Aai sensi dell’art. 2560 c.c., in tema di cessione di ramo di azienda, l’acquirente dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto. Pur in presenza di una contabilità unitaria, l’acquirente di un ramo di azienda, è messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti al ramo di azienda acquistato in vista della sua autonomia economica e funzionale. Sempre in tema di cessione d’azienda, la disposizione di cui all’art. 2560 c.c., secondo cui l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall’esigenza di tutelare i terzi creditori già contraenti con l’impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all’art. 2560 c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell’ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili stano parziali e carenti nell’indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di affitto di azienda  si consiglia la lettura del seguente articolo: L’Affitto di azienda: i principali aspetti civilistici

Tribunale Cassino, civile Sentenza 2 maggio 2018, n. 536

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, nella persona del GOT Dott. Domenico Tirozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 200770 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2011, vertente

TRA

(…) s.r.l. ((…) s.p.a.), in persona del legale rapp.te p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. An.Mo., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ma.Za., in Isola del Liri alla via (…), in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione

Attrice

E

(…) S.r.l., con sede in (…) alla via (…) de N. n. 64, c.f.:(…), rappresentata e difesa dall’Avv. An.Ia. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Magliano de’ Marsi (AQ), alla via (…), giusta procura in calce alla copia passiva del ricorso e del decreto notificati

Convenuta

Nonché

(…) s.r.l.

Convenuta contumace

Avente ad oggetto: cessione di azienda

Riservata per la decisione

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., così come inciso dall’art. 45 comma 17 L 18.06.2009 n. 69.

La domanda attrice è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti in seguito precisati.

Con scrittura privata del 16.02.2011, autenticata nelle firme dal notaio An.Le. di Sora. r.g. n. 31064, la società (…) s.r.l. trasferiva alla (…) s.r.l., con effetto dal 16.02.2011, la piena ed esclusiva proprietà del ramo d’azienda inerente le attività assoggettabili alle categorie (…)), (…)), (…)), (…)), considerato come complesso organico e funzionante.

Al punto 9) della predetta scrittura privata si conveniva che rimanevano in capo alla cedente, ovvero la (…), i debiti e le poste passive di qualsiasi genere ad esclusione di quelle indicale al punto “H” dell’allegato (Vedasi pag. 6 scrittura privata).

Deve, sicuramente, farsi rientrare nella previsione di cui al punto 9) della suddetta scrittura privata l’esposizione debitoria della (…) s.r.l. nei confronti della (…) s.p.a., per cui è la società cedente a rispondere della relativa passività nei confronti di parte attrice e non anche la (…) s.r.l., atteso che ai sensi dell’art. 2558, 1 comma, c.c. “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.

La Corte di legittimità, in conformità alle previsioni di cui all’art. 2558 c.c., osserva che la cessione del complesso dei beni funzionalmente organizzati per l’esercizio di un’impresa determina l’automatico subentro del cessionario nella titolarità dei rapporti contrattuali – di carattere non personale – che attengono all’azienda ceduta.

Tale disciplina appare coerente all’idea dell’azienda come universitas, da cui discende che i rapporti contrattuali – di carattere non personale – che attengono all’azienda ceduta si considerano parte integrante del complesso dei beni unitariamente considerato, con la naturale conseguenza del relativo trasferimento unitamente all’azienda di cui seguono le sorti.

Rispetto a detta previsione generale, il legislatore ha contestualmente regolato il potere delle parti di specificare i rapporti di pertinenza del cedente convenzionalmente destinati a non confluire nel bene-azienda posto a oggetto della cessione, per rimanere nella titolarità del medesimo cedente.

Nel caso in cui l’oggetto del trasferimento non riguardi l’intera azienda, bensì un ramo di essa, il principio della sorte comune dei beni unitariamente organizzati per l’esercizio dell’impresa non soffre eccezione alcuna, con la conseguenza che i rapporti riferibili a detto ramo – ossia quelli per loro natura oggettivamente determinabili, in ragione della riconoscibile destinazione funzionale all’esercizio del settore di attività imprenditoriale ad essi strettamente collegato – devono ritenersi inevitabilmente destinati a seguire le sorti del complesso organizzato cui accedono, salvo si tratti di beni personali o che le parti – in conformità all’espressa previsione di cui alla citata norma- abbiano proceduto alla determinazione dei singoli beni o rapporti non destinati alla successione, a tal fine potendo eventualmente anche provvedere alla comprensiva indicazione di tutti i rapporti contrattuali per loro natura oggettivamente e riconoscibilmente strumentali all’esercizio del settore di attività imprenditoriale conservato dal cedente.

Da tali premesse deriva che, là dove le parti abbiano omesso di escludere taluni rapporti contrattuali propri dell’azienda del cedente dalla cessione di un ramo di questa, ove tali rapporti non fossero di per sé oggettivamente e riconoscibilmente estranei al ramo d’attività ceduto, ovvero oggettivamente e riconoscibilmente pertinenti al settore imprenditoriale (e dunque al compendio aziendale) rimasto in capo al cedente, detti rapporti contrattuali devono necessariamente ritenersi ceduti, ai sensi dell’art. 2558 c.c., al cessionario del ramo d’azienda corrispondente (Cassazione Civile, sez. III civile, sentenza 11/10/2016 n. 20417).

Inoltre, ai sensi dell’art. 2560 c.c., in tema di cessione di ramo di azienda, l’acquirente dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto.

Pur in presenza di una contabilità unitaria, l’acquirente di un ramo di azienda, è messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti al ramo di azienda acquistato in vista della sua autonomia economica e funzionale (Cass. Sez. III, sentenza n. 13319 del 30 giugno 2015).

Sempre in tema di cessione d’azienda, la disposizione di cui all’art. 2560 c.c., secondo cui l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall’esigenza di tutelare i terzi creditori già contraenti con l’impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all’art. 2560 c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell’ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili stano parziali e carenti nell’indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro (Cass. n. 23828/2015).

Orbene, nel caso di specie, non vi sono agli atti le scritture contabili della (…) s.r.l., dalle quali è possibile rinvenire la sussistenza del credito vantato dalla società attrice, ma è stato esibito soltanto un bilancio abbreviato d’esercizio della società cedente del 31.12.2010, ove nell’ambito delle passività vi è un generico riferimento a “debiti verso banche” per un totale di Euro 83.094,00, senza alcuna indicazione del soggetto titolare del credito, come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23828/2015.

Dunque, avendo le parti pattuito nella scrittura privata al punto 9) che dei debiti e delle poste passive ne rispondeva la società cedente ed atteso che non è possibile applicare la disposizione di cui all’art. 2560 c.c., per i motivi suesposti, del pagamento della somma di Euro 56.974,99 (comprensiva di capitale ed interessi a scadere in data 27.07,2011 ), percepita a titolo di finanziamento, giusto contratto n. 06/201, a rinnovo del finanziamento già concesso con contratto del 28.07.2010, ne risponderà solo ed esclusivamente la (…) s.r.l.

D’altro canto la (…) non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace, per cui non si hanno elementi per poter conoscere la posizione della società cedente.

Alla luce di quanto esposto, si condanna la (…) s.r.l. al pagamento nei confronti della (…) s.p.a, già (…) s.p.a., della somma di Euro 56.974.99 (comprensiva di capitale ed interessi a scadere in data 27.07.2011), percepita a titolo di finanziamento, giusto contratto n. 06/2011, a rinnovo del finanziamento già concesso con contratto del 28.07.2010, oltre interessi già scaduti ed a scadere, sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:

– rigetta la domanda attorea nei confronti (…) s.r.l. ed in accoglimento della domanda attore nei confronti della (…), condanna quest’ultima al pagamento nei confronti della (…) s.p.a, già (…) s.p.a., della somma di Euro 56.974,99 (comprensiva di capitale ed interessi a scadere in data 27.07.2011), percepita a titolo di finanziamento, giusto contratto n. 06/2011, a rinnovo del finanziamento già concesso con contratto del 28.07.2010, oltre interessi già scaduti ed a scadere sino al soddisfo..

– condanna la (…) s.r.l. al pagamento delle spese legali in favore della Società attrice che si liquidano in Euro.650.00 per spese vive ed Euro. 6.000.00 per competenze professionali , oltre i.v.a. e c.p.a, come per legge e rimborso forfetario;

– condanna la (…) alla refusione delle spese di lite in favore della (…) s.r.l. che si liquidano in Euro. 6.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso forfetario.

Così deciso in Cassino il 30 aprile 2018.

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.