ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta impropria prevista dal Regio Decreto 16 maggio 1942, n. 267, articolo 223, comma 2, n. 2, non interrompono il nesso di causalita’ tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della societa’, ne’ la preesistenza alla condotta di una causa in se’ efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’articolo 41 c.p., ne’ il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto gia’ in atto, poiche’ la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, e’ ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in se’ reversibile.
Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.
Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|26 ottobre 2022| n. 40389
Data udienza 19 settembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. Scarl INI Enrico – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. BIFULCO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
si procede con trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 giugno 2021, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza assolutoria del locale Tribunale, dichiarava (OMISSIS) colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli e, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, gli infliggeva la pena principale e la pena accessoria indicata in dispositivo.
Il prevenuto era accusato di avere distratto dal patrimonio della ditta individuale (OMISSIS), di cui era titolare e legale rappresentante e la cui insolvenza era stata dichiarata con sentenza del 16 aprile 2015, le attrezzature indicate in imputazione (cedute ad altra societa’ dell’imputato ed il cui corrispettivo non era stato mai versato), e per avere sottratto le scritture contabili obbligatorie o per averle comunque tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.
1.1. La Corte territoriale riformava la sentenza assolutoria di prime cure (decidendo sulle sole prove scritte dettagliatamente indicate) osservando quanto segue.
Il curatore fallimentare, nella sua relazione al giudice fallimentare, aveva denunciato l’impossibilita’ di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari posto che i registri tenuti ai fini fiscali erano stati solo parzialmente compilati e che non erano state, invece, affatto conservate e tenute le altre scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici.
Nell’ultimo periodo poi erano state concluse delle operazioni con altre societa’ dell’imputato, una delle quali era quella distrattiva indicata in imputazione, cosi’ che i beni della fallita erano interamente transitati in questa societa’, nel tentativo di proseguire, con questa, l’attivita’ economica.
Tutto cio’ premesso, la Corte riteneva la responsabilita’ del prevenuto per il delitto di bancarotta documentale per la mancata tenuta delle scritture civilistiche obbligatorie e perche’ la documentazione prodotta non aveva comunque consentito di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della societa’. Condotte connotate dal dolo specifico di danno ai creditori della massa.
A giudizio della Corte distrettuale sussisteva anche il delitto di bancarotta patrimoniale avendo il prevenuto ceduto i beni strumentali ad altra societa’, al medesimo facente capo, nella certezza che questa, anch’essa in patente difficolta’ economica, non ne avrebbe versato il corrispettivo (come era infatti accaduto).
Non vi erano elementi per riconoscere l’invocata attenuante specifica, del danno patrimoniale lieve, anche in relazione alla bancarotta documentale considerando sia l’entita’ dei debiti della fallita, sia il tipo di attivita’ economica esercitata.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita’ dell’imputato.
La Corte aveva riportato una serie di condotte non descritte in imputazione e quindi non ascrivibili al medesimo e che ne avevano pregiudicato il giudizio, considerando poi che il valore dei beni distratti era minino, prossimo ai 3.500 Euro.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta documentale e dell’elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale.
La fallita era una ditta individuale ed al curatore erano stati consegnati proprio quei libri e quelle scritture che tale ente doveva tenere in ragione del regime tributario semplificato al quale era sottoposta. Registri che erano stati regolarmente tenuti come aveva riconosciuto lo stesso curatore.
2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta bancarotta patrimoniale, non avendo la Corte compreso che l’imputato intendeva soltanto consentire ad altra sua societa’, in evidenti difficolta’ economiche, proseguire l’attivita’, sacrificando la fallita ormai in dissesto.
Un’operazione che l’imputato non aveva affatto occultato.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge per non avere, la Corte, riconosciuto l’attenuante di cui all’articolo 219, comma 3, L. Fall..
3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Perla Lori, ha inviato il proprio parere scritto concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante specifica, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto.
4. Con successiva memoria il difensore del ricorrente insiste sull’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
1. I primi quattro motivi – i cui si contesta la configurabilita’ degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei contestati delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale – non tengono, infatti, conto del perimetro dell’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione che e’ limitato al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia consentita la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
1.1. Quanto al delitto di bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale aveva congruamente affermato che il prevenuto, quale amministratore della fallita, aveva distratto le attrezzature indicate in imputazione, conferendole, senza che ne fosse versato il corrispettivo, ad una societa’ che al medesimo imputato faceva capo, societa’ anch’essa avviata verso l’insolvenza (e quindi incapace di assolvere al debito contratto), condizione di cui il prevenuto era a perfetta conoscenza.
Era pertanto indubbio che tali beni fossero stati distratti dal patrimonio della fallita. Era poi circostanza priva di rilievo il fatto che la distrazione di quei beni, per il loro valore economico, non fosse stato determinante nella causazione del dissesto posto che, ad essere contestata al prevenuto, era appunto la loro sottrazione alla garanzia patrimoniale dei creditori e non il diretto cagionamento del dissesto (di cui peraltro si risponde anche a solo titolo di aggravamento).
Si e’ infatti affermato che:
– integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali, in ipotesi obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, e’ idonea comunque a costituire garanzia per i creditorie (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768);
– ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta impropria prevista dal Regio Decreto 16 maggio 1942, n. 267, articolo 223, comma 2, n. 2, non interrompono il nesso di causalita’ tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della societa’, ne’ la preesistenza alla condotta di una causa in se’ efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’articolo 41 c.p., ne’ il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto gia’ in atto, poiche’ la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, e’ ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in se’ reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189).
Non era stato, infine, dimostrato il vantaggio compensativo che si prefigura nel terzo motivo quando si afferma che i beni strumentali erano stati ceduti ad altra societa’ per consentire, almeno a questa, di proseguire l’attivita’ economica.
Sul punto, infatti deve ricordarsi che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una societa’ ad un’altra non e’ sufficiente allegare la partecipazione della societa’ depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilita’ di vantaggi compensativi, ex articolo 2634 c.c., per la societa’ apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545).
1.2. Quanto al delitto di bancarotta documentale, la Corte distrettuale aveva considerato la mancata consegna delle scritture contabili obbligatorie e del registro dei beni ammortizzabili, condotta che aveva determinato sia l’impossibilita’ di ricostruire attendibilmente il patrimonio ed il movimento degli affari sia di approfondire l’esame di alcune operazioni (che venivano indicate per il necessario dettaglio della motivazione e non per ascriverle ad altro titolo all’imputato) che non apparivano condotte nell’interesse della societa’ poi fallita. Cosi’ che la parziale consegna dei libri era andata anche a consapevole, da parte dell’imputato, danno dei creditori della societa’ dal medesimo amministrata.
Sussisteva pertanto il richiesto dolo specifico.
2. Anche il quarto motivo e’ inammissibile, per la sua evidente genericita’.
Se il valore dei beni distratti appare infatti esiguo, non altrettanto puo’ affermarsi per la bancarotta documentale, anch’essa foriera di danni patrimoniali (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541), che, nel caso di specie, sono stati illustrati nella sentenza impugnata con argomenti che nel ricorso non si affrontano adeguatamente.
3. All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
I presupposti per la dichiarazione di fallimento
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link