Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2952

ai fini delle indagini necessarie a regolare il confine non e’ imprescindibile determinare l’intera superficie dei fondi confinanti.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2952
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7304/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1265/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), non in proprio ma quale procuratrice di (OMISSIS), agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, nei confronti dei confinanti (OMISSIS) e (OMISSIS), affinche’ fosse accertata la proprieta’ di lui su di una striscia di terreno larga oltre cinque metri, accertando l’esatto confine tra i rispettivi fondi.

Resistendo i convenuti e proseguito poi il giudizio dalla stessa (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), il Tribunale rigettava la domanda, qualificando come rivendica l’azione proposta.

L’impugnazione proposta da (OMISSIS) era accolta dalla Corte d’appello di Napoli, che in riforma della sentenza di primo grado, qualificata l’azione come regolamento di confini, determinava il confine in conformita’ della richiesta dell’attrice. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita’, la Corte partenopea giudicava non condivisibile il ragionamento operato dal c.t.u. Questi, pur escludendo categoricamente che la fascia di terreno in contestazione potesse far parte del fondo di proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS), aveva ritenuto che essa rientrasse nella particella n. (OMISSIS) di parte attrice, ma che non per questo potesse spettarle, in quanto rappresentava una superficie originariamente sottratta alla strada comunale (OMISSIS). Per contro, osservava la Corte distrettuale, tale striscia di terreno apparteneva inequivocabilmente all’appellante sia perche’ oggetto dell’acquisto della particella n. (OMISSIS), avvenuta con atto pubblico per notaio (OMISSIS) del 9.4.1966, sia perche’, senza di essa, l’immobile della (OMISSIS) non avrebbe avuto ne’ i 14 mt. di fronte strada su via (OMISSIS), ne’ i 210 mq. di terreno acquistati a misura sempre con il medesimo atto notarile, che espressamente richiama il frazionamento del medesimo lotto di proprieta’ (OMISSIS) e di quello del dante causa dei (OMISSIS) – (OMISSIS).

Avverso tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi degli originari convenuti, propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

(OMISSIS), quale procuratrice di (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), e’ rimasta intimata.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1-bis, comma 2), la causa e’ stata riservata in decisione all’odierna adunanza camerale.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso e’ dedotta la violazione o falsa applicazione degli articoli 948 e 950 c.c., nonche’ dei principi generali in tema di prova nelle azioni petitorie, in relazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. La Corte d’appello, si sostiene, avrebbe basato il proprio ragionamento su di una qualificazione incerta della domanda, nel senso che non si comprende dalla motivazione della sentenza se la pretesa azionata debba ricondursi all’azione di regolamento di confini, alla rivendica o all’accertamento della proprieta’. Salvo, poi, propendere per la rivendica ed attenuare il relativo onus probandi in quanto i fondi in questione erano pervenuti alle parti da un comune autore.

Quindi, parte ricorrente deduce che la Corte d’appello abbia disatteso le motivate conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. e deciso la controversia sulla base della sola interpretazione dell’atto notaio (OMISSIS) del 9.4.1966, il quale, pero’, non fa alcun riferimento alla particella n. (OMISSIS) di proprieta’ (OMISSIS); con la conseguenza che la sentenza impugnata non dimostra che tale area sia proprio quella di cui si discute. Inoltre, detta sentenza e’ giunta alla conclusione paradossale di attribuire alla parte attrice un’area inesistente sul terreno, come affermato dal c.t.u., che ha escluso che tale area, pur ricadendo all’interno del confine della particella (OMISSIS), di proprieta’ (OMISSIS), sia attribuibile alla parte attrice perche’ sottratta alla strada comunale (OMISSIS) sulla base di un errore di posizionamento.

2. – Il motivo e’ infondato.

2.1. – Premesso che l’interpretazione della domanda compete al giudice di merito e che la qualificazione dell’azione soggiace al controllo di legittimita’, va rilevato che la Corte territoriale ha ricondotto l’azione proposta al regolamento di confini in considerazione di cio’, che la parte attrice aveva chiesto l’accertamento della proprieta’ di una porzione di terreno allegandone il proprio, e non l’altrui, possesso, e dunque senza alcuna domanda accessoria di restituzione. Pertanto, il possesso attoreo della porzione di terreno controversa, essendo oggetto di “azioni di disturbo” da parte dei convenuti, secondo la Corte distrettuale non poteva che essere preordinato ad un accertamento confinario e all’apposizione di termini lapidei (v. pag. 5 sentenza impugnata), del resto espressamente richiesti (v. pag. 2 sentenza impugnata).

Tale qualificazione si sottrae alla critica mossa da parte ricorrente, atteso che mentre l’actio finium regundorum e’ compatibile con la domanda, tipica della rivendica, intesa a recuperare la porzione immobiliare controversa, tanto da essere configurata quale “(duplex) vindicatio incertae partis” (cfr. Cass. n. 6148/16), non e’ vera la proposizione inversa, nel senso che non si da’ rivendica senza finalita’ recuperatoria.

Di riflesso, per il suo carattere essenzialmente duplice, nell’azione di regolamento di confini non e’ configurabile un onere probatorio a carico dell’attore, meno che mai un onere assimilabile a quello relativo all’azione di rivendica, ne’ opera la conseguente regola di giudizio secondo cui il difetto di prova comporta il rigetto della domanda. Infatti, nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano piu’ attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cosi’, Cass. n. 14993/12).

2.2. – L’interpretazione dei titoli di provenienza idonei alla ricostruzione della linea di confine e’ anch’essa appannaggio esclusivo del giudice di merito, cui pure – ed esclusivamente compete di stabilire quali tra gli elementi istruttori raccolti siano maggiormente significativi ai fini della decisione (giurisprudenza affatto nota e pacifica di questa Corte). Non ha pregio, pertanto, la doglianza in oggetto, li’ dove nega che l’atto notaio (OMISSIS) del 9.4.1966 contenga riferimenti alla particella n. (OMISSIS) di proprieta’ (OMISSIS), perche’ si traduce in un’inammissibile pretesa di vagliare i fatti di causa e di sindacare il merito della decisione.

2.3. – Infine, neppure ha fondamento la censura basata sul posizionamento della proprieta’ di parte attrice rispetto alla strada comunale. La Corte territoriale non solo ha esaurientemente e logicamente motivato sul fatto, spiegando le ragioni del dissenso rispetto all’opinione espressa dal c.t.u., ma ha altresi’ fatto buon governo delle regole che presiedono all’azione di regolamento dei confini, poiche’ secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini delle indagini necessarie a regolare il confine non e’ imprescindibile determinare l’intera superficie dei fondi confinanti (Cass. nn. 739/74, 2610/72 e 468/70).

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

5. – Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro alle spese, che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra loro dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.