escluso che la previsione convenzionale di una caparra confirmatoria valga a individuare il ricorso di una clausola contrattuale c.d. vessatoria, nessuna rilevanza puo’ essere attribuita al tenore dell’articolo 33 del codice del consumo, attesa la mancata pattuizione, tra le odierne parti in lite, di alcuna delle clausole indicate da tale norma, avuto riguardo alla pacifica sussistenza, in conformita’ alle previsioni dell’articolo 1385 c.c., del diritto del consumatore di esigere il doppio della somma corrisposta a titolo di caparra in caso di recesso del professionista.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1569
Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3150/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS in persona del l.r.p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2203/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 17/11/2015, il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.a.s., e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) diretta all’accertamento della legittimita’ del recesso da quest’ultimo esercitato in relazione al contratto di compravendita di taluni beni mobili concluso con la (OMISSIS) s.a.s., con la condanna di quest’ultima alla restituzione degli importi corrisposti all’atto della conclusione del contratto;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale, esclusa la legittimita’ del recesso dello (OMISSIS), siccome mai convenuto tra le parti, ha accolto la domanda proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.a.s. ai sensi dell’articolo 1385 c.c., accertando il relativo diritto di trattenere l’importo gia’ ricevuto a titolo di caparra;

che, avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione;

che la (OMISSIS) s.a.s. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1372 e 1373 c.c., per avere il giudice d’appello erroneamente escluso l’avvenuta pattuizione tra le parti del diritto di recesso del compratore, tanto desumendosi dalla stessa proposta di commissione prodotta in giudizio, al di la’ del tema relativo all’applicabilita’, al caso di specie, della disciplina di cui all’articolo 64 del codice del consumo;

che il motivo e’ inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimita’ denunci una violazione di legge riscontrabile attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta (la’ dove l’eventuale carattere controverso di questi ultimi rileverebbe sotto il profilo del vizio motivazionale), ha l’onere di indicare specificamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro probatorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo dell’effettivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l’errata interpretazione della norma denunciata; un controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto d’impugnazione, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6-L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);

che, sul punto, e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito la necessita’ dell’assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimita’ di procedere al controllo demandatogli dalla legge (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, nella specie, l’odierno ricorrente risulta essere incorso nella violazione del principio indicato, atteso che lo stesso, nel dolersi che il giudice d’appello abbia erroneamente escluso l’avvenuta pattuizione tra le parti del diritto di recesso del compratore, ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto) attestanti inequivocabilmente l’errore del giudicante, con cio’ precludendo a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1385 1386 c.c., avendo il giudice d’appello giustificato il diritto della controparte a trattenere la caparra versata, nonostante il compratore non fosse incorso in alcun inadempimento, e nonostante le somme versate all’atto della conclusione del contratto fossero state corrisposte unicamente a titolo di anticipo in conto prezzo e non gia’ a titolo di caparra (confirmatoria o penitenziale);

che il motivo e’ infondato;

che, al riguardo, ferma la corretta qualificazione del comportamento del compratore alla stregua di un inadempimento contrattuale (nella specie consistito nella manifestata volonta’ di non voler adempiere agli obblighi derivanti dalla conclusione del contratto, rivendicando il diritto di recederne), del tutto inammissibilmente l’odierno ricorrente pretende, in contrasto con quanto dedotto dal giudice a quo, di reinterpretare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, in relazione all’imputazione del pagamento delle somme corrisposte all’atto della conclusione del contratto, trattandosi di una censura avente a oggetto l’interpretazione della volonta’ delle parti contraenti fatta propria dal giudice d’appello, non adeguatamente articolata, in sede di legittimita’, attraverso l’individuazione delle ragioni e dei modi dell’eventuale violazione, da parte del giudice di merito, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’interpretazione, alla stregua di una clausola vessatoria (nella specie non formalmente approvata), della clausola con le quali le parti avrebbero convenuto il pagamento di una caparra confirmatoria;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa applicazione dell’articolo 33 del codice del consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 2005), nella parte in cui qualifica quale clausola vessatoria quella con il quale il professionista viene abilitato, in caso di recesso della controparte, a trattenere le somme versate dal consumatore (senza previsione della facolta’ di quest’ultimo di pretendere il pagamento del doppio di quanto versato in caso contrario), ovvero quella con il quale viene imposto al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo, il pagamento di somme di importo manifestamente eccessivo;

che entrambi i motivi sono infondati;

che al riguardo, escluso che la previsione convenzionale di una caparra confirmatoria valga a individuare il ricorso di una clausola contrattuale c.d. vessatoria (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 18/03/2010, Rv. 611810-01), nessuna rilevanza puo’ essere attribuita al tenore dell’articolo 33 del codice del consumo, attesa la mancata pattuizione, tra le odierne parti in lite, di alcuna delle clausole indicate da tale norma (segnatamente in corrispondenza alle lettere e) ed f), richiamate dal ricorrente), avuto riguardo alla pacifica sussistenza, in conformita’ alle previsioni dell’articolo 1385 c.c., del diritto del consumatore di esigere il doppio della somma corrisposta a titolo di caparra in caso di recesso del professionista, ed avuto riguardo al mancato accertamento, nel corso del giudizio di merito, di alcuna pretesa manifesta eccessivita’ dell’importo corrisposto dallo (OMISSIS) all’atto della conclusione del contratto di compravendita in esame;

che, con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa applicazione dell’articolo 1328 c.c., avendo il tribunale erroneamente escluso che la proposta di commissione dell’acquirente non generasse la conclusione del contratto, con la conseguente legittimita’ del recesso dalle trattative ancora in corso, ai sensi dell’articolo 1328 c.c.;

che il motivo e’ inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, una volta positivamente attestata, nel corso del giudizio di merito, l’avvenuta conclusione del contratto di compravendita tra le parti (e dunque il definitivo superamento della fase precontrattuale della formazione e della conclusione dell’accordo negoziale), tale accertamento non e’ suscettibile di contestazione, in sede di legittimita’, sulla base di una prospettata rilettura degli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio (e richiamati dinanzi alla Corte di cassazione), trattandosi di una valutazione che, in quanto diretta alla ricostruzione del significato delle evidenze probatorie dedotte, deve ritenersi istituzionalmente riservata ai compiti del solo giudice di merito;

che, con il sesto motivo, il ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 345 c.p.c., avendo il giudice d’appello accolto la domanda di controparte (proposta ai sensi dell’articolo 1385 c.c.) sulla base di un’arbitraria inversione della graduazione e del vincolo di subordinazione tra le domande proposte in primo grado, con il conseguente accoglimento di una domanda da ritenersi sostanzialmente “nuova”;

che il motivo e’ manifestamente infondato;

che, sul punto, osserva il Collegio come, avendo il giudice d’appello espressamente sottolineato l’avvenuta proposizione, in via riconvenzionale, da parte della societa’ convenuta in primo grado, in primo luogo della domanda di accertamento del proprio diritto di recedere dal contratto, con il conseguente diritto di trattenere la caparra (e, solo in via subordinata, l’adempimento del contratto o la pronuncia della relativa risoluzione), del tutto correttamente il tribunale ha accolto detta domanda riconvenzionale proposta in via principale dalla (OMISSIS) s.a.s., senza incorrere in alcuna arbitraria o indebita inversione della graduazione o del vincolo di subordinazione tra le domande proposte;

che, con il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 91 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente condannato l’odierno ricorrente al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, nonostante la reciprocita’ della soccombenza delle parti;

che il motivo e’ infondato;

che, al riguardo, nel pronunciare sul punto concernente la regolazione delle spese del giudizio, il giudice d’appello si e’ correttamente allineato al consolidato principio, affermato nella giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non puo’ essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole;

che, cio’ posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) delle altre cause legittimanti;

che, con l’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 342 c.p.c., per avere il tribunale trascurato di rilevare l’inammissibilita’ dell’appello in ragione della mancata indicazione delle parti appellate della sentenza di primo grado e delle modifiche alla stessa richieste, al di la’ della complessiva genericita’ dell’impugnazione proposta;

che la censura e’ manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come il giudice d’appello risulta aver individuato con sufficiente certezza il contenuto delle doglianze avanzate in sede d’appello e le parti della sentenza impugnata, pervenendo alla decisione nel merito del gravame sulla base di un’interpretazione dell’impugnazione proposta dalla societa’ convenuta sorretta da una motivazione del tutto corretta sul piano giuridico e pienamente congrua in termini logico-formali;

che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre alla condanna al pagamento del doppio contributo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.