ai sensi dell’articolo 2049 c.c., il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l’articolo 2049 c.c., non richiede affatto, quale presupposto, l’esistenza un rapporto di lavoro subordinato; e che la responsabilita’ del padrone o del committente per fatto del commesso sussiste di anche quando, come nel caso di specie, non sia stato individuato l’autore materiale del danno, ove sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello.
La Corte di Cassazione ha confermato la Sentenza della Corte di Appello con cui, il titolare di una profumeria è stato condannato a risarcire i danni subiti da un pedone che era scivolato sul marciapiede a causa dell’acqua insaponata versata da un soggetto che non aveva alcun rapporto di lavoro subordinato con il titolare della profumeria e ciò in quanto ad avviso della Corte per ritenere sussistente il rapporto di preposizione e di occasionalità necessaria, non è necessario che tra i due soggetti vi fosse un rapporto di lavoro subordinato.
Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1107
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4490-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6598/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) S.R.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 6598/2018 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 19 ottobre 2018, notificata tramite Pec il 23 novembre 2018, affidandosi a due motivi, ribaditi con memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1834/2014 respingeva la richiesta risarcitoria avanzata da (OMISSIS) nei confronti della Profumeria (OMISSIS) S.r.l., avente ad oggetto i danni subiti in conseguenza della caduta verificatasi (OMISSIS), ritenendo non provata l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra la persona che aveva gettato acqua saponata sui marciapiede antistante l’esercizio commerciale, rendendolo scivoloso, e la Profumeria (OMISSIS).
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame, in via principale, da (OMISSIS), e, in via incidentale, dalla profumeria (OMISSIS), riteneva applicabile al caso concreto la disciplina di cui all’articolo 2049 c.c., e, per l’effetto, condannava l’appellata ai pagamento di Euro 41.840,38, quale risarcimento del danno fisico, oltre alle spese di lite, a favore di (OMISSIS).
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con ii primo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per violazione dell’articolo 2049 c.c..
Dopo un’ampia digressione sulla funzione della responsabilita’ di cui all’articolo 2049 c.c., la ricorrente lamenta che il giudice a quo abbia ritenuto provati gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, basandosi su una testimonianza de relato che avrebbe dovuto essere considerata priva di valore probatorio ed indiziario, non avendo trovato riscontro in altre circostanze di adeguata consistenza. In aggiunta, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di occasionalità necessaria tra preponente e preposto – la ricorrente sostiene che il rapporto di occasionalita’ necessaria postula l’accertamento dei rapporto di lavoro e/o di preposizione, per cui, l’assenza di quest’ultimo implica il venir meno anche del primo, essendo illogico “pensare di poter dimostrare la sussistenza del nesso di occasionalita’ necessaria senza avere previamente provato l’esistenza di un rapporto lavorativo tra il padrone e il committente” (p. 8 del ricorso) – nonche’ tener conto della condotta della vittima – “poiche’, se, da un lato, il proprietario del suolo e’ sempre tenuto alla manutenzione e a mettere in sicurezza ogni fonte di potenziale pericolo per evitare danni ai terzi, dall’altro lato e’ sempre richiesto un minimo di attenzione”, non potendosi “consentire ii risarcimento ogniqualvolta ci si fa male su una strada pubblica o privala” (p. 9).
2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente deduce l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte d’Appello correttamente valutato le deposizioni testimoniali e per avere omesso di considerare alcuni fatti storici decisivi.
La Corte d’Appello avrebbe immotivatamente affermato che la valenza delle dichiarazioni rese dalle signore (OMISSIS) e (OMISSIS) non potesse ritenersi smentita dagli altri testi escussi: (OMISSIS) risulterebbe inattendibile, perche’ smentita da quanto riferito da (OMISSIS); le deposizioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) non sarebbero rilevanti, sia perchè, non avendo assistito all’incidente, le dichiaranti non erano in grado di riferire della sua dinamica, sia perche’ le notizie riportate circa le abitudini della gestione della profumeria e sui giorni in cui abitualmente venivano effettuate le pulizie non consentirebbero di escludere che le pulizie fossero state fatte proprio e/o anche il giorno dell’incidente.
3. Il primo motivo e’ inammissibile.
Cio’ che la ricorrente rimprovera alla Corte territoriale, a ben vedere, non e’ la violazione dell’articolo 2049 c.c., ma il modo attraverso cui e’ pervenuta alla conclusione che fossero risultati provati gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilita’. La censura, infatti, nella sua parte rilevante ai fini dello scrutinio del mezzo impugnatorio, investe la decisione impugnata, innanzitutto, per aver ritenuto, sulla scorta di una testimonianza de relato, ricorrente il rapporto di preposizione e di occasionalita’ necessaria tra preponente e preposto.
Quand’anche si correggesse l’errore di sussunzione – la ricorrente avrebbe dovuto dedurre semmai la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere la Corte territoriale incorsa in un errore di riconduzione della fattispecie concreta alla fattispecie disciplinata dall’articolo 2049 c.c., sulla scorta di un erroneo accertamento della quaestio facti – il motivo non meriterebbe accoglimento, perche’ le censure della ricorrente muovono da premesse che si rivelano oltre che erronee in iure – la negazione di carattere probatorio e indiziario della testimonianza de relato, l’assenza di un nesso di occasionalita’ necessaria tra preponente e preposto in assenza di un rapporto lavorativo tra il padrone e il committente (cfr. Cass. 15/04/2019, n. 10445, la quale ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 2049 c.c., il preponente e’ tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l’articolo 2049 c.c., non richiede affatto, quale presupposto, l’esistenza un rapporto di lavoro subordinato; e che la responsabilita’ del padrone o del committente per fatto del commesso sussiste di anche quando, come nel caso di specie, non sia stato individuato l’autore materiale del danno, ove sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello – del tutto astratte, perche’ prive di confronto con la decisione impugnata, la quale ha ritenuto che vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti, emergenti dalle prove testimoniali espletate, per ritenere sussistente il rapporto di preposizione e di occasionalita’ necessaria, specificando, correttamente, che ai fine della sua ricorrenza non era necessario che tra il soggetto che aveva gettato sui marciapiede l’acqua insaponata e la titolare della profumeria vi fosse un rapporto di lavoro subordinato.
3. Il secondo motivo e’ inammissibile, perche’ oltre a non essere sorretto dagli oneri di allegazione che gravano su chi invochi la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’, a dispetto della rubrica, interamente volto a mettere in discussione la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione. Cio’ involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili; tale attivita’ selettiva si estende all’effettiva idoneita’ del teste a riferire la verita’, in quanto determinante a fornire ii convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, ed alla rilevanza del contenuto della deposizione ai fini dell’accertamento della verita’ processuale.
4. In definitiva, il ricorso e’ inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6. Si da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente ai pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura dei 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.