Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puo’ sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., articolo 72 con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex articolo 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’articolo 2632 c.c., n. 2, la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 9 giugno 2017, n. 14487

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29678-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

Contro

CURATELA (OMISSIS) SRL., in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1976/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la (OMISSIS) S.r.1 chiedendo accertarsi e dichiarare la natura di contratto definitivo dell’accordo intervenuto tra le parti e avente ad oggetto la compravendita di un immobile; in subordine, ritenuto il contratto come preliminare, che venisse emessa sentenza ex articolo 2932 c.c. nei confronti della societa’ stessa. Nel corso del giudizio di primo la societa’ veniva dichiarata fallita e il curatore, rilevando la natura obbligatoria del contratto, chiedeva lo scioglimento del vincolo L. Fall., ex articolo 72 ed il rilascio dell’immobile occupato da (OMISSIS) (promissario acquirente). Il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice.

(OMISSIS) proponeva appello, rilevando che la domanda ex articolo 2932 c.c. era stata trascritta anteriormente al fallimento, e di conseguenza era impedito al curatore sciogliersi dal contratto. La Corte d’Appello, con sentenza del 05/09/2014, rigettava il gravame, rilevando che la sentenza emessa ex articolo 2932 c.c. ha efficacia costitutiva ex male e determina l’effetto traslativo solo al passaggio in giudicato della decisione, con la conseguenza dell’operativita’ della facolta’ del curatore di avvalersi della facolta’ di sciogliersi dal contratto L. Fall., ex articolo 72 fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva in merito. Quanto al secondo motivo di appello, riteneva il Collegio che correttamente il Tribunale avesse rigettato la domanda ex articolo 2932 c.c., perche’ (OMISSIS) avrebbe dovuto formulare, ai sensi del comma 2 medesimo articolo, offerta di pagamento integrale del prezzo pattuito e non ancora versato.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso, accompagnato da memoria, il Fallimento di (OMISSIS) S.r.l. Deduce il ricorrente:

1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c., articolo 2652 c.c., nr. 2, e L. Fall., articolo 72: perche’ l’orientamento cui la sentenza oggi impugnata ha aderito e’ contrario al diverso orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 12505 del 2004, in base a cui, in caso di trascrizione della domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l’accoglie, anche se successiva, impedisce al curatore del contraente fallito l’esercizio della facolta’ prevista dalla L. Fall., articolo 72;

2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c., perche’ la sentenza oggi impugnata e’ contraria all’orientamento, espresso piu’ volte dalla Corte di legittimita’, in base a cui, se le parti di un contratto preliminare di vendita hanno convenuto che il pagamento del prezzo residuo debba essere effettuato all’atto della stipulazione del contratto definitivo, l’offerta di cui all’articolo 2932 c.c., comma 2 e’ da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.

Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c., l’offerta di pagamento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente solo nell’ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell’atto traslativo. Al contrario, se e’ previsto che il versamento del prezzo avvenga contestualmente alla stipula del contratto definitivo, l’offerta di adempiere ex articolo 2932 c.c., comma 2, puo’ ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto (Cass. 16881/2007, 25185/2008, 17688/2010). E’ pertanto errata la statuizione del giudice di merito in ordine alla mancanza dell’offerta di adempiere, in quanto questa avrebbe dovuto ritenersi implicita nel fatto che (OMISSIS) ha agito ai sensi dell’articolo 2932 c.c.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata per aver violato tale principio di diritto, con un riesame nel merito anche dei profili, evidenziati dal controricorrente, attinenti all’importo dell’offerta implicita di adempimento formulata dal (OMISSIS) con la domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c. Tale aspetto, invero, non e’ stato direttamente esaminato dalla Corte territoriale, che ha confermato il rigetto della domanda ex articolo 2932 c.c. esclusivamente in ragione dell’asserita mancanza dell’offerta formale di adempiere.

Quanto all’altra censura, riguardante l’opponibilita’ al curatore fallimentare della trascrizione della domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c., si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18131 del 16/09/2015, statuendo: “Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puo’ sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., articolo 72 con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex articolo 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’articolo 2632 c.c., n. 2, la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese”.

Poiche’ il giudice del merito dovra’ riesaminare il profilo concernente l’accoglimento della domanda ex articolo 2932 c.c., ne deriva la piena fondatezza anche del primo motivo di ricorso. Invero, dall’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di cui si tratta discenderebbe l’illegittimita’ dell’esercizio della facolta’, da parte del curatore, di sciogliersi dal contratto medesimo ai sensi della L. Fall., articolo 72, al contrario da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che si e’ discostata dall’orientamento poi avallato dalle Sezioni Unite con la pronuncia suddetta.

Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di diritto sopra richiamati e si pronuncera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.