La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.
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Tribunale Milano, Sezione 6 civile Sentenza 28 febbraio 2019, n. 2038
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 26197/14, promossa con citazione notificata in data 17.4.14,
DA
(…) s.p.a. (P.I. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano viale (…) presso l’avv. Or.De., che la rappresenta e difende per procura in calce all’atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(…) s.p.a. (C.F. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via (…) presso gli avv.ti Lu.Ci. e Si.Da., che la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione viene redatta, ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179 del 2012, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.
Con citazione notificata in data 17.4.14 la società (…) s.p.a. ha convenuto in giudizio la (…) s.p.a. lamentando plurime condotte illegittime perpetrate da quest’ultima nell’esecuzione del rapporto di conto corrente e di quello di apertura di credito con la stessa intrattenuti.
L’attrice contesta la legittimità della condotta della convenuta con particolare riferimento alla revoca immediata dal rapporto sia per difetto di motivazione e comunque per mancanza di giusta causa, sia per incertezza in ordine alle somme di cui si chiede il rientro pari ad Euro 67.692,12, sia per mancato preavviso di almeno dieci giorni.
Deduce che il saldo debitore residuo al momento della chiusura dei rapporti contrattuali deve essere, comunque, rettificato in quanto comprensivo dell’illegittimo addebito di interessi anatocistici, di interessi usurari -sia oggettivamente sia soggettivamente -, nonché di commissioni di massimo scoperto e spese, valute e interessi ultralegali non dovuti, come emerso dalla perizia econometrica prodotta.
Deduce, altresì, l’introduzione di variazioni contrattuali, riguardanti principalmente i tassi d’interesse, in difetto della propria approvazione.
Eccepisce la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi del conto corrente alla luce delle somme eccedenti versate, con conseguente necessità di rideterminazione dei medesimi saldi.
Afferma che, in relazione alla eventuale prescrizione decennale eccepibile, compete alla convenuta provare l’entità dell’affidamento, così da ottemperare all’onere probatorio circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate.
Deduce, inoltre, la sussistenza dei presupposti per la ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte in eccesso, in quanto la stessa è possibile nel caso in cui l’obbligazione restitutoria abbia per oggetto una somma di denaro pagata in esecuzione di un contratto nullo.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto delle domande di controparte, nonché, chiede in via riconvenzionale la condanna al pagamento dell’importo di Euro 69.360,95 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente intrattenuto con la convenuta e la compensazione delle eventuali somme che dovessero emergere a proprio debito in corso di causa.
Contesta la banca l’ammissibilità delle doglianze avversarie concernenti il periodo precedente il mese di aprile dell’anno 2004, eccependo il decorso del termine di prescrizione decennale, trattandosi, secondo la prospettazione attorea, di ripetizione di indebito.
Deduce, con riferimento alla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti avvenuti in pendenza del rapporto di conto corrente, che solo nel primo caso il termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto e che comunque grava sulla controparte l’onere di provare la natura delle stesse; aggiunge che, in difetto di prova, le rimesse devono essere considerate tutte solutorie.
Eccepisce, inoltre, la decadenza della controparte dal diritto di impugnare l’estratto conto ex art. 1832 c.c. in quanto ormai decorso il termine per la sua ammissibilità.
Allega, altresì, con riguardo all’applicazione di interessi anatocistici, che va rigettata ogni doglianza relativa agli anni di vigenza del rapporto contrattuale precedenti l’anno 2004 in ragione dell’intervenuta prescrizione, e che in ogni caso nessuna contestazione può essere sollevata con riferimento al periodo successivo al giorno 1.07.00 in virtù dell’adeguamento alla Del.CICR del 9 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, oltre che comunicato al cliente.
Nega, inoltre, la pratica di illegittimo anatocismo nel conto corrente bancario, l’esistenza di profili di illegittimità nella propria condotta con particolare riferimento all’esercizio del diritto di recesso, l’applicazione di interessi usurari nonché di commissioni di massimo scoperto non dovute; nega, altresì, di aver introdotto modifiche unilaterali peggiorative dei rapporti contrattuali intrattenuti con la controparte.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano fondate nei limiti che seguono. Va, preliminarmente, rigettata la domanda di nullità dell’atto di citazione svolta dalla convenuta in quanto nell’atto risultano indicati in modo sufficiente le circostanze di fatto e gli elementi di diritto posti alla base delle domande cosicché sia il petitum sia la causa petendi risultano individuati, in modo da consentire alla convenuta di apprestare adeguate e puntuali difese.
Non vengono esaminate e decise ex art. 189 c.p.c. le domande dell’attrice che sono state formulate solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ovvero in sede di precisazione delle conclusioni, poiché non sono conformi a quelle formulate nella citazione e quindi costituiscono domande nuove, inammissibili in quanto tardive poiché formulate oltre la scadenza del termine perentorio per le preclusioni assertive; né tali domande sono conseguenza della domande riconvenzionali ovvero delle eccezioni proposte dalla convenuta.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che entro il termine perentorio per la formazione della preclusioni assertive, l’attrice si è limitata a svolgere doglianze relative all’applicazione di spese, di commissioni di massimo scoperto, di interessi anatocistici, di indeterminatezza del tasso di interesse, di applicazione di interessi usurari in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle concrete circostanze di fatto poste a base della domanda; il foglio prodotto quale documento n. 3 allegato alla citazione, denominato “Risultanze estratto peritale”, peraltro non sottoscritto, è di contenuto anch’esso del tutto generico, limitandosi a riportare solo i risultati numerici di un’asserita analisi preliminare del conto corrente.
L’attrice non ha, quindi, allegato entro il termine perentorio per le preclusioni assertive neppure una singola specifica applicazione di una spesa, di un tasso o di una commissione di massimo scoperto non dovuti.
In ogni caso, con riferimento all’asserita applicazione di tassi usurari, rileva il Tribunale che l’ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la recente sentenza della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell’usura, articolata nell’art. 644 c.p. e nell’art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l’art. 1 del D.L. n. 394 del 2000 dato rilievo ai fini dell’applicabilità dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie peraltro neppure prospettate.
Con riferimento all’asserita applicazione di interessi soggettivamente usurari, deduzione svolta dall’attrice in modo del tutto generico, ritiene il Tribunale che l’allegazione svolta sia insufficiente e comunque infondata poiché l’art. 644 comma 3 secondo periodo c.p. richiede, a tal fine, la ricorrenza di altri requisiti, quali la sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro e l’approfittamento della condizione di difficoltà economica o finanziaria di chi li ha promessi, in ordine ai quali nulla è stato provato.
La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.
La doglianza inerente la stipulazione di tassi debitori usurari contrattuali è stata svolta, invece, dall’attrice sull’erronea prospettazione che -al fine di verificare il superamento del tassosoglia- occorra sommare agli interessi corrispettivi e agli altri oneri anche gli interessi moratori. E’ ben vero che, secondo l’insegnamento del Supremo Collegio (v., da ultimo, Cass. n. 5324/03, Cass. 5598/17 e Cass. n. 27442/18), in tema di contratto di mutuo l’art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori. Tuttavia, al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi (v. in tal senso, implicitamente, anche Cass. n. 27442/18).
Del resto, le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emanate dalla (…) escludono dal calcolo del tasso, tra l’altro, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
Con riferimento all’anatocismo, rileva il Tribunale in primo luogo che risulta essere stato effettuato dalla convenuta l’adeguamento a quanto stabilito dalla Del.CICR 9 febbraio 2000, risultando sia la pubblicazione delle condizioni nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 6 convenuta) sia la comunicazione alla cliente nell’estratto conto al 30.6.00 (v. doc. n. 7 convenuta): pertanto, legittimamente la banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi sia passivi.
Il saldo del conto corrente de quo -a partire dal primo estratto conto prodotto in causa al 31.1.04- è stato ricalcolato tramite l’effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio affidata al dott. S.B., al quale è stato chiesto: di espungere tutte le commissioni e spese sino alla data dell’apertura di credito nell’anno 2012 in quanto non vi è prova della relativa pattuizione, non essendo stato prodotto il contratto di conto corrente, e comunque di quelle non pattuite; di calcolare gli interessi senza nessuna capitalizzazione e in alternativa con capitalizzazione trimestrale.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d’ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti delle parti ed ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant’è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09, Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 20.05.16, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Il consulente, in particolare, ha concluso -nell’ipotesi da esso denominata B1, la quale prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e il tasso degli interessi convenzionali sia per gli interessi attivi sia per quelli passivi a partire dalla vigenza del contratto di apertura di credito dell’anno 2012- che il ricalcolo eseguito sul conto corrente n. (…) evidenzia alla data del 31.03.14 un saldo a debito dell’attrice correntista pari ad Euro 45.909,64 a fronte del saldo indicato dalla banca di Euro 67.692,12; pertanto, vi è la differenza dell’importo di Euro 21.782,48 a favore della società correntista.
Ne consegue che va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. (…) alla data del 31.03.14 è pari ad euro -45.909,64 a debito della società correntista.
Tenuto conto del contratto di apertura di credito prodotto, degli estratti-conto prodotti e dei risultati della consulenza tecnica espletata, la domanda riconvenzionale della banca di condanna al pagamento risulta, pertanto, fondata solo parzialmente e l’attrice va condannata a pagare alla convenuta la somma di Euro 45.909,64, oltre interessi convenzionali dall’1.1.04 al saldo.
È, infine, infondata la doglianza di parte attrice inerente l’illegittimità del recesso così come esercitato dalla convenuta.
Ed invero in data 4.3.13 l’attrice ha riconosciuto la propria esposizione debitoria (v. doc. n. 2 convenuta) così come contabilizzata dalla convenuta nell’importo di Euro 153.362,23 sul predetto conto corrente ed ha affermato di non poter provvedere al pagamento in un’unica soluzione, proponendo, pertanto, un piano di rientro mediante undici pagamenti mensili -due dell’importo di Euro 10.000,00 e nove dell’importo di Euro 15.000,00- da effettuare entro il 31.01.14; ha precisato, altresì, che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate avrebbe perso automaticamente il beneficio del termine. In data 21.03.14, mediante lettera raccomandata, la convenuta ha comunicato all’attrice (v. doc. n. 3 convenuta) l’importo residuo della sua esposizione debitoria sul predetto conto corrente pari ad Euro 67.692,12, comprensivo di interessi, e ha riscontrato, altresì, uno sconfinamento pari ad Euro 11.392,12, rilevando quindi la mancata osservanza del piano di rientro proposto e chiedendo la regolarizzazione della posizione debitoria in tempi brevi. In data 4.04.14, mediante lettera raccomandata, la convenuta ha comunicato all’attrice la revoca (v. doc. n. 4 convenuta), con effetto immediato, degli affidamenti precedentemente concessi e l’ha invitata a provvedere, entro sette giorni dalla medesima comunicazione, al rientro dell’esposizione debitoria pari ad Euro 67.692,12.
Pertanto, rileva il Tribunale che il recesso non risulta né immotivato o comunque privo di causa, né intimato senza un preavviso, né intimato a fronte di un credito incerto.
D’altro canto, le parti nel contratto di apertura di credito de quo, che risulta a tempo indeterminato e quindi a revoca, all’art. 5 hanno previsto che la banca possa dichiarare la decadenza dal beneficio del termine della controparte qualora emergano degli indici di insolvenza o si verifichi uno degli eventi enumerati al comma 2 del medesimo art. 5, tra cui rientra il caso di mancato o ritardato pagamento, anche in parte, di una qualsiasi somma dovuta in relazione al contratto.
All’art. 8 -il quale disciplina gli effetti dello scioglimento del contratto- hanno pattuito che la scadenza del termine o l’esercizio del diritto di recesso hanno l’effetto di “sospendere immediatamente la possibilità di nuove utilizzazioni del credito da parte del cliente e di rendere esigibile l’importo utilizzato, nonché tutti i relativi interessi, spese, commissioni ed accessori”.
Il termine di 15 giorni ex art. 1845 comma 2 c.c. per la restituzione delle somme concesse in credito, poiché inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale, può essere convenzionalmente derogato dalle parti (v. Cass. n. 9307/94).
Pertanto, alla luce del regolamento contrattuale adottato dalle parti, non si rinviene alcun profilo di illegittimità nelle modalità di esercizio della facoltà di revoca dell’apertura di credito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della soccombenza reciproca, sussistono motivi per compensarle nella misura di un terzo e l’attrice va condannata a rimborsare alla convenuta la restante parte come liquidata in dispositivo.
Vanno poste definitivamente a carico della banca convenuta le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa, soccombente in relazione a commissioni, spese e interessi non dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
– dichiara che il saldo finale del conto corrente n. (…) è pari alla data del 31.03.14 ad euro -45.909,64 a debito della società correntista (…) s.p.a.;
– condanna la società (…) s.p.a. a pagare alla (…) s.p.a. la somma di Euro 45.909,64, oltre interessi convenzionali dall’1.1.04 al saldo;
– pone definitivamente a carico della (…) s.p.a. le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa;
– compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di un terzo e, per l’effetto,
– condanna la società (…) s.p.a. a rimborsare alla (…) s.p.a. la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di Euro 6.506,00, di cui Euro 6.000,00 per compenso ed Euro 506,00 per spese, oltre al rimborso spese forfetarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Milano il 27 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.