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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 6 settembre 2017, n. 20879
l’insolvenza puo’ desumersi anche da un unico inadempimento e che la presentazione dell’istanza di fallimento da parte del creditore munito di titolo esecutivo non e’ subordinata all’infruttuoso esperimento di un’azione esecutiva individuale.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 6 settembre 2017, n. 20879
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7037/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO di (OMISSIS) SNC IN LIQUIDAZIONE nonche’ delle sode illimitatamente responsabili; (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 123/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/05/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.
RILEVATO
che:
1) (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambe in proprio e la seconda anche nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c., impugnano con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Catania del 26.01.2015 che ha respinto il reclamo da esse proposto avverso la sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento della societa’ e del loro fallimento personale.
Il curatore dei Fallimenti e la creditrice istante (OMISSIS) s.p.a. non svolgono attivita’ difensiva.
Le ricorrenti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all’articolo 380 bis c.p.c., ed hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
2) Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione della L. Fall., articolo 1, comma 2) e degli articoli 2214 e 2302 c.c., lamentano che la corte del merito abbia escluso che la documentazione da esse prodotta (dichiarazione dei redditi della Siciliana Rappresentanze relativa agli anni 2012/2013, visura CCIAA attestante la chiusura di una sede secondaria e la messa in liquidazione della s.n.c., dichiarazione all’ufficio IVA della cessazione dell’attivita’ nel 2011) fosse sufficiente a ritenere provata la non assoggettabilita’ a fallimento della societa’ per difetto dei requisiti dimensionali di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 1. Sostengono, inoltre, che il giudice a quo avrebbe erroneamente affermato che esse non avevano prodotto i libri contabili, in realta’ depositati in sede fallimentare in osservanza dell’obbligo di cui alla L. Fall., articolo 16.
Il motivo e’ inammissibile, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto si fonda su documenti che non sono stati specificamente allegati al ricorso e dei quali non e’ indicata l’esatta collocazione processuale, all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio.
Va aggiunto che l’eventuale errore compiuto dalla corte territoriale nell’accertare che le reclamanti non avevano prodotto le scritture contabili integrerebbe un vizio revocatorio, denunciabile ai sensi dell’articolo 395 c.p.c..
2) Col secondo motivo, lamentando violazione della L. Fall., articolo 5, le ricorrenti contestano che il mancato pagamento del credito di Euro 36.300 vantato dalla (OMISSIS), portato da decreto ingiuntivo definitivo, potesse di per se’ costituire prova della sussistenza dello stato di insolvenza, avendo la creditrice istante omesso di esperire un previo tentativo di pignoramento nei confronti della s.n.c. o, quantomeno, nei confronti di esse socie collettiviste. Il motivo e’ manifestamente infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l’insolvenza puo’ desumersi anche da un unico inadempimento e che la presentazione dell’istanza di fallimento da parte del creditore munito di titolo esecutivo non e’ subordinata all’infruttuoso esperimento di un’azione esecutiva individuale.
Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Poiche’ le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva, non v’e’ luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.