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L’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’articolo 1350 c.c., non riguarda infatti il comodato immobiliare, che puo’ essere provato anche per testi e per presunzioni.
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Il contratto di comodato
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 20 marzo 2017, n. 7088
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25782-2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Nonche’ da:
(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL PARROCO LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 457/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 27 aprile 2012 e notificata il 2 agosto 2012, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 132 del 2008 e nei confronti della (OMISSIS).
1.1. Nel 2003 la (OMISSIS), nominata erede universale di (OMISSIS) deceduta nel (OMISSIS), aveva agito per ottenere il rilascio del terreno censito al foglio (OMISSIS) del N.C.T del Comune di (OMISSIS), facente parte dei beni relitti, che risultava detenuto in comodato gratuito da (OMISSIS). Il convenuto aveva eccepito l’usucapione e successivamente aveva instaurato autonomo giudizio per l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprieta’ del terreno in forza del possesso ultraventennale.
1.2. Il Tribunale, decidendo sulle cause riunite, aveva rigettato la domanda di usucapione e accolto la domanda di rilascio del terreno.
2. La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando mancava la prova di atti di interversione nel possesso.
3. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. La (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e’ infondato.
1.1. Con il primo motivo e’ dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 1141, 1803, 2697, 2727 e 2729 c.c. nonche’ vizio di motivazione, e si contesta l’erroneo riparto dell’onere della prova e la valutazione complessiva del quadro probatorio effettuata dalla Corte d’appello. In assunto del ricorrente, non era superata la presunzione di possesso del terreno giacche’ la (OMISSIS) non aveva dimostrato che la relazione dei (OMISSIS) con il terreno fosse iniziata come detenzione, in forza di comodato senza determinazione di durata. La Corte d’appello aveva ricavato tale convinzione dalle dichiarazioni testimoniali, peraltro non univoche, rese da persone che non avevano avuto conoscenza diretta dei fatti, mentre aveva trascurato di considerare quanto dichiarato dalla teste (OMISSIS), escussa nel giudizio di appello.
2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 1803 c.c. e vizio di motivazione, e si contesta la ritenuta esistenza del contratto di comodato sotto il profilo della carenza di prova della consegna del terreno, essendo emerso che le sigg.re (OMISSIS) prima, e la loro nipote (OMISSIS) poi, non ebbero mai la disponibilita’ materiale del terreno. La Corte d’appello aveva omesso di esaminare e dare conto di tutti gli elementi di prova, quali le numerose testimonianze e il documenti prodotti, dai quali era emerso che le sigg.re (OMISSIS) si erano completamente disinteressate di quel terreno, che nel 1960 si presentava incolto e in stato di abbandono quando (OMISSIS) e sua moglie avevano iniziato a coltivarlo.
2.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto censurano sia pure sotto diversi profili la valutazione del quadro probatorio, sono infondate.
2.2. La Corte territoriale non e’ incorsa in errore nell’avere desunto l’esistenza del comodato dalle prove testimoniali. L’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’articolo 1350 c.c., non riguarda infatti il comodato immobiliare, che puo’ essere provato anche per testi e per presunzioni (ex plurimis, Cass. 03/04/2008, n. 8548).
2.3. Quanto alla valutazione delle prove, si richiama il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui spetta solamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa e dare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova.
Il sindacato di legittimita’ e’ ammissibile, pertanto, solo sotto il profilo del vizio di motivazione, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui alla prova e’ attribuita una valenza legale (ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394), ed e’ limitato al controllo di congruita’ degli argomenti utilizzati dal giudice di merito.
2.4. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ricostruito il fatto sulla base dei riscontri probatori, evidenziando che le dichiarazioni testimoniali dimostravano che la relazione dei (OMISSIS) con la res era iniziata come detenzione ed ha poi rilevato, decisivamente, che non era stata data la prova di atti di interversione. Non emergono profili di incongruita’ della motivazione, ne’ si puo’ dubitare che l’onere di provare l’interversione incombesse sulla parte che invocava l’effetto acquisitivo del possesso, e percio’ sul sig. (OMISSIS).
2.5. Risulta privo di fondamento il richiamo alla presunzione di possesso utile all’usucapione, di cui all’articolo 1141 c.c..
La presunzione non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore – come nella specie, un contratto di comodato – poiche’ in tal caso l’attivita’ del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario puo’ mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo a provare, con il compimento di attivita’ materiali, il possesso in opposizione al proprietario concedente (ex plurimis, Cass. 14/10/2014, n. 21690).
3. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2943 c.c. e vizio di motivazione, e si contesta la rilevanza attribuita dalla Corte d’appello ad atti e comportamenti delle sigg.re (OMISSIS) sulla fattispecie acquisitiva. In assenza di materiale disponibilita’ dell’immobile, dovevano ritenersi ininfluenti sia i passaggi di proprieta’ avvenuti per via successoria e con gli atti di divisione intervenuti tra gli eredi (OMISSIS), sia i pagamenti di utenze di cui peraltro la Parrocchia non aveva dato prova documentale ma solo per testimoni, sia infine la circostanza che le intestatarie del terreno avessero continuato a pagare gli oneri fiscali.
3.1. La doglianza e’ infondata.
Nella ricostruzione dei fatti la Corte d’appello ha valorizzato i comportamenti ascrivibili ai proprietari del terreno, in taluni casi costituiti da atti dispositivi, traendo la conferma che il rapporto tra i (OMISSIS) e il terreno era rimasto nella situazione originaria, di detenzione per comodato, come risultava dalle dichiarazioni testimoniali. Risulta, pertanto, priva di pertinenza la denunciata violazione dell’articolo 2943 c.c. in materia di interruzione della prescrizione.
4. Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito nel rigetto del ricorso principale.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.