in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L. Fall., ex articolo 67, comma 2, la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, e’ oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, tenendo conto del parametro della comune prudenza, della ordinaria diligenza, della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4472/2016 proposto da:
(OMISSIS) GMBH, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1179/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 26 ottobre 2015, riformando la sentenza impugnata, ha accolto l’azione revocatoria proposta dalla (OMISSIS) spa, in amministrazione straordinaria, in favore di (OMISSIS) Gmbh, e di conseguenza ha condannato quest’ultima alle restituzioni.
La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la (OMISSIS) spa.
Il primo motivo di ricorso, per violazione di legge, e’ inammissibile, alla luce del principio secondo cui, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L. Fall., ex articolo 67, comma 2, la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, e’ oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, tenendo conto del parametro della comune prudenza, della ordinaria diligenza, della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cass. n. 8827/2011). In particolare, la sentenza impugnata ha accertato plausibilmente la consapevolezza dello stato di insolvenza sulla base di ragionevoli presunzioni.
Il secondo motivo, per violazione di legge, e’ inammissibile: non coglie la ratio decidendi, avendo la corte d’appello esaminato l’elemento soggettivo dell’azione nel quadro di una valutazione globale della fattispecie e valutando i documenti, nonostante i dubbi espressi circa la loro ammissibilita’.
Il ricorso e’ inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.