Qualora l’imprenditore abbia conferito ad altri l’amministrazione dei suoi beni, in forza di mandato generale con poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, il sopravvenuto fallimento del mandante non priva il mandatario della legittimazione all’opposizione avverso la dichiarazione di fallimento, atteso che il relativo potere, in quanto diretto a rivendicare al fallito l’amministrazione e la disponibilità del suo patrimonio, è compreso in detto mandato generale, e non viene meno a causa dello scioglimento del rapporto di mandato, che non è previsto dall’art 78 l.fall. – anche nel testo attualmente vigente, così come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – come effetto della dichiarazione di fallimento, la cui operatività deve ritenersi limitata alle attività che il fallito stesso non può più compiere.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 3 gennaio 2017, n. 43

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del procuratore ad negotia (OMISSIS) che agisce altresi’ in proprio, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) (con procura depositata il 9.11.2016), gia’ con procura conferita a diverso difensore (avv. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da originaria procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del cur. fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in via (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t, rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS) elettera dom. in (OMISSIS), presso lo studio della seconda, in via (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (in persona dell’institore (OMISSIS)), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in (OMISSIS), presso lo studio del medesimo, in via (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;

– controricorrenti –

(OMISSIS);

(OMISSIS) s.c. per az.;

(OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), in persona del l.r.p.t.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 157/2012 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 14.3.2013, nel giudizio iscritto al n. 1010/2012 del R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 novembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

uditi per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), per il fallimento l’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

(OMISSIS) s.r.l. e il suo procuratore ad negotia (OMISSIS) impugnano la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 373/2013, dep. 14.3.2013, che ebbe a statuire l’inammissibilita’ del loro reclamo interposto avverso la sentenza Trib. Cosenza 26.7.2012 a sua volta dichiarativa del fallimento della societa’, di fatto sedente in (OMISSIS), nonostante la sede legale in (OMISSIS), strada (OMISSIS), nella Moldavia. Secondo la corte d’appello, constatato che non vi era contestazione sulle condizioni soggettive della fallibilita’ e nemmeno sull’insolvenza, un accertamento preliminare di fatto conduceva – in adesione alle conclusioni del primo giudice – a ribadire la fittizieta’ del trasferimento all’estero, ed anzi la permanente prosecuzione in Italia ed alla sede reale della societa’, nonostante dunque la cancellazione dal registro delle imprese italiano del 4.5.2011. Essa era rimasta operativa mediante un rappresentante di fatto che, investito di una procura ma agendo anche quale legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l., aveva impegnato tale ente, soggetto attivo almeno sino all’atto immobiliare del dicembre 2011, il che rendeva tempestiva la dichiarazione di fallimento emanata il 26.7.2012 altresi’ ai sensi della L.Fall. articolo 10. Pari regolarita’ doveva essere infine ascritta anche alla istruttoria L.Fall., ex articolo 15, apparendo ingiustificato il rifiuto a ricevere l’atto di convocazione del predetto amministratore di fatto (OMISSIS), certamente avente un rapporto con il debitore, tenuto conto della apparente irreperibilita’ della societa’ e del suo amministratore di diritto presso la sede legale in Moldavia, nonche’ delle esigenze di urgenza della procedura.

Il ricorso e’ affidato a quattro motivi. Ad esso resistono il fallimento, i creditori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (in persona dell’institore (OMISSIS)), che hanno altresi’ depositato memoria, nonche’ la creditrice (OMISSIS) s.r.l. con controricorso.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 1722 c.c., nonche’ articoli 8 e 10 c.p.c., articolo 1811, avendo erroneamente la corte escluso la legittimazione del (OMISSIS) per conto della societa’ (OMISSIS) s.r.l., mentre invece proprio sulla base di tale qualita’ il giudice delegato al relativo fallimento aveva autorizzato lo stesso richiedente (OMISSIS) ad estrarre copia integrale del fascicolo del procedimento L.Fall., ex articolo 15, al fine di interporre reclamo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 2082 e 2208 c.c., oltre che il vizio di motivazione, ove la sentenza ha qualificato come amministratore di fatto il (OMISSIS), invece procuratore della societa’, abilitato al compimento di atti materiali e non solo giuridici.

Con il terzo motivo, si deduce nullita’ della sentenza per violazione della L.Fall., articolo 10, non potendo piu’ essere considerati atti d’impresa quelli svolti dalla societa’ cancellata, ne’ per essa risultando ammessa la prova contraria dell’eventuale fittizieta’ dell’adempimento sul presupposto che l’attivita’ sia continuata.

Con il quarto motivo, si deduce nullita’ della sentenza per violazione della L.Fall., articolo 15, avendo erroneamente la corte ritenuto integro il contraddittorio nella precedente istruttoria benche’ diretta alla convocazione del (OMISSIS), procuratore ma non legale rappresentante della societa’.

  1. Il primo motivo e’ inammissibile, censurando i ricorrenti – e con riguardo alla posizione del solo (OMISSIS) – un supposto difetto di legittimazione al reclamo che invece la corte d’appello non ha sancito, anzi riconoscendo a tale soggetto, e in forza dell’ampia procura negoziale e processuale e sulla base della spendita in concreto del nome della societa’, la qualita’ di amministratore di fatto di (OMISSIS) s.r.l., al punto da ritenere persino integro il contraddittorio con il medesimo nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento societario (su cui vedi infra, quanto al quarto motivo). Va piuttosto ribadito il principio, consolidato ante riforma 2006 – 2007 ed estensibile anche al regime attuale, per cui “Qualora l’imprenditore abbia conferito ad altri l’amministrazione dei suoi beni, in forza di mandato generale con poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, il sopravvenuto fallimento del mandante non priva il mandatario di legittimazione alla opposizione avverso la dichiarazione di fallimento, atteso che il relativo potere, in quanto diretto a rivendicare al fallito la amministrazione e la disponibilita’ del suo patrimonio, e’ compreso in detto mandato generale, e non viene meno a causa dello scioglimento del rapporto di mandato, previsto dalla L.Fall. articolo 78, come effetto della dichiarazione di fallimento, la cui operativita’ deve ritenersi limitata alle attivita’ che il fallito stesso non puo’ piu’ compiere” (Cass. 3435/1978, 20836/2010).
  2. Il secondo motivo reca una contestazione del tutto opposta alla precedente, in quanto si censura l’attribuita veste di amministratore di fatto assunta dal (OMISSIS) che cosi’ rivendica la propria attivita’ meramente procuratoria, ma senza poteri institori o di diretta gestione imprenditoriale. Al di la’ della confusa inerenza del motivo al decisum e della contraddizione che la sedicente qualita’ di limitato procuratore per “pochi atti analiticamente enunciati” nella pronuncia introdurrebbe sul piano della stessa legittimazione alla presente impugnazione per conto della societa’, osserva il Collegio che comunque la doglianza sembra riferirsi ad un apprezzamento di fatto, nemmeno contrastato in modo specifico. Con esso il giudice di merito, con analitica descrizione delle circostanze giustificative della conclusione cui e’ pervenuto, ha collegato l’ampiezza della procura rilasciata al (OMISSIS), nonche’ gli atti da questi compiuti per conto della societa’, spendendo il suo nome ed anche dopo il formale trasferimento di sede all’estero, inferendone la sussistenza di un rapporto organico di fatto. Tale tema non risulta dunque riesaminabile alla stregua del vizio di motivazione, nel quale il motivo si e’ sostanzialmente risolto, ostandovi il principio per cui “La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014).
  3. Il terzo motivo e’ infondato. Neppure in realta’ affrontando la ratio decidendi con cui la sentenza App. Catanzaro ha superato ogni portata preclusiva alla dichiarazione di fallimento di impresa continuata nella sua attivita’ nonostante il trasferimento di sede sociale all’estero, il ricorso erra ove non riconosce che “Laddove la cancellazione di una societa’ dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia discendere l’etto necessario della cancellazione, bensi’ come conseguenza del trasferimento all’estero… della sede della societa’, e quindi sull’assunto che questa continui, invece, a svolgere attivita’ imprenditoriale, benche’ in altro Stato, non trova applicazione la L.Fall., articolo 10, atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuita’ giuridica della societa’ trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell’attivita’, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto dell’articolo 2437 c.c., comma 1, lettera c) e articolo 2473 c.c., comma 1” (Cass. s.u. 5945/2013). Nella specie, con accertamento non oggetto di alcuna censura, il giudice di merito ha escluso la realita’ del trasferimento in Moldavia gia’ sul piano degli adempimenti formali, non rinvenuti, anzi dando conto di molteplici circostanze indizianti di permanenza operazionale in Italia. Tale conclusione consente di ritenere correttamente applicato nella specie il criterio per cui la predetta cancellazione, riscontrata quale mera conseguenza amministrativa dell’asserito dichiarato trasferimento all’estero poi emerso come fittizio, neppure comporta il venire meno della giurisdizione del giudice italiano. Ne consegue che essa a maggior ragione non determina, come effetto di quella cancellazione, il decorso del termine di cui all’articolo 10 1.f., che dunque non trova applicazione sebbene non sia preventivamente intervenuto, alla stregua dell’articolo 2191 c.c., un provvedimento di segno opposto alla predetta cancellazione, “atteso che per poter fornire la prova contraria alle risultanze della pubblicita’ legale riguardanti la sede dell’impresa non occorre precedentemente ottenere dal giudice del registro una pronuncia che ripristini, anche sotto il profilo formale, la corrispondenza tra la realta’ effettiva e quella risultante dal registro”. (Cass. s.u. 9414/2013). In questo senso la motivazione della sentenza impugnata va corretta, poiche’ diviene irrilevante stabilire, come ivi tematizzato, da quale data reale sia cessata in fatto l’attivita’ di societa’ solo fittiziamente trasferita in altro ordinamento, cosi’ da controllare che il suo fallimento intervenga non oltre l’anno L.Fall., ex articolo 10, posto che detta fittizieta’ e la permanenza dell’attivita’ in Italia non fanno perdere la giurisdizione alla relativa declaratoria da parte del giudice italiano L.Fall., ex articolo 9, sulla base del principio di effettivita’ e non implicano alcuna equivalenza normativa tra cancellazione e inesistente cessazione di attivita’.
  4. Il quarto motivo e’ inammissibile. Con esso il (OMISSIS), prospettando di essere stato solo procuratore della societa’ e in tale veste convocato nell’istruttoria prefallimentare, fa valere un vizio della sentenza di fallimento per il quale non avrebbe interesse ad agire in proprio, trattandosi di limite dell’interesse di difesa semmai riferibile alla sola societa’. Ma d’altro canto, e’ la stessa sentenza di reclamo che qualifica tale soggetto come amministratore di fatto: sia perche’ (ed al contempo) titolare di una ampia procura che lo legittimava a rappresentare la societa’ “in sede giudiziale, tanto quale attrice che quale convenuta, nominare avvocati, procuratori e ausiliari, effettuare chiedere atti di procedura o provvedimenti conservativi ed esecutivi, transigere e compromettere; nominare arbitri” (ben operando nei suoi confronti allora anche la notifica, ex Cass. 22754/2012); sia in quanto gestore per operazioni significative sul piano negoziale e processuale anche dopo il fittizio trasferimento in Moldavia. Ancora (OMISSIS) risulta poi aver rifiutato la notifica della istanza di fallimento diretta alla societa’, dopo gli inutili tentativi di notifica presso la sede moldava, ma successivamente interposto le impugnazioni, anche a nome della societa’, avverso detta sentenza. Ne consegue, alla luce dell’insindacabile accertamento di fatto condotto dai giudici di merito, la correttezza della affermazione di una idonea legittimazione del (OMISSIS) altresi’ quale convocato per la istruttoria L.Fall., ex articolo 15, per conto della (OMISSIS) s.r.l. non essendo stato smentito o anche solo allegato che la descritta procura generale di cui era stato munito – con atto a ministero notaio e nella stessa data, il 30 marzo 2011, in cui la societa’ deliberava la nomina di nuovo amministratore di un cittadino moldavo non attinto poi negli esperimenti di notifica, perche’ sconosciuto – non contemplasse anche la partecipazione al procedimento per la dichiarazione di fallimento, almeno quale procuratore generale ai sensi dell’articolo 77 c.p.c., ricorrendo plurime ipotesi di cui alla norma: vi era conferimento espresso di potere, comunque applicabile ad un procedimento di natura cautelare ed urgente (comma 1) e con presunzione di conferimento perche’ proveniente da societa’ formalmente, all’epoca della notifica delle istanze al procuratore, con sede condotta all’estero (comma 2). In ogni caso, va ribadito che “La rappresentanza processuale volontaria puo’ essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall’articolo 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell’investitura processuale, soltanto il “P.G. e quello preposto a determinati affari”, sul fondamento del principio dell’interesse ad agire (articolo 100 c.p.c.), inteso non soltanto come obbiettiva presenza o probabilita’ della lite, ma altresi’ come “appartenenza” della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l’agente debba consistere in cio’ che l’interesse in lite sia suo): piu’ precisamente, dalla lettura combinata degli articoli 100 e 77 c.p.c., si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l’interessato nella totalita’ dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un’azienda commerciale o ad un suo settore (institore). “(Cass. 13054/2006).

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento di legittimita’, liquidate in Euro 8.200 (di cui 200 Euro per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti, considerata quale unica parte la posizione processuale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (in persona dell’institore (OMISSIS)).

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.