all’esito della prescrizione dell’azione cartolare, il beneficiario di assegno bancario – non azionato e non azionabile come titolo di credito – può avvalersi dello stesso, per gli effetti di cui all’art. 1988 c.c., nell’azione causale esercitata nei confronti dell’emittente (ove primo prenditore) ovvero del suo diretto girante (se giratario); ciò in quanto gli assegni bancari, oltre che rilevare come documenti che incorporano un credito e la cui circolazione, secondo le regole di legge, importa circolazione del medesimo diritto di credito, assumono, altresì – ancorché nei soli rapporti diretti tra emittente e primo prenditore ovvero tra girante ed immediato giratario – la valenza di scritture private contenenti una promessa di pagamento.

Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

Il contratto di mutuo: aspetti generali.

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Tribunale Roma, Sezione 16 civile Sentenza 16 gennaio 2019, n. 1127

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sedicesima (già Terza) Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d’impresa

così composto:

Dott. Stefano Cardinali – presidente

Dott. Francesco Remo Scerrato – giudice

Dott.ssa Clelia Buonocore – giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 72249 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015 e vertente

TRA

(…), nato a R. il (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via (…), presso lo studio dell’Avv. Br.De. che, con l’Avv. Ma.Ia., lo rappresenta e difende per mandato in calce all’atto di citazione in opposizione.

Opponente

E

(…), nato ad A. (F.) il (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza (…), presso lo studio dell’Avv. Va.Te., che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Opposto

OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 18696/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 5 agosto 2015.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., (…) deduceva che

– era beneficiario dell’assegno bancario n. (…) dell’importo di Euro 150.000,00, emesso in suo favore da (…) il 20 dicembre 2013 e tratto sul conto corrente n. (…), da quest’Ultimo intrattenuto presso la (…) S.p.A. – Agenzia n. 89;

– il suddetto assegno bancario, presentato regolarmente all’incasso, era rimasto impagato e, pertanto, in data 30.12.2013 era stato protestato;

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva ingiungersi, a (…), il pagamento dell’indicata somma di Euro 150.000,00, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla scadenza del titolo e fino all’effettivo pagamento, ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 18696/2015 – già munito di clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. – depositato il 6 agosto 2015 e notificato all’ingiunto, con pedissequo atto di precetto, il 9 settembre 2015.

Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione (…), con atto notificato il 19 ottobre 2015.

L’opponente, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità delle avverse pretese per prescrizione dell’azione cambiaria, ex art. 75 del R.D. n. 1736 del 1933, e, comunque, per violazione del disposto dell’art. 58 del medesimo R.D. n. 1736 del 1933, non avendo, (…), depositato in originale ed offerto in restituzione il titolo di credito azionato in sede monitoria.

(…) contestava, comunque, nel merito la domanda di pagamento svolta con il ricorso monitorio eccependo l’insussistenza di un rapporto obbligatorio tra esso opponente e (…), o di altro valido titolo che valesse a fondare e giustificare l’avversa pretesa; a tal proposito deduceva che

– (…) era padre della sua ex moglie ed era, altresì socio – al pari di esso opponente – della (…) a r.l.;

– (…) ricopriva, altresì, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della (…) a r.l. e da sempre curava la gestione economica della predetta società operando sui due conti correnti alla Stessa intestati presso la (…);

– nella cennata qualità, (…) aveva chiesto, alla (…), la concessione, in favore della (…) a r.l., di una apertura di credito per il complessivo ammontare di Euro 150.000,00;

– in ragione della gestione poco oculata della (…) a r.l. – inferibile anche dall’intervenuto “prosciugamento” dei due conti correnti alla Stessa intestati, oltre che dall’integrale utilizzo della somma di Euro 150.000,00 oggetto dell’apertura di credito – la (…) aveva richiesto l’immediato rientro del fido concesso;

– a fronte di ciò (…) aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento ostile ed intimidatorio e, dall’agosto 2013 fino agli inizi del febbraio 2013 aveva indirizzato nei suoi confronti minacce e forti pressioni onde indurlo ad estinguere con mezzi propri il debito della (…) a r.l.;

– in particolare, (…), anche per il tramite di terzi, aveva rivolto al suo indirizzo gravi e pressanti minacce;

– egli, pertanto, al solo fine di sottrarsi alla violenza psicologica perpetrata ai suoi danni ed al “male ingiusto” prospettatogli da (…), si era visto costretto a rilasciare in favore di (…) l’assegno bancario da quest’Ultimo posto a base del ricorso monitorio;

– le minacce e vessazioni perpetrate ai suoi danni dall’opposto erano state oggetto di una denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica.

Ciò premesso l’opponente, nell’allegare che la violenza morale perpetrata ai suoi danni era tale da determinare un vizio della volontà sottesa all’emissione dell’assegno bancario, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.

All’esito della notifica dell’atto di citazione si costituiva (…) il quale, in via preliminare, eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione allegando la tardiva costituzione di (…); contestava, poi, nel merito le avverse eccezioni e doglianze deducendo che

– egli si era avvalso dell’assegno bancario, quale documento incorporante una promessa di pagamento rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1988 c.c.;

– in quanto beneficiario del titolo di credito e della promessa di pagamento in esso incorporata, egli era dispensato dall’onere di provare il rapporto obbligatorio sottostante;

– per converso, gravava proprio su (…) l’onere di dimostrare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto sottostante all’emissione dell’assegno bancario;

– nel caso di specie, erano del tutto infondate le circostanze prospettate per contrastare la sua pretesa di pagamento;

– invero, (…), in qualità di amministratore delegato della (…) a r.l., aveva sempre gestito in via esclusiva ed in piena autonomia la predetta società, operando sui relativi conti correnti;

– in particolare, proprio l’opponente aveva distratto e sperperato le risorse economiche di pertinenza della (…) a r.l., inducendo la (…) a richiedere l’immediato rientro dall’esposizione debitoria maturata, per oltre Euro 150.000,00;

– peraltro, le obbligazioni della (…) a r.l. verso la (…) erano garantite da fideiussione prestata dallo stesso (…), oltre che da due figli di esso opposto, ovvero (…) (ex coniuge dell’odierno opponente) e (…);

– a seguito della richiesta di rientro avanzata dalla (…), (…) aveva chiesto il suo intervento economico per ripianare l’esposizione debitoria, rappresentandogli che a breve avrebbe avuto disponibilità di denaro sufficienti per restituirgli quanto anticipato;

– a fronte delle cennate richieste e promesse – ed anche al fine di evitare qualunque iniziativa della (…) nei confronti dei suoi due figli – egli si era risolto ad estinguere con denaro proprio il debito della (…) a r.l.;

– segnatamente egli aveva versato, alla (…), dapprima la somma di Euro 155.700,00 e, successivamente, l’ulteriore importo di Euro 3.950,30;

– proprio a garanzia della restituzione delle somme anticipate, (…) aveva emesso a suo favore l’assegno bancario in contestazione.

(…), nel ribadire, quindi, di non aver formulato alcuna minaccia all’indirizzo di (…) e di non averlo mai costretto ad emettere l’assegno bancario posto a base del ricorso monitorio, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.

Incardinatasi la lite si provvedeva all’istruttoria con l’acquisizione di documentazione conferente; indi, espletato l’interrogatorio libero di (…) la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In apertura di motivazione va ribadito che – come già evidenziato con ordinanza emessa il 26 febbraio 2016 – si palesa immeritevole di seguito l’eccezione di improcedibilità della presente opposizione, sollevata da (…) sul presupposto della tardiva costituzione di (…).

Invero, l’odierno opponente ha notificato l’atto di citazione in opposizione in data 19 ottobre 2015, assegnando alla controparte il termine ordinario per la costituzione (e, quindi, non avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione); indi, si è, poi, costituito in giudizio – curando il deposito, in via telematica, dell’atto di citazione con relate di notifica, della nota di iscrizione a ruolo e dei documenti offerti in comunicazione – alla data del 29 ottobre 2015 e, dunque, tempestivamente.

Ritiene, poi, il Tribunale che si palesino infondate le eccezioni sollevate da (…), volte a contestare l’avversa pretesa sull’assunto della “non fruibilità” dell’assegno bancario allegato al ricorso monitorio come documento probante il credito azionato da (…), per maturata prescrizione dell’azione cartolare e, comunque, per aver, l’opposto, omesso di allegare l’originale del predetto titolo di credito.

Ed infatti – come del resto puntualmente dedotto dall’opposto – nel caso di specie (…) ha inteso esercitare l’azione causale, avvalendosi dell’assegno bancario emesso a suo favore da (…) non quale titolo di credito bensì come documento incorporante una promessa di pagamento.

Invero, è certo ben noto che, anche all’esito della prescrizione dell’azione cartolare, il beneficiario di assegno bancario – non azionato e non azionabile come titolo di credito – può avvalersi dello stesso, per gli effetti di cui all’art. 1988 c.c., nell’azione causale esercitata nei confronti dell’emittente (ove primo prenditore) ovvero del suo diretto girante (se giratario); ciò in quanto gli assegni bancari, oltre che rilevare come documenti che incorporano un credito e la cui circolazione, secondo le regole di legge, importa circolazione del medesimo diritto di credito, assumono, altresì – ancorché nei soli rapporti diretti tra emittente e primo prenditore ovvero tra girante ed immediato giratario – la valenza di scritture private contenenti una promessa di pagamento.

Nel senso innanzi indicato, ha avuto modo di pronunciarsi, più volte, la Suprema Corte evidenziando, appunto, che il pagherò cambiario “nei rapporti diretti tra emittente e prenditore, ovvero tra girante ed immediato giratario, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell’art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente (o il girante) non fornisca la prova dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 2 settembre 1998, n. 8712; conf., Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2001, n. 12582; Cass. Civ., Sez. I, 14 novembre 2001, n. 14158; Cass. Civ., Sez. I, 18 luglio 2003, n. 11234; Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2006, n. 8038).

Ne consegue, quindi, che il beneficiario di un assegno bancario, che non possa valersi delle azioni cartolari per la nullità ed inefficacia del titolo ovvero per intervenuta prescrizione dei suddetti rimedi, potrà sempre esercitare l’azione causale, invocando il rapporto obbligatorio sottostante all’emissione o alla girata del titolo e giovandosi della particolare efficacia probatoria connessa, ex art. 1988 c.c., alla suddetta emissione o girata.

Ed in ipotesi di tal fatta, atteso che la promessa di pagamento, sottesa al rilascio del titolo di credito, implica la presunzione, iuris tantum, di validità, esistenza e persistenza del rapporto obbligatorio sottostante, sarà onere del debitore fornire la prova dell’inesistenza o nullità originaria del suddetto rapporto ovvero dimostrare l’intervenuta estinzione del credito.

Precisato quanto sopra e passando, ora, all’esame della fattispecie concreta, ritiene il Tribunale che – alla luce delle complessive emergenze in atti – non possa che pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 18696/2015 ed all’integrale rigetto della domanda di pagamento proposta da (…) nei confronti di (…).

E tanto in considerazione del fatto che risulta ampiamente acclarata, anche in forza delle ammissioni della parte opposta, l’insussistenza, ab origine, di un rapporto giuridico integrante fonte di un obbligo dell’odierno opponente di corrispondere a (…) la somma di Euro 150.000,00 portata dall’assegno bancario posto a base del ricorso monitorio.

Ed infatti, il medesimo opposto ha allegato che l’assegno bancario in contestazione gli era stato rilasciato da (…) dacché egli aveva provveduto, con denaro proprio, ad estinguere un debito maturato, nei confronti della (…), dalla (…) a r.l., società partecipata da entrambi i contendenti e nella quale (…) rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e (…) quella di Amministratore Delegato.

Senonché è di palmare evidenza che, avendo (…) provveduto ad estinguere non un debito personale di (…), bensì un debito sociale, obbligata alla restituzione di quanto dal Predetto anticipato non poteva e non può che essere la medesima debitrice (…) a r.l. (persona giuridica dotata di autonomia patrimoniale perfetta, e, dunque, soggetto di diritto ben distinto dai suoi soci).

Nel caso di specie, peraltro, non vi sono elementi dai quali inferire che, con l’emissione dell’assegno bancario tratto su un conto corrente personale, (…) abbia inteso accollarsi – almeno nei rapporti con (…) – il debito della (…) a r.l.

Ed infatti, ad escludere una siffatta volontà di accollo – che, nel caso di specie, in difetto di ulteriori circostanze e dati probanti, dovrebbe desumersi dalla mera circostanza dell’avvenuta emissione dell’assegno bancario tratto su conto personale dell’opponente – stanno gli elementi di giudizio offerti da (…).

In proposito va rimarcato che l’odierno opponente, fin dall’avvio del giudizio, ha lamentato di essere stato costretto a rilasciare l’assegno bancario posto a base del ricorso monitorio in ragione delle pressioni e minacce dirette al suo indirizzo da (…).

Ebbene, nei termini per le allegazioni istruttorie (…) ha versato in atti la “riproduzione fotografica” di due sms indirizzatigli da (…), il cui tenore vale certo a confortare le doglianze in merito alle pressioni e minacce ricevute.

E non par superfluo rimarcare – anche per gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c. – che l’opposto non ha specificamente contestato la “paternità” dei cennati messaggi telefonici ché, anzi, nulla ha dedotto in merito agli stessi.

In definitiva, dunque, deve pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 18696/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 5 agosto 2015, ed all’integrale rigetto della domanda di pagamento proposta da (…) nei confronti di (…).

Alla soccombenza consegue la condanna di (…) alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vanno, poi, distratti in favore dei Procuratori dell’opponente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d’impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 72249/2015 R.G., così provvede:

– In accoglimento dell’opposizione proposta da (…), revoca il Decreto Ingiuntivo n. 18696/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 5 agosto 2015, e rigetta integralmente la domanda di pagamento proposta da (…) con il ricorso monitorio.

– Condanna (…) alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.406,50 – di cui Euro 406,50 per spese vive ed Euro 8.000,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

– Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vengano distratti in favore degli Avv.ti Br.De. e Ma.Ia., dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma il 16 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2019.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.