il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione all’interessato, ad opera dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ed ai fini dell’esercizio della facolta’ di partecipare ai corsi di recupero dei punti, delle variazioni di punteggio che lo riguardano, integrando detta comunicazione un atto privo di contenuto provvedimentale e dal carattere meramente informativo, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalita’ indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri.

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|5 novembre 2021| n. 32068

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36533-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis

– controricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1089/2019 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 21/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilita’, puo’ riassumersi nei termini seguenti:

– il Giudice di pace di Bolzano rigetto’ l’opposizione avanzata da (OMISSIS) avverso il provvedimento di revisione della patente di guida emesso, a seguito di azzeramento dei punti, dalla Provincia Autonoma di Bolzano e il Tribunale della medesima citta’, con la sentenza di cui in epigrafe, rigetto’ l’appello dal medesimo avanzato;

ritenuto che l’insoddisfatto appellante ricorre sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che, con separati controricorsi, resistono il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Provincia Autonoma di Bolzano.

RITENUTO

che con il primo motivo il ricorrente denunzia “violazione per falsa applicazione” dell’articolo 126 bis C.d.S., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– l’azzeramento dei punti della patente avvenuto il (OMISSIS) era frutto di tre verbali distanti nel tempo ((OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre le relative decurtazioni risultavano essere state annotate in epoca di molto successiva ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quest’ultima ben dopo la sentenza di legittimita’ che aveva rigettato il ricorso riguardante l’ultima contestazione);

– errava il Giudice d’appello nell’affermare che sulla base della circolare n. 1140, 8/5/2013 del Ministero dei Trasporti, adeguatasi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, fosse comunque consentito accedere ai corsi di recupero senza che occorresse la previa comunicazione della decurtazione, in quanto trattavasi di normativa secondaria contrastante con il Decreto Ministeriale 29 luglio 2003, il quale stabiliva che ai corsi di recupero potevasi accedere solo dopo aver ricevuto la comunicazione della decurtazione, inoltre, anche secondo la circolare non era possibile iscriversi ai corsi ove sul portale dell’automobilista non fosse risultato un saldo negativo rispetto al tetto di venti punti, il che non si era verificato;

– non contesta il ricorrente il carattere non provvedimentale dell’annotazione anagrafica, rinvenendosi il titolo della decurtazione nei verbali che constatano la violazione, evidenzia, per contro, costituire “altro conto (la verifica dei) presupposti di fatto e di diritto, richiesti, dall’articolo 126 – bis, comma 6, ai fini del provvedimento impositivo della revisione” e sotto questo profilo “l’iscrizione delle decurtazioni di punteggio all’anagrafe automobilistica ha invece carattere non meramente dichiarativo, perche’ e’ essa – e non i verbali – da’ che giustifica l’emanazione di questo secondo provvedimento amministrativo”; pertanto, non assume rilievo la circostanza che il provvedimento di revisione avrebbe carattere vincolato;

– di conseguenza s’impone, conclude il ricorrente, una interpretazione adeguatrice che impedisca ogni discrezionalita’, escludendo che l’amministrazione possa ordinare la revisione nel caso in cui all’interessato non sia stata data la possibilita’ di frequentare i corsi di recupero;

considerato che la doglianza e’ manifestamente infondata, dovendosi osservare quanto segue:

a) con recente arresto questa Corte ha chiarito che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione all’interessato, ad opera dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ed ai fini dell’esercizio della facolta’ di partecipare ai corsi di recupero dei punti, delle variazioni di punteggio che lo riguardano, integrando detta comunicazione un atto privo di contenuto provvedimentale e dal carattere meramente informativo, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalita’ indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Sez. 6, n. 13637, 02/07/2020, Rv. 658725);

b) non sussiste la prospettata lesione dell’affidamento del guidatore poiche’ questi ha piena consapevolezza della sanzione irrogabile, ivi inclusa quella accessoria, dalla notificazione del verbale che accerta la trasgressione, a prescindere dall’annotazione del saldo-punti sul Portale dell’automobilista;

c) non puo’ condividersi il merito della doglianza, la quale mira a porre a carico dell’Amministrazione il tempo occorso per la stabilizzazione delle sanzioni contestate, corrispondendo, per contro, a una libera scelta dell’interessato una tale contestazione, nella piena consapevolezza che, in caso, di soccombenza, non potrebbe sottrarsi all’effetto del cumulo delle detrazioni, rimaste sospese;

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente solleva eccezione d’incostituzionalita’, a voler reputare correttamente individuato il parametro costituzionale, sommariamente evocato nel corpo del motivo (violazione del principio d’uguaglianza, sotto il profilo dell’irragionevolezza e di quello del buon andamento dell’agire della p.a.), risulta manifestamente infondato alla luce di quanto sopra chiarito;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (cent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilita’, che puo’ rilevare ai fini dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’articolo 348-bis c.p.c., e dell’articolo 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimita’, cosi’ consentendo una piu’ rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualita’ della causa e delle attivita’ svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della Provincia Autonoma di Bolzano in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge in equal misura in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Euro 1.500,00, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deli ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.