In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ne’ la sottoscrizione per ricevuta apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l’intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11428/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. 789/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata l’01/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
FATTO E DIRITTO
In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 11428 del 2014 si osserva:
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposto da (Omiss) in ordine ad un suo credito retributivo (due mensilita’ ed il Tfr per Euro 7.662.) per aver lavorato come operaio di quinto livello per la societa’ fallita s.r.l. (OMISSIS) dal 2002 al 2006.
Secondo il giudice del merito l’opponente non ha fornito idonea prova documentale avendo prodotto le buste paga ed i CUD ma non il certificato contributivo INPS da quale desumere l’esistenza e l’effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il (Omiss) deducendo violazione dell’articolo 2697 c.c., sul rilievo di aver provato adeguatamente l’esistenza e la durata del rapporto oltre che l’ammontare del credito avendo prodotto oltre a 29 buste paga anche i modelli CUD dal 2003 al 2007 (relativi all’intera durata del rapporto) ed alla lettera di licenziamento.
La censura e’ manifestamente fondata dal momento che effettivamente la documentazione prodotta comprova l’esistenza, la durata e la retribuzione relativa al rapporto. In particolare i modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell’opponibilita’ della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all’articolo 2704 cod. civ..
In ordine alla efficacia probatoria delle buste paga si segnala infine la recente pronuncia di questa sezione cosi’ massimata: “In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ne’ la sottoscrizione per ricevuta apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l’intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti”. (Cass. 17413 del 2015).
P.Q.M.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.