Il ricorso e’ inammissibile – prima ancora che per difetto di legittimazione della ricorrente, nonche’ di interesse della stessa a vedere attribuito il credito alla cedente anziche’ alla cessionaria – in quanto rivolto contro un provvedimento di rettifica dello stato passivo privo del carattere della decisorieta’, assunto dal G.D. ai sensi della L. Fall., articolo 115, comma 2 – introdotto dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, ed integrato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007 – che espressamente individua le modalita’ di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarita’ di un credito gia’ ammesso, con disposizione ritenuta applicabile anche nelle procedure disciplinate dall’originaria legge del 1942
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13807/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. e per essa, quale mandataria, (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO di (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il 24/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/05/2017 dal consigliere d.ssa MAGDA CRISTIANO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1) (OMISSIS), in proprio e quale erede del fallito (OMISSIS), impugna con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il decreto del Tribunale di Agrigento del 21.5.2015, che ha dichiarato inammissibile il reclamo da lei proposto avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento col quale era stato ordinato al curatore di rettificare lo stato passivo, surrogando (OMISSIS) s.r.l. al creditore ammesso (OMISSIS) s.p.a..
2) (OMISSIS) s.r.l. resistite con controricorso, mentre il curatore del Fallimento non svolge attivita’ difensiva.
3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva comunicazione della proposta e del decreto di cui all’articolo 380 bis c.p.c..
4) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., articolo 26, lamenta che il tribunale l’abbia ritenuta priva di legittimazione a proporre il reclamo.
4.1) Col secondo deduce violazione della L. Fall., articolo 115, rilevando che la modifica dello stato passivo e’ intervenuta dopo l’approvazione del piano di riparto finale.
4.2) Con il terzo sostiene che il credito di (OMISSIS) s.p.a. ammesso al passivo non rientra tra quelli che la banca ha poi ceduto ad (OMISSIS) s.r.l..
4.3) Con il quarto eccepisce violazione dell’articolo 2838 c.c., per l’erronea determinazione del credito oggetto di cessione.
considerato che:
5) Il ricorso e’ inammissibile – prima ancora che per difetto di legittimazione della ricorrente, nonche’ di interesse della stessa a vedere attribuito il credito alla cedente anziche’ alla cessionaria – in quanto rivolto contro un provvedimento di rettifica dello stato passivo privo del carattere della decisorieta’, assunto dal G.D. ai sensi della L. Fall., articolo 115, comma 2 – introdotto dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, ed integrato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007 – che espressamente individua le modalita’ di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarita’ di un credito gia’ ammesso, con disposizione ritenuta applicabile anche nelle procedure disciplinate dall’originaria legge del 1942 (Cass. 15 luglio 2011, n. 15660).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della parte costituita, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.