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“E’ configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che percio’ debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessita’ di forma scritta ad substantiam”.
“L’onere della forma scritta nei contratti previsto dall’articolo 1350 c.c. non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale puo’ essere provato per testi e per presunzioni”.
“Nell’ipotesi di comodato a termine, quale e’ quello di un immobile per tutta la vita del comodatario, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante”.
Per ulteriori approfondimenti in merito ai contratti di comodato e locazione si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di comodato
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 3 aprile 2008, n. 8548
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA. PA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 16, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA VELLETRI, difesa dagli avvocati CHILLEMI NUNZIO, FRANCO BRACCIALE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MA. NI., MA. GI., RI. FI., elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA CIOTOLA, difesi dagli avvocati PALAZZO VIRGINIO, IMMACOLATA NOLA, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 988/03 del Tribunale di LATINA, prima sezione, emessa il 17/02/03, depositata il 29/07/03, R.G. 4428/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/08 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l’Avvocato Franco BRACCIALE;
udito l’Avvocato Stefano COEN (per delega Avv. Immacolata NOLA, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14.12.1998 Ma.Ni., Ma.Gi. e Ri.Fi. proponevano appello davanti al tribunale di Latina avverso la sentenza n. 68/1998, con cui il pretore di Fondi aveva rigettato la domanda di rilascio di un appartamento sito in (OMESSO), avanzata dagli appellanti nei confronti della rispettiva zia e cognata Ma.Pa..
Il Tribunale, con sentenza depositata il 2 9.7.2003, in riforma dell’appellata sentenza, accoglieva la domanda e condannava Ma. Pa. al rilascio in favore degli appellanti dell’appartamento in questione.
Riteneva il Tribunale che, con la scrittura privata intervenuta tra i fratelli Vi., Do. e Ma.Be. (quest’ultimo dante causa degli attori), in data 1.12.1968, con la quale essi dividevano un bene comune, i predetti disponevano che la madre e la sorella (finche nubile) avevano il diritto di abitazione “vita natural durante” in due stanze e contiguo bagno; che tanto integrava una donazione del diritto reale di abitazione e, quindi, nulla per difetto di forma, mancando l’atto pubblico, con la presenza di testi.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ma. Pa., che ha anche presentato memoria.
Resistono con controricorso Ma. Ni., Ma. Gi. e Ri. Fi..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che il giudice di appello ha omesso di motivare in merito alla prospettazione del contratto in questione come di comodato per l’intera vita della comodataria, pur sollevata nella fase di merito.
2. Con secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’articolo 1803 e segg. c.c..
Secondo la ricorrente nella fattispecie non si trattava di una donazione del diritto di abitazione, bensi’ del comodato dell’appartamento perche’ esso fosse adibito ad abitazione per tutta la vita della comodataria, con la conseguenza che non era necessaria la forma scritta e che gli eredi del comodante dovevano rispettare il termine di scadenza del comodato, costituito dalla fine della vita della comodataria.
3.1. I due suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.
Invero, il contratto di comodato e’ definito legislativamente all’articolo 1803 cod. civ. come il contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinche’ se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Sulla base di questa definizione, la dottrina ha posto in evidenza tre fondamentali requisiti del comodato: la realta’, l’unilateralita’, la gratuita’.
E’ dato rilevare che, nel caso di specie, sussistono certamente i primi due requisiti, atteso che non e’ stato contestato che vi fu la consegna dell’appartamento dal comodante alla comodataria. Per quanto attiene al requisito dell’unilateralita’, e’ pacifico che la comodataria soltanto abbia assunto gli obblighi di custodire e conservare (articolo 1804 c.c.), nonche’ di restituire (articolo 1809 c.c.) l’appartamento consegnatole al termine della durata del contratto, che, nel caso di specie, ha la particolarita’ di avere la durata stessa della vita della beneficiarla.
3.2. Quanto alla gratuita’, pacifica nella fattispecie, va solo precisato che il negozio gratuito non necessariamente nasconde un atto di liberalita’.
Invero, come altre volte ritenuto da questa Corte, oggetto del rapporto di comodato puo’ ben essere anche la concessione gratuita di un’abitazione per lungo tempo o finche’ viva il concessionario (Cass. n. 1384 del 1957; n. 1018 del 1976; n. 511 del 1978; n. 3834 del 1980; n. 11620 del 1990; n. 9909 del 1998). La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario e’ un contratto a termine, di cui e’ certo l’an ed incerto il quando.
Nell’ipotesi di comodato a termine – anche se di lunga durata – stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (v. in tal senso, con riferimento ad ipotesi di comodato destinato a protrarsi per tutta la durata della vita del comodatario, Cass. 3/11/2004, n. 21059; Cass. 17 giugno 1980, n. 3834 e Cass. 4 dicembre 1990, n. 11620, e, con riferimento ad ipotesi di comodato comunque a termine, Cass. 12 settembre 1968, n. 2927; Cass. 10 aprile 1970, n. 986; Cass. 20 marzo 1976, n. 1018; Cass. 17 giugno 1980, n. 3834).
Questo orientamento, che trova consenso nella prevalente dottrina, e’ da condividere, con la precisazione che gli eredi del comodante hanno pur sempre diritto – come lo aveva il comodante – di recedere dal contratto nelle ipotesi contemplate nell’articolo 1804 c.c., comma 3, articolo 1811 c.c. e articolo 1809 c.c., comma 2.
Non possono considerasi contrarie a questo orientamento nonostante la formulazione della massima ed un inciso peraltro non decisivo nell’economia della decisione – Cass. 19 aprile 1991, n. 4258, che e’ stata emessa in una causa nella quale si discuteva di un comodato precario e, quindi, senza fissazione di un termine, con riferimento al quale gli eredi – cosi’ come del resto il comodante – possono recedere dal contratto in ogni momento; ne’ Cass. 24 settembre 1979, n. 4920, anch’essa resa in una causa avente ad oggetto un comodato precario; ne, infine, Cass. 17 dicembre 1993, n. 12505, che si limita a richiamare le sentenze n. 4258 del 1991 e n. 4920 del 1979, soltanto al fine di ritenerle inapplicabili alla fattispecie esaminata.
Completamente priva di base normativa e’ la tesi dei resistenti, secondo cui, fondandosi il comodato sulla fiducia delle parti interessate, esso si estingue con la morte del comodante. La prospettata natura di contratto fondato sull'”intuitus personae” (peraltro in prospettiva bilaterale) non ha alcun aggancio normativo, ne’ ne indicano i resistenti.
3.3. Quanto alla forma di tale contratto di comodato, va osservato che e’ giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (Cass. 4/12/1990, n. 11620; Cass. 13/10/73 n. 2591; Cass. 20/3/76 n. 1018; Cass. 25/6/77 n. 2732; Cass. 23/2/81 n. 1083;) che l’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’articolo 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale come nel caso di specie.
Ne consegue che la prova di esso puo’ essere data per testi ed anche per presunzioni, in quanto dalla legge non e’ prescritta alcuna forma particolare.
3.4. Va, infine, rilevato con riguardo alla fattispecie in esame, che, in presenza dell’intento empirico dei tre fratelli di concedere un alloggio alla madre ed alla sorella nubile per tutta la restante vita, ove anche il contratto posto in essere sia stato di donazione del diritto di abitazione, con conseguente nullita’ dello stesso per difetto di forma, a norma dell’articolo 1424 c.c. si verificherebbe la conversione di questo nel contratto di comodato “vita natural durante”.
4. Pertanto, in accoglimento dei motivi di ricorso, va cassata l’impugnata sentenza che non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e la causa va rinviata, anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma, che si uniformera’ ai seguenti principi di diritto:
“E’ configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che percio’ debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessita’ di forma scritta ad substantiam”.
“L’onere della forma scritta nei contratti previsto dall’articolo 1350 c.c. non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale puo’ essere provato per testi e per presunzioni”.
“Nell’ipotesi di comodato a termine, quale e’ quello di un immobile per tutta la vita del comodatario, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma.