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In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall’articolo 216, comma 1, n. 2 prima parte, L.F. e’ necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 5 maggio 2017, n. 21818
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. MORELLI Frances – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/06/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia dell’imputato, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano dell’11.7.12 che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia in quanto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale.
1.1. E’ fatto carico a (OMISSIS), amministratore unico dalla data di costituzione della societa’ sino al 29.6.05 e successivamente liquidatore, di avere sottratto, distrutto od occultato i libri e le scritture contabili della s.r.l. (OMISSIS), dichiarata fallita il (OMISSIS).
2. Il ricorso, proposto dal difensore di fiducia dell’imputato, si articola su cinque motivi.
Con il primo motivo si deduce il difetto assoluto della motivazione, in quanto la sentenza della Corte d’Appello costituisce, a detta del ricorrente, la mera riproduzione della sentenza di primo grado senza alcuna analisi dei motivi di gravame.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorieta’ della motivazione laddove, da un lato, si e’ affermata la responsabilita’ del (OMISSIS) quale extraneus mentre, dall’altro, lo si e’ ritenuto amministratore di fatto.
2.3. Con il terzo motivo si deducono carenze e contraddittorieta’ motivazionali in quanto, pur essendo emerso in dibattimento che i libri e le scritture contabili erano presenti presso la sede della societa’ e (OMISSIS) li aveva consegnati a (OMISSIS), in seguito deceduto, che aveva assunto la carica di amministratore unico della s.r.l. dopo la revoca dello stato di liquidazione, si era sostenuto che l’imputato avesse comunque l’obbligo di consegnare la contabilita’ al curatore, pur non avendo alcun ruolo all’interno della societa’.
Si evidenzia, altresi’, che la mancata consegna dei libri e delle scritture non ha impedito al curatore di ricostruire il passivo e l’attivo, grazie ai bilanci depositati sino a tutto il 2004.
2.3. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo all’elemento soggettivo del reato.
Il provvedimento impugnato, a detta del ricorrente, non si sofferma sull’esistenza del dolo specifico, benche’ la sua configurabilita’ fosse oggetto di contestazione nell’appello.
Sul punto, la motivazione sarebbe apodittica e, in difetto di prova del dolo specifico, il reato andrebbe riqualificato in bancarotta semplice.
2.4. Con il quinto motivo ci si duole del difetto assoluto di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei termini che seguono.
Il capo d’imputazione ascrive a (OMISSIS) il reato di bancarotta documentale, per avere sottratto, distrutto od occultato le scritture contabili, a titolo di concorso con (OMISSIS), ultimo amministratore della societa’ prima del fallimento.
Correttamente, quindi, il fatto e’ stato inquadrato nell’ambito della responsabilita’ dell’extraneus per concorso nel reato proprio.
In tal senso si e’ ripetutamente espressa la sentenza di primo grado e le contraddittorie affermazioni presenti nella motivazione, da cui pare potersi desumere il diverso convincimento secondo cui (OMISSIS) sarebbe stato amministratore di fatto anche dopo la cessazione delle cariche formali, non hanno alcun rilievo, da un lato in quanto esulano dall’imputazione e, dall’altro, in quanto determinerebbe un regime probatorio certamente piu’ sfavorevole per il ricorrente, essendo ben piu’ pregnanti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili in capo all’amministratore di fatto piuttosto che al concorrente esterno privo di tale qualifica. La sentenza della Corte d’Appello, assai laconica sul punto, non ha comunque mutato la prospettiva in cui si e’ mosso il giudice di primo grado.
2. Se cosi’ e’, appaiono fondate le censure mosse nel ricorso con riferimento alla omessa motivazione in ordine alle censure, contenute nell’appello, circa la prova del concorso, da parte del (OMISSIS), nella condotta attribuita a (OMISSIS), soprattutto ove si consideri che i giudici di merito hanno ritenuto provato che le scritture contabili furono consegnate a quest’ultimo.
L’unico motivo addotto a sostegno del giudizio di colpevolezza e’ stato ravvisato nell’interesse, in capo a (OMISSIS), a sottrarsi alle mire dei creditori, posto che i debiti erano maturati nel corso della sua gestione della societa’.
Nulla si dice con riguardo alla condotta che il ricorrente avrebbe posto in essere per realizzare un contributo causale rispetto al fatto addebitato (avrebbe aiutato (OMISSIS) ad occultare o distruggere le scritture- lo avrebbe istigato a farlo-).
Nulla si dice neppure in merito all’elemento soggettivo del reato che, come e’ noto, si configura in termini di dolo specifico (“In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall’articolo 216, comma 1, n. 2 prima parte, L.F. e’ necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori” Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012 Rv. 252992 e negli stessi termini Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008,dep. 13/01/2009, Rv. 242550; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014,dep. 23/04/2015, Rv. 263242), con l’ulteriore precisazione che va dimostrata la volontarieta’ della condotta dell’extraneus in sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5 n.1706 del 12.11.13, de.2014, Rv.258950).
3. Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata e’ gravemente carente e non replica alle censure mosse nell’appello e nuovamente introdotte nel terzo e quarto motivo di ricorso, essendo stato giustamente sottolineato dal ricorrente che in capo a (OMISSIS), extraneus, non e’ ravvisabile un obbligo di consegna delle scritture al curatore ed il concorso, da parte sua, nel fatto ascritto a (OMISSIS) non puo’ essere affermato in base alla semplice constatazione dell’esistenza di un movente, vale a dire l’interesse a sottrarsi ai creditori.
4. Va quindi disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano perche’ esamini i motivi di appello attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.