la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo. La bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione: nel caso in esame la suddetta cooperazione appare ancora estremamente fragile, se non assente. In ogni caso la bigenitorialità non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore non prevalente collocatario.

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Tribunale|Pavia|Sezione 2|Civile|Sentenza|18 gennaio 2023| n. 64

Data udienza 9 gennaio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Bellegrandi – Presidente rel.

dott.ssa Laura Cortellaro – Giudice

dott.ssa Claudia Caldore – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2020 promossa da:

A.D.V. (c.f. (…)), con il patrocinio degli avv. …elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. …

ricorrente

contro

R.D. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. A.R. e elettivamente domiciliato in CORSO … 20129 MILANO presso lo studio dell’avv. A..

Ricorrente

Con l’intervento del Pubblico Ministero

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha presentato ricorso chiedendo la pronuncia della separazione allegando il venir meno dell’affectio coniugalis principalmente a causa di condotte svalutanti nei suoi confronti e da ultimo in parte anche connotate da una certa aggressività da parte del marito.

Ha comunque chiesto l’affido condiviso del figlio D. di 5 anni, il collocamento del minore presso di sé con conseguente assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dei diritti di visita ed un contributo economico per il minore ed anche per sé.

Il resistente si è costituito contestando la ricostruzione dei fatti allegati dalla ricorrente, chiedendo comunque l’affido condiviso del minore ma il collocamento paritario ed alternato dello stesso e dunque nessun contributo economico. Soltanto in via subordinata nel caso in cui fosse previsto un collocamento prevalente presso la madre ha chiesto la previsione di un minimo contributo in considerazione delle spese dallo stesso sostenute, poiché la casa coniugale è di sua proprietà e deve sostenere un considerevole mutuo, ed inoltre l’allontanamento dalla casa coniugale avrebbe poi comportato il pagamento di un affitto, opponendosi invece a previsioni di contributi economici a favore della moglie.

L’udienza presidenziale già fissata è stata anticipata, su richiesta della moglie, a causa di una condotta intemperante del marito a seguito del ricevimento del ricorso e nell’occasione il presidente ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio.

All’udienza presidenziale le parti si sono presentate esponendo le reciproche posizioni; il presidente ha poi assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti come da ordinanza in atti, prevedendo l’affido condiviso del minore e chiedendo una relazione ai servizi sociali. Il minore è stato collocato prevalentemente presso la madre, con relativa assegnazione della casa coniugale ed è stato previsto un contributo economico di Euro 330,00 mensili a carico del padre e nessun contributo a favore della moglie.

L’istruttoria, pur avendo le parti depositato le memorie ex articolo 183 comma VI c.p.c., è stata esclusivamente documentale, e il giudice istruttore ha chiesto alle parti il deposito di documentazione reddituale consistente negli estratti dei conti correnti e nelle dichiarazioni dei redditi e buste paga aggiornati.

Nel corso del procedimento su indicazione dei servizi sociali che hanno trasmesso nel tempo relazioni di aggiornamento è stato disposto, a causa dell’estrema conflittualità delle parti che non riuscivano a individuare gli interessi del minore ed un percorso educativo comune, l’affido del minore all’ente (mantenendo il collocamento prevalente presso la madre).

Anche nella relazione finale i servizi affidatari hanno confermato l’opportunità del permanere dell’affido all’Ente almeno temporaneamente sempre in considerazione della incapacità dei genitori di superare la reciproca svalutazione e la conflittualità.

Nelle proprie conclusioni la ricorrente insiste per l’affido condiviso e rinuncia al contributo al mantenimento per sé mentre il resistente accoglie la proposta di affido all’Ente per un periodo di tempo definito, con collocamento temporaneamente prevalente presso la madre, sino ad arrivare ad un collocamento paritario del minore.

Preliminarmente il collegio osserva che sia nelle comparse conclusionali che nelle memorie di replica sono stati depositati dei documenti. Di tali documenti non è possibile tenere conto essendo ormai l’istruttoria conclusa. Invero la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni proposte sicché eventuali questioni nuove prospettate per la prima volta sono inammissibili; inoltre la comparsa conclusionale (così come la memoria di replica) non può contenere conclusioni diverse da quelle già formulate, né si possono allegare documenti non prodotti in precedenza nei termini stabiliti dal codice di rito. La funzione meramente illustrativa della comparsa conclusionale in relazione alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte è affermata in numerose pronunce (Cass. 7 aprile 2004, n. 6858; 7 dicembre 2004, n. 22970; 14 marzo 2006, n. 5478). Ed invero il secondo comma dell’art. 190 c.p.c., nel prescrivere che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.

In ordine alla pronuncia sulla separazione il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda, peraltro formulata da entrambe le parti, in quanto dalle dichiarazioni rese, da quanto documentato in atti e svolta nel corso del procedimento emerge chiaramente il venir meno della comunità di intenti e di affetti che caratterizza l’unione matrimoniale. Non è ipotizzabile, allo stato, una ripresa della convivenza tra le parti.

Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi.

In ordine all’affidamento del minore questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni a cui sono giunti i servizi sociali affidatari. Invero si osserva come in tutti gli atti delle parti ciascun genitore tenda a riversare esclusivamente sull’altro qualsiasi responsabilità derivante dall’incapacità di comunicare e riguardo ad eventuali situazioni di coinvolgimento o di malessere del piccolo D..

Il resistente ha addirittura chiesto che venisse effettuata una CTU per accertare le competenze genitoriali. Il giudice istruttore non ha ritenuto di ammettere la CTU avendo invece dato un incarico specifico ai servizi sociali di indagare anche le suddette competenze e dalle relazioni trasmesse (anche sul punto specifico delle competenze genitoriali) emerge chiaramente che ciascuno dei due genitori ha le competenze di accudimento e affettive necessarie per gestire il minore anche in autonomia (ed infatti D. si trova bene presso entrambi i genitori) , ma che il vero problema deriva dalla difficoltà dei genitori, anche a causa del reciproco atteggiamento di discredito, a condividere un percorso educativo comune e a collaborare tra loro al fine di garantire al minore una situazione di vita serena e una condivisione delle scelte relative alla sua crescita.

Ad avviso di questo Tribunale emerge chiaramente una figura materna molto controllante e convinta che l’indirizzo educativo dalla stessa adottato sia il solo adottabile, ed un padre che ritiene di poter costruire un rapporto con il figlio basato principalmente sull’aspetto ludico, in difficoltà nel dare regole educative e ancora troppo finalizzato ad escludere la madre: a puro titolo di esempio si sottolinea che il padre non ha inteso (contravvenendo peraltro alle disposizioni del giudice che ha chiesto la produzione degli estratti conto e che non ha autorizzato oscuramenti degli stessi) consentire che si conoscesse il nome della persona che lo segue nel percorso di sostegno. Emerge la difficoltà dei genitori nel condividere e concordare un progetto educativo e un atteggiamento di indirizzo del minore che non dia l’impressione a D. (come sicuramente accaduto nei frangenti in cui il minore è apparso particolarmente agitato e nervoso) di vivere in due contesti separati, diversi, che non possono entrare in contatto. Emerge il reciproco discredito dei genitori.

I Servizi (inizialmente solo incaricati e successivamente affidatari) hanno via via evidenziato:

“…La sig.ra D.V. ha mostrato un atteggiamento ansioso e controllante dettato da questa mancanza di fiducia nei confronti del padre del bambino che ha ripetutamente cercato di mettere in cattiva luce agli occhi degli operatori del servizio riportando questioni futili non riconducibili a una mancanza di cura o di tutela nei confronti del minore. La sig.ra ha inoltre dimostrato di essere fortemente convinta di essere l’unica in grado di centrarsi sui bisogni di D. e che il suo possa essere l’unico modo corretto di prendersene cura. Ha spesso criticato il padre del bambino senza considerare il buon rapporto che D. ha con il padre e la necessità che ciò permanga nel tempo. …”; “…Alla luce di quanto sopra esposto, il servizio scrivente ha osservato la presenza di una forte conflittualità nella coppia e un’incapacità di comunicazione da parte di entrambi i genitori…” (S.S. 22.2.2021); “…Alla luce di quanto sopra riportato e osservato durante i colloqui congiunti, lo scrivente servizio ritiene che il livello di conflittualità è ancora molto elevato e risulta essere necessario mantenere temporaneamente l’affido all’Ente. Le scriventi ritengono opportuno che oltre al percorso psicologico individuale, che i signori stanno già effettuando con uno psicologo differente da loro individuato, vengano supportati in merito alla gestione emotiva dei capricci di D., al fine di migliorare la comunicazione con il figlio in queste situazioni di crisi..” (SS 9.9.21).

Anche dalla relazione sulle competenze genitoriali emerge il reiterato atteggiamento materno diretto a far emergere carenze e mancanze paterne verso il figlio e le provocazioni che il padre adotta verso di lei; a fronte dell’osservazione degli operatori che le fanno notare questa tendenza alla squalifica paterna: “… ha in concreto continuato a frapporre paure e negatività riguardanti la gestione paterna del bambino. Timori parsi proiettivi in alcuni casi di ansie separative materne….”.

Per quanto riguarda il padre viene evidenziata “… la tendenza alla responsabilizzazione della controparte rispetto alle criticità emerse che limitano la possibilità di condivisione di una effettiva bigenitorialità… è parso necessitare di sostegno e accompagnamento ad individuare comportamenti e risposte più cooperative..”

Nella relazione finale si legge: “…Durante il colloquio congiunto, è stato proposto al sig. D., in accordo alla signora, di conoscere personalmente il compagno della madre, affinché non permanga nell’uomo la percezione che il figlio sia lasciato ad un estraneo. Tale proposta non è stata accettata dal padre, che ritiene sia una situazione che non riuscirebbe a gestire, per il momento….” “.. Per ciò che concerne l’osservazione delle relazioni del nucleo e la gestione del tempo con il minore, come riportato dalla relazione … il minore appare sereno, seguito nella sua crescita e sostenuto nelle attività ludiche da entrambe le figure. Emerge la difficoltà comunicativa tra le figure genitoriali che tentano di appoggiarsi a terzi per equilibrare le problematiche che emergono.”

Appare opportuno riportare le conclusioni finali dei servizi affidatari:

” alla luce di quanto sopra riportato e osservato durante i colloqui congiunti, lo scrivente servizio ritiene che il livello di conflittualità sia ancora abbastanza elevato tale da rendere necessario mantenere temporaneamente l’affido all’Ente. Entrambi i genitori sono fortemente motivati nello sviluppo di una relazione meno faticosa e maggiormente volta al benessere del minore, ma al momento, non risulta abbiano gli strumenti necessari per gestire al meglio questo cambiamento. Per questo motivo si propone di continuare il monitoraggio del nucleo per almeno un anno, valutando la capacità di entrambi i genitori di apprendere e gestire nuovi strumenti che rendano la relazione meno conflittuale ed improntata su una comunicazione efficace, volta al confronto e al benessere del minore. Al termine dell’anno di monitoraggio, il servizio scrivente valuterà se mantenere l’attuale assetto di affido all’ente del minore o se, raggiunto un grado di comunicazione efficace e serena da parte di entrambi i genitori, quest’ultimi possano essere sufficientemente pronti ad una gestione congiunta del figlio.

“Il servizio scrivente, data la positiva relazione dell’educatrice di riferimento, ritiene al momento attuale non più necessario l’intervento educativo domiciliare effettuato 2 ore settimanali presso la casa materna e 2 ore settimanali presso la casa paterna, avviato a settembre 2021 e proseguito fino ad aprile 2022.

Al fine di poter inserire gradualmente il padre nella vita del minore affinché il tempo trascorso con il figlio possa essere paritario a quello materno, e, tenendo in considerazione gli sviluppi positivi nel rapporto tra i genitori e l’incremento delle loro capacità genitoriali, il servizio scrivente richiede pertanto alla Vostra Autorità Giudiziaria di poter ampliare gradualmente i pernottamenti a casa del padre, tenendo in considerazione le abitudini e gli impegni extrascolastici del minore, che dovranno essere concordati e mantenuti anche dalla figura paterna.

Per quanto riguarda i sigg. D.D.V., le operatrici scriventi ritengono utile che entrambi i genitori possano continuare nel loro percorso di supporto alle capacità genitoriali”.

Emerge dunque dalle relazioni dei servizi la difficoltà a far comprendere ai genitori l’opportunità di sviluppare una relazione genitoriale meno faticosa di quella in atto, anche se pare che nel corso del tempo qualche criticità si sia ridotta, ad esempio i genitori sono stati in grado di definire autonomamente la gestione delle vacanze pasquali e dell’estate, ma ciò non appare sufficiente per autorizzare allo stato un affido condiviso del minore. Il Tribunale ritiene pertanto che al momento i genitori non abbiano gli strumenti necessari per poter collaborare tra loro al fine di individuare per il minore e nell’esclusivo suo interesse un percorso educativo comune e tranquillizzante per il minore.

Peraltro le capacità paterne di accudimento non devono essere messe in discussione, come la madre tende a fare, in quanto il percorso di assistenza educativa domiciliare per il minore ha dato conto di una ottima relazione anche tra il padre e il bambino oltre che tra la madre e il bambino. La necessità che il bambino frequenti il padre ha indotto i servizi sociali a prevedere un ampliamento dei tempi che il bambino potrà trascorrere con il genitore. I servizi evidenziano però la necessità di un concreto e forte monitoraggio finalizzato proprio a evitare scontri dei genitori, magari anche in presenza del bambino, e eccessive intrusioni di un genitore nei momenti in cui il figlio si trova presso l’altro genitore, proprio al fine di tutelare l’interesse del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo e al godimento di una corretta bigenitorialità.

Il collegio prende atto che i genitori hanno entrambi iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità e auspica che questo percorso venga mantenuto e che possa portare alla comprensione delle proprie lacune e della necessità di coltivare un rapporto genitoriale sereno e collaborativo. il collegio ritiene anche che all’esito di tale percorso sarà opportuno che i genitori avvino un percorso di mediazione familiare.

Si condivide anche l’osservazione circa la possibilità di interrompere gli interventi di ADM, in quanto l’educatrice ha ritenuto che entrambi i genitori si rapportino adeguatamente con il minore quando il bambino si trova presso di loro e peraltro anche i tentativi e la disponibilità dell’educatrice di fare da mediatrice in alcune questioni sollevate dai genitori non hanno trovato riscontro.

Il Tribunale alla luce di quanto sopra esposto e valutato , ritiene pertanto necessario mantenere l’affido del minore all’Ente per il periodo di un anno , salva rivalutazione in caso di accertamento anticipato del miglioramento dei rapporto tra i genitori, prevedendo che i servizi sociali effettuando un adeguato e periodico monitoraggio, valutino le modalità di rapporto tra i genitori e verifichino se i genitori abbiano raggiunto la capacità di gestire il minore con strumenti che rendano la relazione meno conflittuale e a quel punto indichino ai genitori la possibilità di modificare le modalità dell’affido, circostanza che potrà avvenire formulando apposita domanda o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nel periodo di cui sopra qualora i genitori non siano in grado di concordare le decisioni relative alla vita del minore (in tema di educazione, attività extrascolastiche, salute, frequentazioni del minore con i genitori), saranno i Servizi affidatari a decidere, sempre sentiti i genitori. Qualora si presenti la necessità attiveranno interventi di sostegno, anche con presa in carico presso NPI, per il minore.

Non appare necessario, al contrario, nominare un curatore speciale per il minore, considerato che i genitori dimostrano di voler collaborare con i Servizi e sono comunque attenti alle esigenze del bambino e che gli stessi Servizi indicano la necessità di un affido all’ente di carattere temporaneo, finalizzato ad accompagnare i genitori ad un effettivo esercizio della bigenitorialità (cfr. Cass. Ord. 24637/2021).

In punto collocamento prevalente del minore si ritiene che allo stato, anche tenuto conto dell’età del bambino, e della difficoltà di collaborazione e condivisione tra i genitori, debba essere mantenuto il collocamento prevalente presso la madre a cui va conseguentemente assegnata alla casa coniugale. La giurisprudenza di merito e di legittimità invero prevede che la “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”. (Cassazione Civile sez. I, 17/09/2020, n.19323).

La bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione: nel caso in esame la suddetta cooperazione appare ancora estremamente fragile, se non assente. In ogni caso la bigenitorialità non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore non prevalente collocatario.

Nel caso in esame potrà essere valutato un collocamento paritetico solo ove i genitori riescano a superare le rispettive criticità, quali eccessive interferenze quando il figlio si trova presso l’altro genitore, oppure volontà di escludere in vari modi, ed anche facendolo capre al minore, l’altro genitore in determinati contesti. Solo ove i genitori giungano a concordare un progetto educativo comune e condiviso, anche dal punto di vista delle decisioni e della partecipazione organizzativa edeconomica, e solo quando ciascun genitore saprà avere fiducia nell’altro sarà possibile ritenere che la forma del collocamento paritetico sia effettivamente nell’interesse del minore.

Pertanto, allo stato , in ordine alle frequentazioni padre- figlio si condivide l’opinione dei servizi sociali riguardo alla opportunità di ampliare le modalità di frequentazione ma con gradualità e pertanto questo tribunale ritiene di disporre in ordine alle frequentazioni quanto in atto disposto dai servizi sociali incaricati e affidatari, prevedendo che il collocamento rimanga comunque prevalente presso la madre e che entrambi i genitori concordino circa gli ampliamenti che i servizi proporranno.

In punto suddivisione delle vacanze estive natalizie e pasquali si rinvia al dispositivo.

In ordine al contributo economico questo Tribunale osserva preliminarmente l’esistenza di una effettiva differenza reddituale tra le parti e che dal punto di vista dei redditi da lavoro la situazione economica appare più sfavorevole per la moglie. Risulta peraltro che la ricorrente è proprietaria di un immobile di significativo valore considerata la somma che percepisce quale affitto, somma che ammonta a oltre Euro 700,00 mensili. Risulta inoltre che la ricorrente abbia ancora una congrua riserva di liquidità derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, e considerata l’attività lavorativa attualmente quale libera professionista e insegnante di musica, si ritiene che possa agevolmente data l’età e le capacità personali, ampliarla, posto che risulta che non svolga un’attività continuativa ma di poche ore alla settimana.

Il resistente percepisce uno stipendio medio mensile di circa Euro 2.800,00, ove si consideri l’ultima dichiarazione dei redditi depositata e si calcoli il reddito imponibile da cui viene detratta l’imposta netta. Va peraltro tenuto conto che il resistente è proprietario della casa coniugale e per tale abitazione versa un mutuo mensile di circa Euro 730,00, e che egli ha la necessità di vivere in un appartamento per sé, adeguato a ricevere anche il minore, e che ha prodotto un contratto di affitto ammontante ad Euro 600 mensili oltre ad Euro 133,00 mensili di spese. Appare però necessario sottolineare che il resistente non ha depositato, pur essendosi il legale in apposita memoria impegnato a farlo, il contratto d’affitto registrato e che non può passare inosservata la circostanza del tutto anomala che il resistente abbia cancellato per renderlo non leggibile al tribunale il nominativo del beneficiario del versamento del canone di affitto come risulta ben evidente sugli estratti contro di cui gli è stata ordinata la produzione.

Egli ha inoltre cancellato anche i riferimenti al locatore contenuti nel contratto d’affitto e ne ha cancellato anche la firma.

Tale anomala circostanza, segnalata nella memoria finale della ricorrente, convince circa l’osservazione contenuta in detta memoria di replica in ordine al fatto che il resistente abbia interesse a non far conoscere la persona che ha provveduto ad affittargli l’immobile. Qualora risultasse che effettivamente si tratta della sorella, occorre osservare come la stessa contestualmente effettui dei versamenti al fratello per fargli dei prestiti come effettivamente risulta dagli estratti conto prodotti. Il tribunale ritiene pertanto non sufficientemente provato che la somma di Euro 733,00 mensili versati a titolo di affitto da parte del resistente sia una spesa effettivamente dallo stesso sostenuta, essendo possibile che tale somma gli ritorni, in tutto o in parte, quale prestito effettuato dalla sorella.

Tale ipotesi è ritenuta alquanto credibile dal Tribunale. La condotta non del tutto chiara posta in essere dal resistente, proprio perché si è sottratto alle produzioni richieste dal tribunale avendo cancellato dati che potevano essere utili per la decisione, non consente di effettuare una effettiva ricostruzione delle spese del resistente, ma ciò per sua esclusiva responsabilità.

Il Tribunale alla luce della condotta evidenziata ritiene di decidere in ordine al contributo al mantenimento da porre a carico del resistente tenendo conto di tale situazione di incertezza circa il fatto che il resistente realmente versi la suddetta somma e non ne rientri almeno in parte.

Il Tribunale ritiene però anche di dover considerare il fatto che il resistente paga l’intero mutuo di un’abitazione interamente intestata al medesimo e in cui risiedono la moglie e il figlio. Il fatto di mettere a disposizione un’abitazione va considerato quale forma di contributo al mantenimento così come deve essere considerata la circostanza che il resistente deve pagare le spese condominiali straordinarie relative alla suddetta abitazione. Va anche tenuto conto del fatto che alla ricorrente spetta il diritto di percepire per intero, quale principale collocataria del minore, l’importo dell’assegno unico per il minore.

Il Tribunale, alla luce selle sopra esposte valutazioni, ritiene corretto confermare la somma già stabilita in sede presidenziale, soltanto aumentandola a Euro 350,00 anche se i pernottamenti presso il padre sono aumentati.

Le spese extra assegno così come indicate nel protocollo del Tribunale di Pavia che si rammenta prevede anche l’automatica contribuzione ad almeno una attività sportiva dei figli, andranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.

Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto che nessuna delle due è stata accontentata in ordine alla richiesta di contributo economico, che la ricorrente ha vinto per quanto riguarda il sub procedimento, ma ha insistito nella domanda di affido condiviso, mentre il resistente ha ritenuto di condividere l’indicazione dei servizi sociali per un affido all’ente quantomeno temporaneo e tenuto conto delle decisioni, condivise dal tribunale, in ordine al collocamento e alle frequentazioni del minore

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

pronuncia la separazione dei coniugi A.D.V. e R.D. sposatisi In data 24.04.2014, alle S. – N., atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio al n. 16 Atti di Matrimonio anno2014;

ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;

affida il minore D.D. all’Ente (Comune di Rosate) e relativi Servizi Sociali per il periodo di un anno, disponendo che i Servizi mantengano il monitoraggio sul minore e la coppia genitoriale assumendo tutte le decisioni in relazione all’ educazione e salute del minore e ad ogni altra decisione che non vedrà l’accordo dei genitori, previo ascolto degli stessi;

i Servizi affidatari monitoreranno periodicamente attraverso colloqui con i genitori e il minore il suo stato di benessere psicofisico avviando ove necessario presa in carico presso NPI e/o percorso di sostegno psicologico;

colloca il minore prevalentemente presso la madre a cui assegna la casa coniugale perché viva nella stessa con il minore, sino al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio;

dispone che le frequentazioni padre – figlio permangano nella forma attualmente organizzata dai Servizi affidatari con possibilità di ampliamento ulteriore nel caso il rapporto di collaborazione genitoriale migliori, previo accordo tra i genitori;

invita i genitori a seguire un percorso personale di sostegno alla genitorialità ed un percorso di mediazione familiare;

dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 350,00 rivalutabile annualmente in base ali indici ISTAT;

dispone che l’intero assegno unico per il minore venga percepito dalla madre,

dichiara entrambi i genitori tenuti a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno per il minore secondo la previsione del Protocollo del Tribunale di Pavia;

compensa le spese di lite.

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato ai Servizi affidatari.

Conclusione

Così deciso in Pavia, il 9 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.