.10.2011, appare errato alla luce della scissione degli effetti della notificazione ex art. 140 c.p.c.

Ciò posto in presenza della nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado (o del terzo chiamato), che si è svolto in contumacia della parte terza chiamata, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c., il Giudice d’appello deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse (Cass. 13.09.2016, n. 17950; 14.06.2016, n. 12156; Cass. 05.02.2016, n. 2302; Cass. 26.07.2013, n. 18168; Cass. 08.06.2012, n. 9306; Cass.11.11.2010, n. 22914).

Occorre tuttavia rilevare come l’arch. (…), costituendosi in giudizio, abbia in realtà espletato la propria attività difensiva, allegando fatti estintiti della pretesa della Soc. (…) S.r.l. e producendo in giudizio documenti finalizzati a supportarle, per cui non hanno luogo ad essere assunti provvedimenti riguardo all’attività difensiva di fatto compiuta, né riaprire un contraddittorio che la parti hanno peraltro già svolto all’esito della comparsa dell’arch. (…) e dei successivi scritti difensivi.

Proprio su tali premesse è opportuno osservare quanto segue:

a) Nelle azioni relative alla responsabilità professionale è onere delle parte che agisce in giudizio allegare e provare la condotta professionale che assume negligente, nonché il nesso causale con l’evento dannoso subito, spettando invece al professionista la prova di aver agito con la diligenza richiesta dall’attività professionale esercitata, a sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. e la riconduzione dell’evento da causa a lui non imputabile (Cass. 23.09.2011, n. 19496; Cass. 21.06.2018, n. 16342; Cass. 13.01.2016, n. 344; Cass. 14.07.2015, n. 14642; Cass. 01.12.2009, n. 25271; Cass. 25.09.2012, n. 16254).

2) La Soc. (…) S.r.l. ha coinvolto in giudizio l’Arch. (…) limitandosi ad allegare la funzione dalla stessa svolta quale progettista dei lavori oggetto di causa, senza in realtà allegare specifiche condotte professionali considerate negligenti ed il nesso causale con le violazioni riscontrate.

3) Costituendosi in giudizio l’Arch. (…) ha eccepito, nel merito, che il progetto sulla scorta del quale sono stati eseguiti i lavori è stato elaborato da altro professionista, il Geom. (…)), che, su incarico della Soc. (…) s.r.l.. aveva rielaborato e modificato quello predisposto dall’Arch. (…), asseverandolo come facilmente eseguibile.

Tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della Soc. (…) S.r.l., la quale, negli scritti difensivi conclusivi, ha riprodotto le difese assunte nel proprio atto introduttivo.

4 ) Il documento n. 3 prodotto dall’Arch. (…) raffigura in copia la D.I.A. N. 19.508.176/2001, che, secondo il C.T.U. (Pag. 5 della relazione), rappresenta il titolo abilitativo in virtù del quale sono stati eseguiti gli interventi classificati come “risanamento conservativo”, in realtà comprendenti, di fatto, le modifiche ai manufatti oggetto di causa: tale dichiarazione, presentata dal Sig. (…), quale amministratore della Soc. (…) s.r.l., risulta effettivamente firmata dal Geom. (…) e non dall’Arch. (…), alla quale non possono essere imputate le violazioni contestate dalla Soc. (…) s.a.s.

La domanda deve quindi essere respinta.

Per quanto riguarda il regime delle spese, occorre osservare quanto segue:

il Condominio è rimasto soccombente nel giudizio di primo grado ed ha proposto un appello che è stato integralmente respinto;

la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente confermata, incidendo le modifiche su alcune domande risarcitorie formulate nei confronti de Condominio e dei Sig.ri (…) – (…) respinte dal giudice di primo grado;

I Sig.ri (…) – (…) sono risultati soccombenti nell’appello incidentale proposto nei confronti della Soc. (…) S.r.l.;

la soc. (…) s.r.l. è risultata, a propria volta, soccombente nei confronti della domanda proposta nei confronti dell’Arch. (…);

Ciò posto, ai fini della attribuzione e della distribuzione delle spese è opportuno altresì rilevare che:

la soccombenza deve essere valutata in virtù di un criterio unitario e globale rapportato al risultato ed all’esito complessivo della lite (Cass. 18.3.2014, n. 6259; Cass. 31.7.2015, n. 16279; Cass. 1.6.2016, n. 11423; Cass. 30.1.2017, n. 2274; Cass. 6.2.2017, n. 3083; Cass. 12.4.2018, n. 9064), per cui il Condominio appellante è risultato soccombente in entrambi i gradi del giudizio, in relazione a tutte le domande e le censure proposte nei confronti di tutte le altre parti, per cui deve essere condannato al pagamento delle spese nei confronti delle stesse, avendo dato causa, in misura preponderante, agli oneri processuali;

la condanna alle spese trova il proprio fondamento nell’esigenza di ” evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un’altrui pretesa” (Cass. 19.6.2018 n. 16174; Cass. 18.5.2018 n. 12195; Cass. 6.9.2017 n. 20869; Cass. 19.8.2011 n. 17432), per cui la soccombenza di un convenuto nella domanda proposta da altro convenuto, cui siano già state liquidate a favore le spese conseguenti alla reiezione della domanda dell’attore, pur comportando l’accollo delle spese in applicazione del principio di causalità nella determinazione degli oneri processuali, deve essere riferita esclusivamente alle difese svolte dall’altro convenuto in relazione alla specifica domanda cui è risultato vincitore, evitando però che l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. finisca per ristorare diminuzioni patrimoniali inesistenti;

in tal senso la domanda risarcitoria proposta dalla Soc. (…) S.a.s. nei confronti dei Sig.ri (…) – (…), oggetto dell’appello incidentale, ha prodotto un’incidenza limitata nell’assetto generale delle reciproche posizioni processuali, per cui la rifusione delle spese disposta a carico del Condominio è sufficiente ad reintegrare ogni onere processuale sostenuto: considerazioni che valgono anche per la soccombenza dei Sig.ri (…) – (…) riguardo all’appello incidentale proposto contro la Soc. (…) S.r.l.

La soc. (…) S.r.l. deve essere però condannata a rifondere le spese nei confronti dell’Arch. (…), in quanto l’evocazione in giudizio è risultata priva di fondamento.

Confermandosi integralmente sul punto la statuizione di primo grado, le spese relative al presente grado devono essere liquidate, a sensi dell’art. 5 del D.M. n. 55 del 2014 (modificato dal D.M. n. 37 del 2018, in vigore al momento della conclusione dell’attività difensiva ), secondo lo scaglione indeterminabile dedotto in giudizio, e tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 4 dello stesso decreto, nei seguenti termini: a) Per quanto riguarda la condanna del Condominio nei confronti di tutti gli appellati: Euro 2.000,00, per la fase di studio, Euro 1.300,00, per la fase introduttiva, ed Euro. 3.000,00 per la fase decisionale, e quindi, in complessivi Euro 6.300,00, oltre agli esposti, le spese forfetarie, C.P.A ed I.V.A.,

b) Per quanto riguarda la condanna della Soc. (…) S.r.l. nei confronti dell’Arch. (…): Euro 1.500,00, per la fase di studio, Euro 800,00, per la fase introduttiva, ed Euro 1.800,00 per la fase decisionale, e quindi, in complessivi Euro. 4.100,00, oltre agli esposti, le spese forfetarie, C.P.A ed I.V.A.

La soccombenza del Condominio, dei Sig.ri (…) – (…) e della Soc. (…) s.r.l. in relazione alle impugnazioni rispettivamente proposte, comporta altresì la condanna degli stessi al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 – quater D.(…) n. 115 del 2002, così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa od assorbita, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto della Soc. (…) S.a.s., ed in parziale riforma della sentenza 10890/2015, emessa dal Tribunale di Milano in data 16.9.2015 e pubblicata in data 30.9.2015:

1) Condanna il Condominio (…) a risarcire alla Soc. (…) S.p.A. i danni sofferti a seguito della costruzione della scala metallica e della porta di ingresso, a distanza non regolare, nella misura di Euro. 1.500,00, da rivalutarsi fino alla data dell’integrale riduzione in pristino, e, quindi, maggiorata degli interessi compensativi, al tasso legale annuale, sulle somme devalutate alla data dell’evento e via via rivalutate sino alla data del ripristino, nonché maggiorata degli interessi legali da tale data all’effettivo pagamento.

2) Condanna il i Sig.ri (…) e (…), in solido tra di loro, a risarcire alla Soc. (…) s.p.a. i danni sofferti a seguito della costruzione delle finestre a distanza non regolare, nella misura di Euro 1.000,00, da rivalutarsi fino alla data dell’integrale riduzione in pristino dei fabbricati, e, quindi, maggiorata degli interessi compensativi, al tasso legale annuale, sulle somme devalutate alla data dell’evento e via via rivalutate sino alla data del ripristino, nonché maggiorata degli interessi legali da tale data all’effettivo pagamento.

3) Condanna il Condominio di Via (…) a rifondere agli appellati, Soc. (…) S.a.s., ai Sig.ri (…) e (…), nonché alla Soc. (…) S.r.l., le spese legali relative al presente grado di giudizio, nella misura di complessivi Euro. 6.100,00, per ciascuno, oltre agli esposti, le spese forfetarie, C.P.A ed I.V.A.

4) Condanna la Soc. (…) S.r.l. a rifondere all’Arch. (…) le spese legali relative al presente grado di giudizio, nella misura di complessivi Euro 4.100,00, oltre agli esposti, le spese forfetarie, C.P.A ed I.V.A.

5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Condominio di Via (…), dei Sig.ri (…) e (…) e della Soc. (…) s.r.l. dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 – quater D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Conferma in ogni altra parte la sentenza impugnata.

Così deciso in Milano il 7 novembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.