La chiusura del fallimento intervenuta nel corso del giudizio di revocatoria fallimentare pendente avanti alla Corte di cassazione determina la improseguibilita’ del giudizio e la cessazione della materia del contendere tra il terzo convenuto in revocatoria e l’amministrazione fallimentare, in quanto la pendenza della procedura si configura quale condizione di perseguibilita’ dell’azione, poiche’ la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto impugnato, in cui essa consiste, ha come termini soggettivi le parti dell’atto e, dall’altro lato, i creditori concorrenti riuniti in massa; inoltre, con la chiusura della procedura senza la necessita’ di liquidare il bene gia’ oggetto dell’atto di disposizione, viene meno anche l’interesse alla predetta pronuncia di inefficacia.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1451

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9280/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 4598/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/07/2018 dal Cons. Dott. Paola VELLA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, voglia dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4598 del 06/09/2013, la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda revocatoria L. Fall., ex articolo 67, comma 2, proposta dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. contro la (OMISSIS) S.p.a..

2. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza invocando, in via preliminare, la declaratoria di cessazione della materia del contendere – stante la sopravvenuta chiusura del fallimento in data 6-7 marzo 2014, per concordato fallimentare – e lamentando in subordine, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., con riguardo alla valutazione presuntiva della scientia decoctionis.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta dagli atti di causa, ed e’ comunque pacifico tra le parti, il dato della sopravvenuta chiusura del fallimento per concordato fallimentare.

2. Deve quindi farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte per cui

“La chiusura del fallimento intervenuta nel corso del giudizio di revocatoria fallimentare pendente avanti alla Corte di cassazione determina la improseguibilita’ del giudizio e la cessazione della materia del contendere tra il terzo convenuto in revocatoria e l’amministrazione fallimentare, in quanto la pendenza della procedura si configura quale condizione di perseguibilita’ dell’azione, poiche’ la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto impugnato, in cui essa consiste, ha come termini soggettivi le parti dell’atto e, dall’altro lato, i creditori concorrenti riuniti in massa; inoltre, con la chiusura della procedura senza la necessita’ di liquidare il bene gia’ oggetto dell’atto di disposizione, viene meno anche l’interesse alla predetta pronuncia di inefficacia” (Sez. 1, Sentenza n. 9386 del 27/04/2011, Rv. 618030-01; Sez. 1, Sentenza n. 9386 del 06/08/2014, Rv. 632149-01), con conseguente statuizione ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., u.c..

3. La natura dell’evento che ha fatto venir meno l’interesse delle parti alla decisione giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Spese compensate.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.