in caso di cessione del credito in pendenza di processo esecutivo, il cedente resta legittimato a compiere gli atti dell’esecuzione, in applicazione del generale precetto di cui all’articolo 111 c.p.c.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|29 agosto 2019| n. 21796
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26924-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 898/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1993 la societa’ bancaria (OMISSIS) soc. coop. a r.l. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS)) inizio’ una procedura esecutiva di espropriazione immobiliare nei confronti della sua debitrice (OMISSIS), sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato da un contratto di mutuo.
2. Il credito scaturente dal suddetto contratto di mutuo venne ceduto dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) s.p.a. (la quale in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.); e quindi dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) s.p.a., in data 23.12.1997.
3. Nel 2004 (OMISSIS) propose opposizione all’esecuzione deducendo – per quanto in questa sede ancora rileva – che la somma mutuata “non era mai entrata nella disponibilita’” di essa mutuataria.
4. Con sentenza 6 giugno 2012 n. 1766 il Tribunale di Lecce rigetto’ l’opposizione.
La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
5. Con sentenza 21 settembre 2016 n. 898 la Corte d’appello di Lecce riformo’ la sentenza di primo grado ed accolse l’opposizione.
La Corte d’appello ritenne che la banca, sulla quale incombeva il relativo onere, non avesse fornito una prova certa di aver effettivamente erogato la somma oggetto del contratto di mutuo; deferi’ di conseguenza giuramento suppletorio alla parte opponente, la quale lo presto’ dichiarando di non aver mai ricevuto la suddetta somma.
Sulla base di tale giuramento la Corte d’appello, come detto, accolse l’opposizione.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso illustrato da memoria (OMISSIS).
Il ricorso e’ stato notificato oltre che ad (OMISSIS), anche a (OMISSIS), terzo datore d’ipoteca, ed alla (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilita’ del ricorso.
1.1. E’ superfluo esporre i motivi di ricorso, giacche’ questo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
1.2. L’esecuzione alla quale si e’ opposta (OMISSIS) venne fondata su un titolo stragiudiziale.
Quando l’esecuzione sia fondata su un titolo stragiudiziale, il debitore con l’opposizione all’esecuzione puo’ dedurre, come noto, qualsiasi vizio che comprometta la validita’ o l’efficacia del titolo esecutivo, anche anteriore alla formazione di esso.
In tal caso il giudizio di opposizione all’esecuzione ha un oggetto che si estende dall’atto (il titolo) al rapporto da esso sotteso, rapporto che ovviamente solo con l’opposizione all’esecuzione puo’ pervenire all’esame d’un organo giudicante, al contrario di quanto avviene nell’ipotesi di opposizione ad esecuzioni fondate su titoli esecutivi giudiziali, nel qual caso non possono essere fatti valere dall’opponente fatti anteriori alla formazione del titolo.
Oggetto del presente giudizio di opposizione all’esecuzione e’ dunque lo stabilire se (OMISSIS) sia o no debitrice, in virtu’ del contratto di mutuo 25.2.1992.
Ora, lo stabilire se un rapporto obbligatorio esista o non esista, e’ accertamento che non puo’ che essere compiuto nei confronti del creditore: e creditore di (OMISSIS) all’epoca dell’introduzione del giudizio di opposizione (2004) era (od affermava di essere) la (OMISSIS).
Ed infatti dalla sentenza impugnata (p. 2) e dallo stesso ricorso (p. 3, § 1.2) si apprende che l’opposizione all’esecuzione venne proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), e che fu quest’ultima societa’ a costituirsi in primo grado e contestare le pretese atto ree.
Dai medesimi atti (sentenza e ricorso) si apprende altresi’ che l’appello avverso la sentenza di primo grado, proposto da (OMISSIS), fu rivolto nei confronti sia della (OMISSIS) che della (OMISSIS); che tuttavia solo la prima si difese; che la seconda resto’ contumace.
1.3. In mancanza dunque di ulteriori precisazioni, che era onere della ricorrente fornire, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 3, e che non sono state fornite (ad esempio, che la cessione avvenne pro solvendo), e’ dunque impossibile per questa Corte anche solo intuire quale interesse possa avere la societa’ ricorrente a sentir dichiarare la validita’ e l’efficacia d’un contratto per effetto del quale, anche in caso di accoglimento del ricorso e successivo rigetto dell’opposizione, non lei, ma il cessionario del suo credito avra’ diritto a soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata.
1.4. Ne’ vengono in rilievo nel caso di specie i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui in caso di cessione del credito in pendenza di processo esecutivo, il cedente resta legittimato a compiere gli atti dell’esecuzione, in applicazione del generale precetto di cui all’articolo 111 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 7780 del 20/04/2016, Rv. 639498 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4985 del 11/03/2004, Rv. 570996 – 01).
Nel caso di specie, infatti, non agita validita’ degli atti della procedura esecutiva si controverte, ma validita’ del titolo che la sottende, ed in un caso in cui la cessione e’ avvenuta sette anni prima dell’introduzione del giudizio di opposizione.
Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile per difetto di interesse della societa’ ricorrente, ai sensi dell’articolo 100 c.p.c..
2. Le spese.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
2.1. L’inammissibilita’ del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale n. 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.