L’unico motivo di ricorso della e’ inammissibile, essendosi il giudice d’appello uniformato al principio secondo il quale, in tema di revocatoria fallimentare, ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, puo’ ritenersi provata dal curatore la scientia decoctionis dell’altra parte presuntivamente, alla stregua dell’avvenuta pubblicazione di una pluralita’ di protesti, si’ da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando, in tal caso, traslato l’onere di dimostrare il contrario (Cass. n. 526/2016).
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2076/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 844/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 9 dicembre 2014, ha rigettato il gravame della (OMISSIS) srl avverso l’impugnata sentenza che aveva accolto la revocatoria del pagamento, di Lire 52 milioni circa, effettuato dalla societa’ (OMISSIS). srl, poi fallita, nel periodo sospetto.
L’unico motivo di ricorso della (OMISSIS) (per violazione di legge in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza) e’ inammissibile, essendosi il giudice d’appello uniformato al principio secondo il quale, in tema di revocatoria fallimentare, ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, puo’ ritenersi provata dal curatore la scientia decoctionis dell’altra parte presuntivamente, alla stregua dell’avvenuta pubblicazione di una pluralita’ di protesti, si’ da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando, in tal caso, traslato l’onere di dimostrare il contrario (Cass. n. 526/2016).
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Fallimento (OMISSIS). svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.