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è infondata l’eccezione di tardivita’ del ricorso per cassazione, atteso che la deroga prevista dall’articolo 92 ord. giud., richiamato dalla L. n. 742 del 1969, articolo 3, con riguardo alle cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, non si estende alle altre controversie in materia fallimentare come l’opposizione allo stato passivo.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 20886-2015 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del Titolare elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il Decreto n. 514 del 2015 del TRIBUNALE di ROA, depositato il 03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO IN FATTO
che:
il tribunale di Roma, con decreto in data 3-7-2015, accoglieva l’opposizione L.Fall., ex articolo 98, proposta di (OMISSIS) s.r.l. nei riguardi del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., ammettendo l’opponente al passivo in prededuzione per canoni di locazioni relativi agli anni 2010-2012;
il tribunale motivava la decisione affermando che i documenti prodotti dal fallimento erano tardivi, essendosi la curatela costituita dopo lo spirare del termine di cui alla L.Fall., articolo 99, comma 6, e che non poteva essere ammesso neanche il giuramento decisorio, siccome richiesto dopo i termini fissati per la memoria conclusiva e quindi dopo che erano state precisate le conclusioni;
sosteneva che il curatore non si era sciolto dal contratto di locazione e che era mancata la prova che il creditore avesse avuto conoscenza della cessione del contratto di affitto d’azienda tra la societa’ (OMISSIS) e un soggetto terzo ( (OMISSIS) s.r.l.);
la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo;
l’intimata ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
e’ infondata l’eccezione di tardivita’ del ricorso per cassazione, atteso che la deroga prevista dall’articolo 92 ord. giud., richiamato dalla L. n. 742 del 1969, articolo 3, con riguardo alle cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, non si estende alle altre controversie in materia fallimentare come l’opposizione allo stato passivo (per tutte Cass. n. 8542-11);
il ricorso, che denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 233 c.p.c., in relazione alla L.Fall., articolo 99, per avere il tribunale erroneamente ritenuto l’inammissibilita’ del giuramento decisorio giacche’ richiesto dopo i termini per la memoria conclusiva, e’ inammissibile in prospettiva di autosufficienza;
La parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l’onere di indicare, specificatamente, il contenuto della formula del giuramento stesso, onde consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisivita’ dello stesso; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non e’ dato sopperire con indagini integrative (v. Cass. n. 4365-15. Conf. Cass. n. 6078-02);
al principio non puo’ derogarsi neppure ove il provvedimento di merito abbia ritenuto inammissibile il giuramento per tardivita’, in quanto la Corte deve pur sempre previamente verificare, onde stabilire se la censura possa portare alla cassazione di quel provvedimento, la decisivita’ della prova per come formulata;
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.