in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l’estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito – dall’ordinario estratto/conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca -, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, mentre l’estratto – conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.

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Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|14 febbraio 2020| n. 3280

Data udienza 13 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

DICIASETTESIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14183 del R.G.A.C.C. dell’anno 2018, e vertente

tra

(…) S.R.L., in persona del legale rappresentanti p.t., (…) e (…), rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell’atto di citazione in opposizione, dall’Avv. Re.Pi., presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via (…);

OPPONENTI

contro

(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti per scrittura privata autenticata, dall’Avv. Ma.Lu., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via (…);

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 06.02.2018, (…) S.r.l. (di seguito anche solo “(…)”), (…) e (…) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26697/2017, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto agli stessi il pagamento, in solido tra di loro, della complessiva somma di Euro 267.304,25, oltre interessi, nonché competenze del procedimento monitorio, in favore della (…) S.p.A. (di seguito anche solo “Banca” o “(…)”).

Il credito ingiunto trae origine, quanto ad Euro 179.790,56, dal saldo debitore del conto corrente n. (…); quanto ad Euro 1.811,67 quale esposizione debitoria del conto n. (…); quanto ad Euro 85.702,02 quale esposizione debitoria complessiva del mutuo chirografario n. 25989, di cui Euro 15.446,97 per rate insolute, Euro 70.100,00 per capitale residuo e Euro 155,05 per interessi di mora.

Gli opponenti hanno chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all’Illustrissimo Tribunale adito, contraris reiectis, in accoglimento della presente opposizione: – Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti di legge; – Revocare il decreto ingiuntivo n. 26697/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 27/11/2017, per tutti i motivi esposti in narrativa. – Con vittoria di spese e compensi professionali”.

A fondamento dell’opposizione promossa gli opponenti hanno dedotto, quale unico mezzo, la totale assenza di prova del credito azionato.

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente notificata si è costituita la (…) S.p.A. contestando l’opposizione avversaria e chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

All’udienza del 17.05.2018, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. rinviando la causa per l’eventuale ammissione dei mezzi di prova.

All’udienza del 22.11.2018, ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 13.11.2019, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L’opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.

Gli opponenti hanno eccepito, quale unico motivo di opposizione, la carenza di documentazione posta dalla creditrice a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, essendosi la Banca limitata a produrre i saldaconti certificati ex art. 50 TUB.

A tale riguardo, va premessa la distinzione tra fase monitoria ed eventuale giudizio di opposizione, atteso che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (ex plurimis, Cass., 13085/2008).

Sulla base di tale distinzione, è pacifico in giurisprudenza che, mentre nella fase monitoria l’estratto di saldaconto ex art. 50 TUB costituisce prova del credito sufficiente all’emissione del decreto ingiuntivo, in fase di opposizione, giudizio eventuale a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale.

Sicché nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell’estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell’importo a debito, risultante dall’applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena incombe sul creditore opposto l’onere di produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l’andamento attraverso l’estratto conto integrale del rapporto di conto corrente.

Difatti, secondo il costante orientamento della S.C., “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l’estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito – dall’ordinario estratto/conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca -, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, mentre l’estratto – conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui la banca, dopo aver fondato l’istanza di decreto ingiuntivo su di un estratto di saldaconto, aveva poi prodotto, nel successivo giudizio di opposizione, la copia degli estratti conto registrati su microfilm, le cui risultanze erano – legittimamente – state poste, dal giudice di merito, a fondamento del rigetto dell’opposizione)” (cfr. ex plurimis Cass., n. 2751 del 25/02/2002; Cass., Ord. n. 14640/2018; conformi, Cass., n. 21092/2016; Cass. n. 21466/2013).

Orbene, nel caso in esame, risulta che la Banca creditrice aveva già allegato in copia al ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ai già menzionati estratti di saldaconto ex art. 50 TUB, i contratti di apertura del conto corrente n. (…) (doc. 2 fasc. monitorio), del contratto di conto anticipi salvo buon fine n. (…) e del mutuo chirografario n. (…) (doc. 10 fasc. monitorio) in cui sono riportate e debitamente sottoscritte le clausole contrattuali e le condizioni economiche.

Nel presente giudizio di opposizione, la Banca opposta ha compiutamente integrato la propria produzione documentale, versando in atti gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente n. (…) (doc. 4 fasc. parte opposta).

Tali estratti conto integrali comprovano la sussistenza del credito con riferimento a tutti i rapporti contrattuali dedotti in giudizio in quanto sia il rapporto di conto anticipo salvo buon fine n. (…) sia quello di mutuo chirografario n. (…) si sono svolti sul conto corrente n. (…).

Ciò si evince in primo luogo dall’analisi dell’operatività del conto corrente n. (…) e, in secondo luogo, dalla lettura dei testi contrattuali dei due rapporti in questione.

Segnatamente, nel contratto di conto anticipi viene indicato che per le prestazioni salvo buon fine su conto anticipi, l'”accredito è sul conto corrente di riferimento n. (…) con valuta pari alla data dell’operazione” mentre, per quanto attiene al contratto di mutuo chirografario, si legge che la Banca erogherà le somme mediante “accredito sul conto corrente di riferimento indicato nella Sezione 1 (n. (…) ndr)” e che “il rimborso del mutuo dovrà avvenire con l’utilizzo del conto corrente di riferimento intestato al Cliente presso il Banco”.

Sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che la creditrice opposta abbia documentalmente provato i fatti costitutivi delle proprie ragioni di credito assolvendo, in tal modo, all’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697, I co., c.c.

A fronte di ciò, non risulta fondata l’eccezione attraverso la quale gli opponenti hanno contestato la validità dei titoli azionati dalla creditrice.

In conclusione, l’opposizione è infondata e va respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 26697/2017.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) rigetta l’opposizione promossa da (…) s.r.l., (…) e (…) e, per l’effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. n. 26697/2017 del 27.11.2017 nei loro confronti;

2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore di parte opposta che liquida in Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 13 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.