le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ.; e pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo.
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Corte d’Appello Brescia, Sezione 1 civile Sentenza 18 febbraio 2019, n. 367
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli – Presidente
Dott. Maria Tulumello – Consigliere
Dott. Marialuisa Tezza – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1189/2016 promossa con atto di citazione notificato in data 13.07.2016 e posta in decisione all’udienza collegiale del 14/03/2018
da
(…), rappresentato e difeso dall’avv. RO.RO., elettivamente domiciliato nello studio della stessa in VIA (…) 24061 ALBANO SANT’ALESSANDRO, come da procura a margine dell’atto di citazione in appello in data 08.07.2016
APPELLANTE
contro
(…) S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. BE.EN., elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in VIA (…) 25100 BRESCIA, come da procura speciale in calce all’atto di citazione in appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 19.11.2015-14.01.2016 n. 89/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 24.06.2013, (…) conveniva in giudizio (…) SPA chiedendo il risarcimento dei danni tutti derivatigli a seguito del sinistro verificatosi in data 09.06.2012 quando, alla guida della propria autovettura (…), per effetto di piogge torrenziali, la strada che stava percorrendo si allagava costringendolo ad abbandonare il veicolo, con conseguenti danni al motore per i quali sosteneva un costo di Euro 7.597,57, oltre al fermo tecnico di 30 giorni.
L’attore invocava, all’uopo, la polizza RC Auto in essere con l’estensione di garanzia “Fenomeni Naturali” (clausola 56 del contratto sub doc. 2) che prevedeva il risarcimento dei danni al veicolo “in conseguenza di inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, grandine…”.
(…) SPA, in persona di (…) e (…), si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La prima udienza, a fronte dell’eccezione attorea circa la carenza dei poteri di rappresentanza in capo a N. e M., veniva rinviata al 07.01.2014 per la regolarizzazione della procura della società convenuta.
In detta udienza il Tribunale, dato atto che dall’ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta non risultava provato il potere di rappresentanza in capo a (…) e (…), assegnava termine sino al 28.02.2014 per la costituzione della persona a cui spettava il potere di rappresentanza della stessa e conseguente rinnovazione della procura.
Alla successiva udienza del 01.04.2014 il Tribunale, rilevato il persistente difetto di rappresentanza dei soggetti costituiti in giudizio per la convenuta e la conseguente nullità della procura, assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
All’udienza del 06.10.2016, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.
Il Tribunale di Bergamo con sentenza in data 19.11.2015-14.01.2016 n. 89/2016 respingeva la domanda proposta dall’attrice, condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta assicurazione.
In sintesi il Tribunale, dopo aver ritenuto pacifica la dinamica del sinistro e dei fatti di causa in quanto non contestati, escludeva che il fenomeno de quo, qualificabile come nubifragio, potesse rientrare negli eventi “naturali” indicati nell’art. 56; né l’attore aveva fornito prova in ordine alle trattative precontrattuali utile a superare l’univoco significato letterale ed a comprendere la volontà delle parti in ordine alle locuzioni ivi contenute.
Con atto di citazione notificato il 08.07.2016, (…) ha interposto appello avverso la citata decisione, chiedendone la totale riforma con l’accoglimento della domanda proposta in primo grado.
(…) S.P.A. si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All’esito della trattazione, su istanza dei procuratori delle parti, la causa è pervenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 14.03.2018 e la Corte ha assegnato i termini di legge per il deposito delle difese finali e si è riservata di deliberare dopo la scadenza dei termini stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(…) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 19.11.2015-14.01.2016 n. 89/2016 con due motivi di gravame, che possono essere come di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza per violazione ed errata applicazione dei canoni ermeneutici nell’interpretazione dell’art. 56 del contratto assicurativo R.C. auto. Sostiene l’appellante che l’art. 56 comprenderebbe tutti i “fenomeni naturali” e, pertanto, anche la “bomba d’acqua” che ha cagionato i danni de quibus; che i fenomeni naturali ivi elencati non sarebbero esaustivi rispetto a detta definizione generale; che il termine “inondazione”, definito dal Tribunale “allagamento di un’area da parte di una massa d’acqua causato da un fenomeno naturale”, calzerebbe a pennello con quanto avvenuto il 09.06.2012 quando, per effetto di una eccezionale precipitazione piovosa, una consistente massa d’acqua inondava alcune vie cittadine, tra cui quella percorsa da L.; che, trattandosi di un contratto (polizza assicurativa) “per adesione”, troverebbe applicazione l’art. 35 D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) secondo cui “in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore”; che il dubbio nascerebbe dal fatto che il nomen iuris generico di “Fenomeni naturali” comprenderebbe l’ipotesi di precipitazioni piovose di particolare violenza ed entità, e che la definizione di “inondazioni” sarebbe comprensiva anche del fenomeno delle “alluvioni”.
Con il secondo motivo l’appellante si duole della condanna alle spese di lite lamentandone l’erroneità in considerazione della mancata regolare costituzione della (…) Spa per nullità della procura.
Il primo motivo è fondato.
L’appellato non ha censurato la ricostruzione dei fatti siccome riportata nella sentenza gravata: è dunque pacifico che la sera del sinistro de quo una straordinaria massa d’acqua invadeva la via che L. stava percorrendo; fenomeno cagionato dalla fortissima precipitazione atmosferica (doc. 8 e 9 L.) con conseguente plausibile mancato regolare deflusso dell’acqua piovana nella rete fognaria.
La pioggia eccezionale ha pertanto cagionato l’accumulo dell’acqua nella strada percorsa dal L.. E’, quindi, del tutto plausibile ricondurre detto evento, nonchè il conseguente effetto, nell’ambito dei fenomeni naturali di cui all’art. 56 della polizza.
L’allagamento della strada è stato determinato dalla precipitazione atmosferica come effetto della sua azione diretta, esclusiva ed immediata, essendosi verificato nel corso dell’alluvione stessa.
Nel Vocabolario della Lingua Italiana Treccani il termine “alluvione” (dal lat. alluvio-onis, der. di alluere “bagnare”) significa “Inondazione, straripamento di acque di fiumi, di torrenti, o piovane; anche, il periodo di piogge violentissime che provoca tale fenomeno”; il termine “inondazione” (dal lat. tardo inundatio-onis, der. di inundare “inondare”) significa “L’atto, il fatto di inondare; allagamento di acque straripanti: il rapido scioglimento delle nevi, la pioggia insistente”.
Già l’interpretazione letterale ex art. 1362 c.c. porta, pertanto, a ritenere incluso nell’art. 56 il rischio de quo.
Inoltre il contratto inter partes è contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti, idest dall’assicurazione, e pertanto la regola di interpretazione di cui all’art. 1370 c.c. (interpretazione contro l’autore della clausola) impone che nel dubbio le clausole inserite in moduli o formulari, predisposte da uno dei contraenti, debbono essere interpretate a favore dell’altro.
Parimenti il D.Lgs. n. 206 del 2005 nell’art. 35 (“Forma e interpretazione”) prevede non solo che “1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile” ma anche che “2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore”.
E dunque, anche sotto tale profilo, l’ambiguità – invero insussistente – del testo letterale si risolve a favore dell’appellante in conformità del costante orientamento della Suprema Corte: “le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ.; e pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo” (Cass. n. 866 del 17/01/2008; n. 668/2016, n. 19299/2016, n. 17020/2015).
Ne consegue la fondatezza della domanda di risarcimento del danno. Al fine della liquidazione, in punto di quantum rileva la spesa per la riparazione pari ad Euro 7.597,57, richiamata dal Tribunale quale circostanza di fatto pacifica e tale rimasta – in assenza della benchè minima contestazione – nel presente grado.
Va, invece, escluso il danno da fermo tecnico in conformità all’orientamento più recente della Corte di Cassazione, al quale il Collegio ritiene di aderire: “l’indisponibilità d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo” (Cass. n. 20620/2015, n. 13718/2017). L. non ha fornito detta prova.
Il secondo motivo resta assorbito.
Concludendo, in considerazione di quanto fin qui esposto, l’appello proposto da L. va accolto e, per l’effetto, l’assicurazione va condannata a risarcire allo stesso l’importo di Euro 7.597,57.
Poiché il debito dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato costituisce un debito di valore (Cass. n. 15868/2015 e n. 10488/209), detto importo deve essere rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il 09.06.2012, data del sinistro, e la liquidazione effettuata con la presente sentenza, oltre interessi legali al saldo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore da Euro 5.201,00 sino ad Euro 26.000,00), siccome integrato con D.M. n. 37 del 2018.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l’appello proposto da (…) avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 19.11.2015-14.01.2016 n. 89/2016, che riforma e, per l’effetto,
2) condanna (…) S.P.A. a risarcire a (…) il danno liquidato in Euro 7.597,57, oltre rivalutazione ed interessi legali, da calcolarsi su detto importo anno per anno rivalutato, dal 09.06.2012 sino alla data della presente sentenza, ed al pagamento degli interessi legali dalla pronuncia al saldo sulla somma come sopra complessivamente determinata,
3) condanna (…) S.P.A. alla rifusione in favore di (…) delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed Euro 1.620,00 per la fase decisionale, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta), e quanto al secondo grado in Euro 1.080,00 per la fase di studio, Euro 877,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.820,00 per la fase decisionale, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta).
Così deciso in Brescia il 13 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.