in base all’art. 2562 c. c., che richiama il disposto dell’art. 2561 c. c. in tema di usufrutto (secondo cui per il calcolo predetto deve farsi riferimento ai valori correnti al termine dell’usufrutto), e’ alla data di cessazione del contratto di affitto e non alla data dell’effettivo rilascio dell’azienda che deve essere calcolata la differenza tra le consistenze d’inventario.

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Contratto di Affitto di azienda

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 24 agosto 1998, n. 8364

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11 marzo 1996 la Corte d’appello di Venezia respingeva l’impugnazione proposta da B.I. e B.P., eredi di B.F., nei confronti di V.L., e quella incidentale di quest’ultimo, avverso la sentenza 13 novembre 1990 del locale Tribunale, che aveva dichiarato cessato al 5 aprile 1988 il contratto inter partes di affitto di azienda del 5 aprile 1982; aveva condannato l’attore V. (affittuario) all’immediato rilascio della stessa ed al pagamento di lit.82.000.000 a titolo di danni da ritardo nella restituzione; aveva condannato il convenuto Baffi al pagamento di lit.58.055.855 a titolo di differenza “ad oggi” della consistenza di inventario; aveva addebitato le spese di lite all’attore.

Riteneva la Corte, per la parte che ancora interessa il presente giudizio:

a) – che la richiesta degli eredi Baffi di una maggiore liquidazione del danno (in lit.107.395.864) era rimasta del tutto indimostrata, non potendo costituire valido fondamento probatorio la semplice rilettura del materiale processuale di primo grado “con un’ottica diversa ed artificiosa”;

b) – che le richieste dei B. relative alla rivalutazione monetaria e al riconoscimento di una maggior durata della situazione di danno, limitata dal Tribunale sino al giorno della sentenza senza tener conto della riconsegna effettiva, costituivano domande nuove inammissibili in appello;

c) – che non era apprezzabile la richiesta dei predetti, ancorata a “criteri strettamente ragionieristici”, di una riduzione dell’indennita’ a loro carico per differenza di inventario, motivata dal mancato calcolo del deprezzamento derivante dall’ulteriore uso dei beni dalla data della pronuncia a quella del rilascio.

Per la cassazione di tale sentenza i Baffi hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria

L’intimato ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c. p.c. e il vizio di motivazione, negano, contrariamente all’assunto della Corte d’appello, che fossero nuove le domande di risarcimento dei danni successivi alla sentenza del Tribunale e di rivalutazione monetaria in quanto rispettivamente avanzate in primo grado nella comparsa di costituzione (pag.5) e nella comparsa conclusionale (pag.9); sostengono, comunque. la legittimita’ ex art. 345 cit. della richiesta dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Il motivo e’ fondato sotto entrambi i profili.

Infatti, circa l’esistenza di una domanda di risarcimento dei danni comprendente sin dal primo grado anche quelli successivi alla pronuncia fino alla riconsegna dell’azienda, si osserva che dall’esame degli atti – ammissibile in questa sede trattandosi di error in procedendo ex art. 112 c. p.c. – la predetta richiesta risulta gia’ nel primo scritto difensivo, in quanto insita nella domanda risarcitoria formulata dal B. “in dipendenza della non disponibilita’

dell’azienda” (pag.5 comparsa di costituzione del B. dinanzi al Tribunale). Ne’ una siffatta domanda risulta ridimensionata per non avere il B., nel precisare le conclusioni, fatto riferimento nella sua richiesta risarcitoria anche al danno futuro successivo alla sentenza, non potendosi da cio’ solo desumere una parziale rinuncia alla domanda in precedenza formulata. Comunque, l’ammissibilita’ della domanda relativa ai danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, ancorche’ avanzata per la prima volta in appello, e’ espressamente prevista dall’art. 345 c. p.c., e trova la sua giustificazione nel fatto che trattasi di domanda che dipende strettamente da quella iniziale. Quanto alla rivalutazione monetaria, poiche’ questa investe un debito di valore, essa e’ – come e’ noto – liquidabile anche d’ufficio, dovendo il giudice, ove manchi una rinuncia espressa o tacita dell’interessato, adeguare il “quantum” alla svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della relativa decisione che provvede alla liquidazione, ancorche’ in via equitativa (cfr. Cass. n. 7079/94, n. 12054/93).

Con il secondo mezzo si censura per omessa e/o insufficiente motivazione il capo della sentenza d’appello che ha negato la liquidazione del chiesto maggior danno da ritardato rilascio dell’azienda.

Si sostiene che, malgrado fosse stato fatto rilevare con l’impugnazione che la liquidazione operata dal Tribunale con riferimento “al canone offerto dallo stesso attore V. per l’anno 1988-1989 (doc.2 attoreo)” era frutto di un errore materiale avendo detto giudice confuso il richiamato documento attoreo, che nulla aveva a che vedere con l’importo del canone, con il documento n. 2 di parte convenuta (lettera del legale del V. che indicava l’importo del canone predetto in lit.39.000.000 e quindi in misura tale da comportare, in base al criterio seguito dal Tribunale, una maggiore liquidazione), la Corte aveva respinto il rilievo in modo del tutto generico, facendo presente che trattavasi di “semplice rilettura con un’ottica diversa ed artificiosa del materiale processuale”.

Anche tale censura e’ fondata.

La motivazione addotta dal giudice a quo per respingere la doglianza degli eredi B. in ordine alla liquidazione del danno non e’ appagante in quanto generica, perplessa e, comunque, lacunosa, non spiegando le ragioni per cui la “rilettura” del materiale probatorio proposta dagli appellanti sarebbe “artificiosa” e quindi irrilevante.

Va inoltre osservato che la censura tocca un punto decisivo della controversia, posto che la dedotta erronea valutazione dei documenti e’ tale da incidere sulla quantificazione del danno.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2561 c. c. e il vizio di motivazione per aver la Corte di merito calcolato, senza fornire adeguata giustificazione, la differenza tra le consistenze dell’inventario alla data della pronuncia, anziche’ alla data del rilascio.

Il motivo va disatteso in quanto in base all’art. 2562 c. c., che richiama il disposto dell’art. 2561 c. c. in tema di usufrutto (secondo cui per il calcolo predetto deve farsi riferimento ai valori correnti al termine dell’usufrutto), e’ alla data di cessazione del contratto di affitto e non alla data dell’effettivo rilascio dell’azienda che deve essere calcolata la differenza tra le consistenze d’inventario.

L’eventuale maggior consistenza di tale differenza all’epoca del rilascio derivante dall’ulteriore uso dei beni puo’ formare oggetto solo di una specifica azione risarcitoria.

Poiche’ l’interpretazione della normativa predetta risulta diversa da quella implicitamente ritenuta dal giudice a quo, devesi correggere in tal senso ex art. 384 c. p.c. la motivazione sul punto dell’impugnata sentenza.

In conclusione va rigettato il terzo motivo del ricorso, mentre vanno accolti i primi due motivi. Conseguentemente la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa per il nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, la quale, tenuto conto dei principi di diritto sopra affermati, dovra’ provvedere: a) – sulla domanda risarcitoria dei ricorrenti per i danni verificatesi nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e la riconsegna dell’azienda;

b) – sulla rivalutazione monetaria del quantum risarcitorio complessivamente liquidato a favore dei predetti;

c) – sul punto relativo alla chiesta liquidazione del maggior danno da ritardato rilascio dell’azienda, ovviando alle carenze motivazionali sopra rilevate.

Allo stesso giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di provvedere sulle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo motivo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

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