I buoni fruttiferi postali, secondo l’impostazione prevalente, hanno infatti natura non di titoli di credito, bensì di titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità degli artt. 1993 e 1994 c.c. (e, dunque, del principio di letteralità) e soggezione del rapporto alle modifiche derivanti dalla “sopravvenienza dei decreti ministeriali”, incidenti sulla originaria previsione del tasso d’interesse secondo lo schema dell’art. 1339 c.c.

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Tribunale|Crotone|Civile|Sentenza|5 gennaio 2020| n. 10

Data udienza 4 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CROTONE

Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1558/2017 r.g. proposta

da

Po. S.p.A. cod. fisc. (…) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Crotone, presso la filiale delle Po., in via (…), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall’avv. An.Co.;

– OPPONENTE –

contro

Ma.Do., nata (…), cod. fisc. (…) elettivamente domiciliata in Crotone, alla via (…), presso lo studio dell’avv. Ga.Co., che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

– OPPOSTA –

OGGETTO Opposizione al decreto ingiuntivo n. 450/2017, emesso dal Tribunale di Crotone in data 6.6.2017 e notificato in data 16.6.2017.

MOTIVI

I. – Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l’iter del processo possono riassumersi come segue.

1.2. – Si controverte di una domanda giudiziale avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 450/2017, emesso dal Tribunale di Crotone in data 6.6.2017 e notificato in data 16.6.2017.

1.3. – Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato il 18.7.2017, Po. S.p.A. convenivano innanzi all’intestato Tribunale Ma.Do., esponendo: che questo Tribunale aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 450/2017 nei suoi confronti sulla base di due buoni postali fruttiferi che le Po. asseritamente intendevano liquidare per un importo minore rispetto a quello riportato a tergo dei titoli; che l’opposta aveva sottoscritto i buoni postali per cui è causa negli anni 1985-1986, appartenenti alla serie P; che l’art. 173 del Codice Postale (d.P.R. 29.3.1973 n. 156) che stabiliva che i tassi di interesse dovessero essere corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni e che non potevano subire variazioni, era stato modificato con D.L. 30.9.1974, n. 460, conv. in L. 25.11.1974, n. 588, che aveva integrato e modificato la disposizione anche con riferimento alle serie precedenti; che con D.M. 13.6.1986, all’art. 6, era stato disposto che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” (…) maturato alla data del 1 gennaio 1987 si applicano a partire dalla stessa data i saggi di interesse fissati con il presente decreto per i buoni della serie “Q”; che le variazioni decise dal Ministro del Tesoro erano state rese note mediante pubblicazione sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e affisse presso gli Uffici Postali; che pertanto l’opposta non poteva non conoscere che avrebbe potuto esserci una variazione dei tassi. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione.

1.4. – Si costituiva Ma.Do. con propria comparsa, deducendo: che il comportamento di Po. aveva creato nel consumatore un legittimo affidamento che poi era stato successivamente tradito; che infatti ella non avrebbe mai acquistato prodotti postali se avesse saputo di acquistare un prodotto suscettibile di variazioni nel calcolo degli interessi. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’opposizione.

1.5. – Dopo la rinuncia all’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di attività istruttoria ed in presenza di un rinvio per trattative, all’udienza del 16.9.2019 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedevano la decisione, con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

II. L’opposizione è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Nella fattispecie in esame, Ma.Do., in qualità di titolare di alcuni buoni fruttiferi postali (della serie “P”), emessi negli anni 1985-1986, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo da questo Tribunale al fine di ottenere da Po. S.p.A. il pagamento degli interessi come risultanti dalla tabella stampigliata a tergo dei buoni stessi, in luogo di quelli, inferiori, derivanti dall’applicazione del combinato disposto degli artt. 173 cod. post. e 6 d. m. del 13 giugno 1986.

Deve rilevarsi che l’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come modificato dal d.l. n. 460/1974, conv. in L. n. 588/1974, consentiva al Ministro del Tesoro di modificare (con decreto da pubblicarsi nella G.U.) il tasso d’interesse dei buoni fruttiferi postali, prevedendo la possibilità di applicare il nuovo saggio anche ai titoli già emessi, secondo una tabella da mettere a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali.

Attraverso il d.m. 13.6.1986 era stata, quindi, istituita la nuova serie di buoni postali fruttiferi, identificata dalla lettera “Q”, i cui tassi di rendimento erano stati contestualmente estesi ai buoni delle precedenti serie contrassegnate dalle lettere “O” e “P”. Ma.Do., pertanto, al momento di porre all’incasso i propri titoli, si era vista applicare i tassi di interesse introdotti dalla nuova disposizione anziché quelli, più vantaggiosi, previsti al momento della sottoscrizione e riportati sul titolo.

L’opposta pertanto sostiene l’illegittimità di una modifica peggiorativa dei tassi d’interesse originariamente pattuiti; modifica che, intervenuta nel corso del rapporto, non le era neppure stata comunicata, si da metterla in condizione di recedere dallo stesso.

Deve rilevarsi che – in linea con la giurisprudenza prevalente (cfr. per tutte Cass. S.U. 11.2.2019, n. 3963) – sul tenore letterale degli stessi deve considerarsi prevalente la successiva determinazione ministeriale, da riguardarsi alla stregua di un’integrazione extratestuale del rapporto ex art. 1339 c.c.

La conoscibilità di tale modifica è peraltro garantita dalla previsione della pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, nonché dalla messa a disposizione, presso gli uffici postali di riferimento, della tabella contenente i nuovi tassi d’interesse.

Come ritenuto dalla Cassazione a Sezioni Unite su citata, la fattispecie è riconducibile nell’ambito dell’art. 173 cod. post., secondo il combinato disposto dell’art. 7 del D.Lgs. n. 284/1999 e dell’art. 9 del D.M. 19.12.2000 (che, nell’abrogarlo, ne avevano confermato l’applicabilità ai rapporti in corso d’esecuzione). In forza della richiamata disposizione, il rapporto giuridico sorto con la sottoscrizione del buono fruttifero postale viene successivamente integrato (e modificato), quanto alla misura degli interessi, dalla determinazione “autoritativa” di cui al decreto ministeriale di riferimento.

I buoni fruttiferi postali., secondo l’impostazione prevalente, hanno infatti natura non di titoli di credito, bensì di titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità degli artt. 1993 e 1994 c.c. (e, dunque, del principio di letteralità) e soggezione del rapporto alle modifiche derivanti dalla “sopravvenienza dei decreti ministeriali”, incidenti sulla originaria previsione del tasso d’interesse secondo lo schema dell’art. 1339 c.c.

Peraltro, non deve omettersi di considerare l’eterogeneità dei buoni fruttiferi postali rispetto agli strumenti finanziari negoziati dal sistema bancario (attesa la caratterizzazione pubblicistica delle Po. prima della privatizzazione), con la conseguente impossibilità di esportare analogicamente ai primi i principi fondamentali sottesi alla disciplina legislativa dei rapporti bancari. Ciò comporta la possibilità di escludere che le Po. fossero tenute ad uniformarsi alla normativa a tutela dei consumatori.

L’effetto integrativo, contemplato dall’art. 173 cod. post. anche con riguardo a buoni postali già emessi, non postula obblighi informativi specifici nei confronti dei singoli sottoscrittori, declinati sulla falsariga delle prerogative consumeristiche, essendo garantita la conoscenza “legale” della variazione dei tassi dalla previsione della pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale (oltreché, naturalmente, dal generale principio di conoscibilità degli atti normativi applicabile all’art. 173 cod. post.), mentre la messa a disposizione della tabella integrativa presso gli uffici postali riveste la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare l’ammontare del proprio credito per interessi, ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione.

Non può non essere infine evidenziato che la variazione unilaterale del tasso di interesse, operando solo per il futuro, da un lato non intacca la misura degli interessi già maturati in base all’originaria previsione contrattuale; dall’altro consente, in ogni caso, al risparmiatore che non reputi conveniente la prosecuzione del rapporto, di procedere al disinvestimento dei titoli.

Per le ragioni di cui innanzi l’opposizione va accolta e conseguentemente revocato l’opposto monitorio, con diritto dell’opponente a ripetere quanto già pagato in eccesso a Ma.Do. rispetto a quanto spettante, in esecuzione del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo sin dal momento dell’emissione.

III. Considerato che la soluzione della questione è avvenuta essenzialmente sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi dopo l’instaurazione del giudizio, si stima opportuno compensare integralmente le spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 450/2017, emesso dal Tribunale di Crotone in data 6.6.2017 e notificato in data 16.6.2017, proposta da Po. S.p.A. cod. fisc. (…) in persona del legale rappresentante p.t (R.G. n. 1558/2017) con atto notificato il 18.7.2017 contro Ma.Do., nata (…), cod. fisc. (…) così provvede:

– accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 450/2017, emesso dal Tribunale di Crotone in data 6.6.2017 e notificato in data 16.6.2017, dichiarando il diritto dell’opponente a ripetere quanto già pagato in eccesso a Ma.Do. rispetto a quanto spettante, in esecuzione del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo sin dal momento dell’emissione;

– compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Crotone il 4 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.