nei casi in cui la destinazione dell’immobile oggetto del contratto di comodato sia diretta ad assicurare le esigenze del nucleo familiare e in esso si svolga la continuità delle relazioni domestiche, si profila l’incompatibilità con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza. Per effetto della concorde volontà delle parti si configura, infatti, un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari, idoneo a conferire all’uso cui la cosa è destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende. Spetta al comodatario l’onere di provare la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato “per relationem” e, dunque, l’avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all’uso familiare. 

Tribunale|Torino|Sezione 8|Civile|Sentenza|22 giugno 2022| n. 2582

Data udienza 10 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE OTTAVA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 14728/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi

TRA

(…) (c.f. (…)), in qualità di “trustee” del trust “trust (…)” (c.f. (…)), con sede in (…) rappresentato e difeso dall’avv. (…) e domiciliato presso il suo studio di Savona, Via (…).

RICORRENTE

E

Il sig. (…) (c.f. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. (…)e domiciliato presso il suo studio di Trofarello (TO), Via (…).

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza e domanda:

1) accertare e dichiarare la cessazione del Contratto di comodato ai sensi dell’art. 1803 c.c. datato 30 ottobre 2009 e registrato in data 13 novembre 2009 (doc. 3);

2) per l’effetto, condannare il signor (…) all’immediato rilascio dell’appartamento sito in Trofarello, alla Via (…) e relativi accessori e spazi comuni della palazzina;

3) accertare e dichiarare l’inadempimento alla liberazione dell’immobile in capo al comodatario signor (…) e la conseguente maturazione di una penale pari, alla data del 13 maggio 2022, in complessivi Euro 56.030,00 o la somma meglio vista e ritenuta;

4) conseguentemente condannare il signor (…) al pagamento, in favore del “Trust (…)” (c.f. di Euro 56.030,00, o la somma meglio vista e ritenuta, a titolo di penale sino al 13 maggio 2022 nonché al pagamento delle successive penali maturande sino alla liberazione dell’immobile;

5) con vittoria di spese legali e compensi, oltre alle spese generali ed oneri di legge”

Parte convenuta

Voglia l’Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis

In via pregiudiziale in rito

Accertare che il ricorrente non ha proceduto a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria in materia di comodato ex art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010, e per gli effetti Dichiarare improcedibile il ricorso ex adverso proposto, con ogni consequenziale statuizione ai sensi di legge.

In via preliminare e incidentale

Accertare e dichiarare la nullità dell’atto istitutivo del Trust (…) per i motivi sopra esposti, e per gli effetti Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente trustee sig. (…) e per gli effetti

Respingere le domande ex adverso proposte, con ogni consequenziale statuizione ai sensi di legge.

In via principale nel merito

Nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudicante ritenga sussistente la legittimazione attiva del ricorrente

Accertare che la durata del contratto di comodato oggetto del contendere risulta determinata dall’uso a cui la cosa è stata destinata (“vivere con la propria famiglia”) Accertare che il ricorrente non ha adempiuto al proprio onere probatorio ex art. 1809 comma 2 cod. civ. (‘urgente e impreveduto bisogno’) e per gli effetti

Respingere le domande di parte ricorrente, con ogni consequenziale statuizione ex lege In via subordinata e nel merito

Accertare e dichiarare la nullità e inefficacia della comunicazione del 29.11.2019 (doc. 4 parte ricorrente) per i motivi sopra esposti, e per gli effetti

Accertare, anche ai fini della determinazione di una somma eventualmente dovuta dal resistente a titolo di penale ex contractu, il corretto dies della richiesta di restituzione dell’immobile oggetto di comodato al resistente (in ogni caso, da determinarsi in una data successiva alla modifica del beneficiario del trust avvenuta il 3.2.2021, per i motivi sopra esposti).

In ogni caso, ridurre a equità ex art. 1384 c.c. l’importo della clausola penale di cui al contratto di comodato oggetto del contendere, nella misura di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nella restituzione o altra ritenuta di giustizia.

Limitare la condanna del resistente a quanto ritenuto di giustizia dall’Ill.mo Giudicante, nonché

In ogni caso, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto (artt. 1175 – 1375 c.c.), fissare un termine ex art. 1183 comma 1 c.c. a favore del resistente (non inferiore a 6 mesi) per consentire al medesimo di sgomberare i locali e trovare idonea sistemazione abitativa per sé e per la propria famiglia, in considerazione altresì della presenza di n. 2 minori (su tale potere del Giudice, cfr. Cass. n. 4921/88). In ogni caso

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, indicare a testi e con ogni e più ampia facoltà ai sensi di legge.

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (…) in qualità di Trustee del “Trust (…) esponeva di essere stato nominato Trustee con atto costitutivo rogito Notaio (…) e che, tra i beni rientranti nel Trust, vi era l’appartamento sito in (…) concesso in comodato d’uso al signor (…) con contratto del 30 ottobre 2009, registrato in data 13 novembre 2009. Il ricorrente affermava di aver chiesto, con lettera raccomandata del 29 novembre 2019, la restituzione del predetto immobile entro 30 giorni, e che, nonostante reiterati solleciti, il signor (…) non aveva riconsegnato l’appartamento. Inoltre, il ricorrente sosteneva che il contratto di comodato prevede una penale in capo al comodatario pari a euro 65,00 per ogni giorno di ritardo nella liberazione dell’immobile e che per tale ragione il trust aveva maturato un credito nei confronti del signor (…) alla data del 9 luglio 2021, pari ad Euro 36.010,00 e alla data del 13 maggio 2022 pari a euro 56.030,00.

Esponeva ancora che, a seguito di una serie di modifiche del trust, di cui l’ultima intervenuta il 3 febbraio 2021 con atto ricevuto dal Notaio (…) registrato in data 17.02.2021, era stato nominato quale unico beneficiario dello stesso (…) in luogo della precedente beneficiaria (…) figlia del sig. (…). Si costituiva il convenuto, con comparsa di costituzione risposta del 25 ottobre 2021, e replicava eccependo la destinazione dell’immobile oggetto del comodato, per espressa previsione di quest’ultimo, alla vita familiare del convenuto (art. 1.3 “il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: vivere con la propria famiglia “) e sostenendo che, per tale ragione, doveva trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 1809, co. 2 c.c.

Inoltre, il convenuto evidenziava come, al momento dell’invio della comunicazione per il rilascio dell’immobile da parte del ricorrente, tra i beneficiari del trust vi fosse (…) figlia del sig. (…) minorenne e convivente con i genitori nel suddetto appartamento di (…). Tale circostanza avrebbe comportato la nullità e l’inefficacia della comunicazione del ricorrente in quanto contraria alle disposizioni del trust che impedivano azioni che determinassero grave nocumento per i beneficiari (artt. 7,8,9 doc. 9). A tale rilievo, mosso dal convenuto con comunicazione del 19.12.2019, non era seguita alcuna replica del ricorrente né alcuna intimazione al rilascio dell’immobile successiva alla prima.

Senza necessità di svolgere attività istruttoria, esaurita la mediazione obbligatoria, all’udienza del 10.06.2022 le parti discutevano la causa ex art. 429 c.p.c. dopo il deposito di note conclusive.

2. La domanda di accertamento e di dichiarazione della cessazione degli effetti del contratto di comodato deve essere respinta.

Secondo la ricostruzione attorea il contratto di comodato stipulato in data 30 ottobre 2009 con il sig. (…) sarebbe qualificabile come comodato c.d. precario, ossia connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa, con facoltà del comodante di richiedere al comodatario il rilascio ad nutum del bene oggetto del contratto. Invece, il contratto dedotto nel presente giudizio è qualificabile come comodato ex art. 1809 co.1 c.c., ossia come destinato a consentire che il comodatario si serva del bene per un uso specifico. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, co. 2 c.c.).

Nel caso all’esame del giudice, tale destinazione è indicata nel contratto stesso, nella parte in cui prevede che “il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: vivere con la propria famiglia ” (art. 1.3 doc. 3 parte ricorrente).

Per giurisprudenza consolidata nei casi in cui la destinazione dell’immobile oggetto del contratto di comodato sia diretta ad assicurare le esigenze del nucleo familiare e in esso si svolga la continuità delle relazioni domestiche, si profila l’incompatibilità con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza. Per effetto della concorde volontà delle parti si configura, infatti, un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari, idoneo a conferire all’uso cui la cosa è destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende (vd. sul punto Cass, SS.UU., 29/09/2014, n. 20448 sebbene pronunciata in materia di separazione dei coniugi e assegnazione della casa coniugale).

Spetta al comodatario l’onere di provare la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato “per relationem” e, dunque, l’avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all’uso familiare.

Mentre la destinazione dell’immobile alle esigenze della famiglia del convenuto risulta dalla stessa previsione contrattuale (art 1.3) il ricorrente non ha provato che la famiglia di (…) non abbia più necessità di godere dell’abitazione concessa in comodato. Neppure ha provato, ai sensi dell’art 1809 co 2 c.c., che sia sopravvenuto un bisogno imprevisto e urgente del comodante.

Tale non può essere il mero cambio di destinatario di beneficiario del trust in costanza di rapporto avvenuto il 3 febbraio 2021 con atto ricevuto dal Notaio (…) e registrato in data 17.02.2021, quando era stato nominato quale unico beneficiario (…) in luogo della precedente beneficiaria (…), figlia del sig. (…). Infatti, non è neppure allegato il ricorrere di un bisogno imprevisto e urgente che comporti la necessità della restituzione dell’immobile.

Per questi motivi la domanda di parte ricorrente va respinta e, in applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida si ritengono assorbite le ulteriori e diverse domande formulate dalle parti (Cass. nn. 1828/18 e 5264/2015).

3. Le spese sono poste a carico del ricorrente soccombente e sono liquidate ex DM n. 55/2014 ai valori prossimi ai minimi dello scaglione indeterminato basso, considerata la natura documentale della causa e la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non svolta e con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario (così corretto il dispositivo letto in udienza).

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) Respinge le domande di parte ricorrente;

2) Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte convenuta le spese di lite che liquida per l’intero in euro 3000,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1000,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15% IVA e CPA ed accessori con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario;

3) indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all’udienza del 10 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2022.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.