Indice dei contenuti

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 29 settembre 2017, n. 22856

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti:
1) l’obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l’intero sugli stessi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798-01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867-01; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008, Rv. 602479-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017, Rv. 644621-01);
2) il titolo formatosi contro il condominio e’ valido, ai fini dell’azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l’azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore gia’ disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708-01);
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l’articolo 654 c.p.c.) ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823-01).

Per ulteriori approfondimenti in materia condominiale  si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La responsabilità parziaria e/o solidale per le obbligazioni condominiali
Lastrico solare ad uso esclusivo regime giuridico e responsabilità
L’impugnazione delle delibere condominiali ex art 1137 cc
L’amministratore di condominio: prorogatio imperii
La revoca dell’amministratore di condominio
Rappresentanza giudiziale del condominio: la legittimazione a resistere in giudizio ed a proporre impugnazione dell’amministratore di condominio.
L’obbligo dell’amministratore di eseguire le delibere della assemblea di condominio e la conseguente responsabilità.
La responsabilità dell’amministratore di condominio in conseguenza del potere – dovere di curare l’osservanza del regolamento condominiale.
La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.
Recupero credito nei confronti del condomino moroso

Per una più completa ricerca di giurisprudenza, si consiglia invece  la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione  che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 29 settembre 2017, n. 22856

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 535 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: CRLNTN43C26L245D);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4048/2015, depositata in data 15 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto dei primi cinque e l’accoglimento del sesto motivo del ricorso;

l’avvocato (OMISSIS), per i controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con l’intervento adesivo di (OMISSIS), hanno proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto di pagamento della somma di Euro 15.617,26, loro intimato da (OMISSIS) S.r.l. sulla base di un titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo) formatosi nei confronti del condominio del fabbricato sito in (OMISSIS).

L’opposizione e’ stata accolta dal Tribunale di Napoli.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre (OMISSIS) S.r.l., sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso il (OMISSIS), i (OMISSIS) e la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “nullita’ della sentenza; omessa pronunzia sull’eccezione di giudicato; articoli 99 e 112 c.p.c., articolo 2909 c.c.; articolo 360 c.p.c., n. 3”. Con il secondo motivo si denunzia “contrasto con il precedente giudicato (sentenza n. 8785/2015); articolo 2909 c.c.; violazione di legge; articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “omessa pronunzia; articoli 99, 112 e 615 c.p.c.; violazione di legge; articolo 360 c.p.c., n. 3”. I primi tre motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati, con le precisazioni che seguono.

E’ pacifico che il decreto ingiuntivo posto a base dell’atto di precetto opposto e’ stato richiesto ed ottenuto nei confronti del solo condominio, e non nei confronti dei singoli condomini.

Per quanto emerge dal ricorso, il condominio ingiunto avrebbe proposto opposizione avverso il predetto decreto sostenendo che la natura “non solidale” dell’obbligazione contratta dall’amministratore avrebbe determinato l’inammissibilita’ della propria condanna, quale soggetto autonomo rappresentato dall’amministratore stesso.

E questa argomentazione e’ stata (del tutto correttamente) giudicata infondata dal giudice dell’opposizione, non essendovi alcun dubbio sulla possibilita’ che il condominio, laddove tramite l’amministratore stipuli un contratto di appalto assumendone le relative obbligazioni, possa poi essere condannato in giudizio all’adempimento di esse, e cio’ a prescindere dalla natura parziaria o solidale del corrispondente debito gravante sui singoli condomini.

La questione della natura parziaria o solidale dell’obbligazione condominiale e’ infatti riferibile alla responsabilita’ dei singoli condomini e non alla sussistenza della legittimazione passiva – tanto sul piano della cognizione quanto sul piano esecutivo del condominio, quale ente di gestione rappresentato dall’amministratore.

Le considerazioni operate dal tribunale sulla natura solidale o parziaria dell’obbligazione consacrata nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla societa’ appaltatrice nei confronti del (solo) condominio possono quindi ritenersi attinenti esclusivamente alla questione ad esso sottoposta (e cioe’ quella della legittimazione e dell’ammissibilita’ della condanna del condominio).

Per ogni altro aspetto esse risultano estranee all’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e certamente non possono fare stato nei confronti dei singoli condomini, in relazione alla natura della loro obbligazione individuale, e cio’ anche considerando che (per quanto emerge dagli atti, ed in particolare dallo stesso ricorso della societa’ intimante) non risulta proposta alcuna domanda, in detto giudizio, nei confronti dei singoli condomini (ne’ quali obbligati solidali ne’ quali obbligati in via parziaria).

Devono dunque condividersi sul punto le considerazioni della corte di appello, la quale ha escluso la sussistenza di un giudicate) opponibile ai singoli condomini in ordine alla natura parziaria o solidale della loro personale obbligazione per il debito del condominio, considerazioni che, benche’ effettuate in relazione al solo decreto ingiuntivo, risultano valide anche in relazione alla sentenza che ha rigettato l’opposizione avverso lo stesso.

  1. Con il quarto motivo si denunzia “violazione di legge; violazione degli articoli 1362 c.c. e segg.; articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Anche questo motivo e’ infondato.

Il motivo di ricorso in esame si risolve di fatto in una censura di merito, in quanto vertente sull’interpretazione del contenuto negoziale, senza che sia evidenziata una effettiva e concreta violazione (o falsa applicazione) delle norme di interpretazione del contratto, che vengono solo genericamente richiamate dalla societa’ ricorrente.

Si tratta quindi, nella sostanza, della contestazione del risultato concreto dell’interpretazione e della ricostruzione della concreta volonta’ negoziale delle parti svolte dei giudici di merito, che si pretende di sostituire con un altro diverso risultato interpretativo, gradito alla ricorrente, e non di una effettiva denunzia di erronea applicazione delle norme di interpretazione contrattuale.

La suddetta interpretazione risulta del resto operata dalla corte di appello sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti (e cioe’ del contenuto del contratto) ed il risultato dell’operazione interpretativa e’ sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, onde tale risultato non e’ censurabile in sede di legittimita’ (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551-01; Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122-01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161-01; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346-01; Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562-01; Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 21/04/2005, Rv. 581693-01; Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004, Rv. 577572-01; Sez. L, Sentenza n. 12258 del 20/08/2003, Rv. 566079-01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552238-01).

  1. Con il quinto motivo si denunzia “extra e/o ultrapetizione; articolo 112 c.p.c.; articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Con il sesto motivo si denunzia “violazione di legge; articoli 115 e 615 c.p.c.; articolo 2697 c.c.; articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Il quinto ed il sesto motivo sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono fondati.

3.1 E’ senz’altro fondata la censura di violazione dell’articolo 112 c.p.c..

Per quanto emerge dagli atti (e dalla stessa esposizione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza impugnata), la societa’ opposta non aveva proposto alcuna domanda di condanna dei singoli condomini al pagamento del debito condominiale.

Il presente giudizio risulta avere ad oggetto una ordinaria opposizione a precetto (si tratta cioe’ di una opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1): il thema decidendum e’ limitato all’accertamento dell’efficacia dell’intimazione di pagamento, sulla base del titolo posto a suo fondamento, ottenuto nei confronti del condominio e utilizzato dal creditore per minacciare l’esecuzione forzata nei confronti dei singoli condomini.

Fondatamente, quindi, la societa’ ricorrente censura la pronunzia impugnata nella parte in cui (almeno apparentemente) afferma proposta (e decide) in ordine ad una domanda di condanna dei singoli condomini all’adempimento dell’obbligazione gravante sul condominio, invece di limitarsi a statuire sull’efficacia dell’intimazione rivolta ai primi sulla base del titolo formatosi contro quest’ultimo.

3.2 Altrettanto fondatamente la decisione impugnata e’ censurata nella parte in cui, una volta escluso che la responsabilita’ dei singoli condomini potesse estendersi all’intera obbligazione del condominio, e una volta stabilito che essa era invece limitata alla quota di partecipazione al condominio di ciascuno di essi, ha ritenuto onere del creditore intimante provare l’esatta misura di tale partecipazione e, in mancanza di tale prova, ha dichiarato totalmente inefficace il precetto opposto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti:

1) l’obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l’intero sugli stessi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798-01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867-01; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008, Rv. 602479-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017, Rv. 644621-01);

2) il titolo formatosi contro il condominio e’ valido, ai fini dell’azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l’azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore gia’ disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708-01);

3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l’articolo 654 c.p.c.) ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823-01).

Orbene, in tale complessivo quadro interpretativo (cui la Corte intende dare continuita’), va certamente escluso che il creditore del condominio, che abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest’ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare il proprio credito, non solo debba instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito (quindi, in talune ipotesi, per importi irrisori), ma sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini (onere peraltro di difficile attuazione, specie prima dell’entrata in vigore del nuovo testo della disposizione di cui all’articolo 63 disp. att. c.c., successiva ai fatti di causa, che impone all’amministratore di fornire ai creditori “i dati dei condomini morosi”).

L’utilizzabilita’ del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l’esecuzione forzata contro i singoli condomini implica di per se’ esclusivamente l’onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioe’ la loro qualita’ di condomini.

Per quanto attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, deve invece ritenersi sufficiente una mera allegazione da parte dell’intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potra’ proporre opposizione all’esecuzione, ma in tale sede sara’ suo onere dimostrare l’esatta misura di detta quota:

Sul piano pratico, poi, laddove il creditore intimi il pagamento dell’intera obbligazione ad uno o piu’ condomini (sostenendo che sono titolari della totalita’ delle quote condominiali o anche assumendone, erroneamente, la responsabilita’ solidale per l’intera obbligazione), ovvero intimi comunque il pagamento della quota ad un solo condomino, indicando nel precetto l’importo totale del credito ma senza specificare la misura della quota millesimale dell’intimato, le conseguenze devono ritenersi analoghe, quanto meno sul piano del diritto di procedere ad esecuzione forzata (e cio’ prescindendo da eventuali questioni di mera regolarita’ formale del precetto).

La richiesta di pagamento dell’obbligazione gravante sul condominio – senza la specificazione della minor quota pretesa dal singolo condomino – non puo’ che essere equiparata ad una implicita “allegazione”, da parte del creditore intimante, di una responsabilita’ dell’intimato per l’intero ammontare dell’obbligazione del condominio.

In tale ipotesi il precetto sara’ inefficace per la richiesta dell’importo eccedente la quota millesimale dell’intimato, laddove questi dimostri in concreto la misura di detta quota, ma conservera’ la sua efficacia nei limiti di essa.

Il singolo condomino cui sia intimato il pagamento del debito condominiale, per intero, o comunque senza specificazione della sua quota di responsabilita’, potra’ in altri termini proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., in base alle seguenti alternative:

  1. a) allegando di non essere condomino; in tal caso l’onere della prova della sua qualita’ di condomino spettera’ al creditore opposto, trattandosi di un fatto costitutivo della legittimazione passiva all’azione esecutiva del singolo condomino ovvero dell’efficacia del titolo contro l’intimato, e potendo del resto tale prova essere facilmente ottenuta dal creditore (anche con una semplice visura presso i registri immobiliari);
  2. b) eccependo di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella “allegata” (esplicitamente o implicitamente) dal creditore; in tal caso l’onere della prova della misura di detta quota spettera’ all’opponente, trattandosi di allegazione di un fatto (quanto meno assimilabile a quello) “modificativo” e/o “parzialmente impeditivo” della legittimazione passiva all’azione esecutiva del singolo condomino, ovvero dell’efficacia del titolo esecutivo per il suo intero importo.

Tale ultima conclusione trova poi ulteriore conferma anche nel cd. principio di riferibilita’ o vicinanza della prova (sul quale cfr. ad es. Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956-01; Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638324-01; Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622990-01; Sez. 1, Sentenza n. 6799 del 04/05/2012, Rv. 622614-01; Sez. 3, Sentenza n. 11488 del 21/06/2004, Rv. 573772-01), essendo palese la maggiore prossimita’ e la riferibilita’ al singolo condomino del fatto (impeditivo/modificativo) in questione, e cioe’ la misura della sua quota condominiale e, di converso, le difficolta’ per il creditore di venire a conoscenza di esso (difficolta’ solo attenuate dal gia’ richiamato disposto del nuovo testo dell’articolo 63 disp. att. c.c., peraltro entrato in vigore successivamente ai fatti di causa).

In definitiva, laddove il singolo condomino intimato del pagamento del debito del condominio (per intero, o comunque senza specificazione della minor quota su di lui gravante) proponga opposizione all’esecuzione, dovra’ dimostrare, a sostegno dell’opposizione proposta, la misura della sua partecipazione condominiale. In caso contrario subira’ l’esecuzione per la quota allegata dal creditore e, laddove detta quota non sia stata specificata, per l’intero debito di cui risulti intimato il pagamento (ferme restando, nel vigore della nuova normativa, le limitazioni di cui dell’articolo 63 disp. att. c.p.c., comma 2, in tema di beneficium excussionis).

La sentenza impugnata non si e’ conformata i principi fin qui esposti, in quanto ha ritenuto onere del creditore intimante dimostrare le quote di partecipazione al condominio dei singoli condomini intimati e, in mancanza, ha dichiarato inefficace per intero il precetto opposto.

Essa va quindi cassata, e la fattispecie dovra’ essere riconsiderata dalla corte di appello in base ai suddetti principi.

Il precetto opposto potra’ essere ritenuto inefficace solo nella misura eccedente la quota condominiale dei singoli condomini intimati, e sempre che questi abbiano dimostrato la misura di tale quota. In caso contrario varra’ a fondare l’esecuzione per l’intero (nella specie, essendovi piu’ condomini intimati, si dovranno presumere allegate le loro quote in misura paritaria, per un totale del 100%).

Il principio di diritto cui dovra’ conformarsi in sede di rinvio la corte di appello e’ il seguente:

“l’esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni di fonte negoziale contratte dall’amministratore, puo’ avere legittimamente luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del singolo condomino esecutato, che il creditore puo’ limitarsi ad allegare; nel caso in cui il creditore ne ometta la specificazione e/o proceda per il totale dell’importo portato dal titolo nei confronti di un solo condomino, implicitamente allegando una responsabilita’ dell’intimato per l’intero ammontare dell’obbligazione, quest’ultimo potra’ opporsi all’esecuzione deducendo di non essere affatto condomino, ovvero deducendo che la sua quota millesimale e’ inferiore a quella esplicitamente o implicitamente allegata dal creditore; nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo di detta qualita’ spettera’ al creditore procedente, ed in mancanza il precetto dovra’ essere dichiarato inefficace per l’intero; nel secondo caso sara’ lo stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria quota condominiale; se tale dimostrazione venga fornita, l’atto di precetto dovra’ essere dichiarato inefficace per l’eccedenza, ma restera’ valido per la minor quota parte dell’obbligazione effettivamente gravante sul singolo condomino; in mancanza di tale dimostrazione, l’opposizione non potra’ invece essere accolta, l’atto di precetto non potra’ essere dichiarato inefficace e restera’ quindi efficace per l’intera quota di cui il creditore ha intimato il pagamento”.

  1. Sono rigettati i primi quattro motivi del ricorso; sono accolti il quinto ed il sesto motivo.

La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta i primi quattro motivi del ricorso; accoglie il quinto ed il sesto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.