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Corte di Cassazione civile, Ordinanza 14 settembre 2017, n. 21337
Innanzitutto, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui l’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può resistere all’impugnazione di una deliberazione assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, giacché l’esecuzione e la difesa delle delibere dell’assemblea rientra nell’ambito delle sue attribuzioni ex articolo 1130 c.c.
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Corte di Cassazione civile, Ordinanza 14 settembre 2017, n. 21337
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10149-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1732/2015 della CORTE D’APPELLO di’ ROMA, depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1732/2015 del 16 marzo 2015.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre rimane intimata senza svolgere attivita’ difensiva (OMISSIS).
La sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto dallo stesso (OMISSIS) avverso la sentenza n. 165/2009 del Tribunale di Frosinone, la quale aveva accolto l’impugnazione della Delib. assembleare dell’8 marzo 2005 proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un locale interrato adibito ad autorimessa, sottostante il piazzale di accesso agli stabili del complesso edilizio. L’assemblea aveva ripartito le spese di rifacimento del piazzale ponendo le stesse a carico degli (OMISSIS) nella misura di 2/3, mentre il Tribunale ha affermato che il riparto dovesse avvenire a norma dell’articolo 1125 c.c. Anche la Corte d’Appello ha negato l’applicabilita’ del criterio di riparto di cui all’articolo 1126 c.c., ritenendo piuttosto corretta, nel caso di specie, l’operativita’ in via analogica dell’articolo 1125 c.c.
L’unico motivo di ricorso de (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1125 e 1126 c.c., essendo assimilabile, se non identica, la fattispecie oggetto di causa (piazzale condominiale avente funzione di piano di calpestio pedonale per l’accesso all’edificio e di copertura dei locali sottostanti di proprieta’ esclusiva, adibiti a garages) a quella del lastrico solare o della terrazza a livello, le cui spese sono regolate dall’articolo 1126 c.c., e non invece a quella del solaio intermedio tra due piani, disciplinata dall’articolo 1125 c.c.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente e i controricorrenti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
In via pregiudiziale, devono rigettarsi le eccezioni dei controricorrenti di inammissibilita’ del ricorso per nullita’ della procura e difetto di legittimazione processuale. Innnzitutto, e’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui l’amministratore di condominio, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, puo’ resistere all’impugnazione di una deliberazione assembleare e puo’ gravare la relativa decisione del giudice, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle delibere dell’assemblea rientra nell’ambito delle sue attribuzioni ex articolo 1130 c.c. (Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451; Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). L’amministratore di condominio puo’ poi conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell’ambito delle proprie attribuzioni (Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). E’ quanto qui avvenuto col rilascio della procura a margine del ricorso per cassazione dai due amministratori dei distinti (OMISSIS) del (OMISSIS), indicati nominativamente nell’epigrafe dell’atto e nel mandato, e gia’ individuati quali rappresentanti pure in grado di appello, senza che risulti che vi fosse stata contestazione nelle fasi di merito in ordine al collegamento dei due amministratiori con il condominio, in rappresentanza dei quali dichiaravano di agire in giudizio, e quindi con riguardo alla fonte di tale allegato potere di rappresentanza. Soltanto in questa sede i controricorrenti adombrano genericamente l’esistenza di un diverso “amministratore del Supercondominio”, la cui figura supporrebbe l’accertamento di fatto dei presupposti di cui all’articolo 67 disp. att. c.c., comma 3 e sarebbe comunque limitata alla gestione ordinaria delle parti comuni.
Il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento stesso.
Come correttamente statuito dalla Corte d’Appello di Roma, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprieta’ esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si puo’ ricorrere al criterio previsto dall’articolo 1126 c.c. (sul presupposto dell’equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell’immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’articolo 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l’uso esclusivo della stessa, determina la necessita’ dell’inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’articolo 1123 c.c., comma 2; di tal che e’ fondata l’impugnativa della deliberazione assembleare dell’8 marzo 2005 proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avendo l’assemblea erroneamente posto le spese di rifacimento del piazzale a carico per un terzo del condominio e per due terzi degli attori, proprietari esclusivi del sottostante locale (cosi’ Cass., sez. 6- 2, 16/05/2017, n. 12177; Cass., sez. 2, 19/07/2011, n. 15841; Cass., sez. 2, 05/05/2010, n. 10858; Cass., sez. 2, 14/09/2005, n. 18194).
D’altro canto, anche nelle ipotesi in cui ad una terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, ove le relative spese di manutenzione vengano regolate alla stregua dell’articolo 1126 c.c., e non dell’articolo 1125 c.c., si finisce per porre a carico dell’unico condomino “coperto” i due terzi della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall’utilizzatore esclusivo della terrazza, cosi’ vanificandosi la ratio dell’articolo 1126 c.c.: tale norma, infatti, intende dare maggiore rilievo alla utilitas ricavabile dal bene ulteriore a quella insita nella generale funzione di copertura, sicche’ essa mira non soltanto a compensare il piu’ rapido deterioramento del lastrico dovuto al diuturno calpestio sullo stesso, quanto soprattutto a non far gravare iniquamente sui soli condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, una spesa che avvantaggia in maniera particolare chi da esso e’ in grado di trarre altri e diversi vantaggi. Pertanto, in caso comunque di riparazione di terrazza a livello sovrastante un’unica unita’ immobiliare, ovvero un unico piano, si rende plausibile un’applicazione analogica dell’articolo 1125 c.c., in maniera da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res.
Il ricorso va percio’ rigettato e il Supercondominio ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione, mentre non occorre provvedere al riguardo dell’intimata (OMISSIS), che non ha svolto attivita’ difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.