se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione,. nè legale nè giudiziale; la compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c., o dall’art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c..
Tribunale Taranto, Sezione 3 civile Sentenza 5 giugno 2018, n. 1548
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice dott. Marcello Maggi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4464/2016 r.g.
TRA
(…) in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in (…) – rappresentata e difesa dall’avv. Da.Fa.;
– OPPONENTE –
E
(…) s.r.l. in liquidazione volontaria ed in concordato preventivo con sede in (…) della C. (A.) in persona del liquidatore giudiziale dott. (…) – rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Vi.;
– OPPOSTO –
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15-5-2016 la (…) ha proposto opposizione avverso il precetto speditole il 29-3-2016 e ritirato il 24-4-2016, su richiesta della (…) s.r.l. in liquidazione per il pagamento della somma di Euro 27881,72 in forza di otto vaglia cambiari protestati dell’importo di Euro 2600 ciascuno, con scadenze mensili dal 20-1-2012 al 20-9-2012 emessi dalla stessa opponente in favore di (…) s.p.a., precedente denominazione dell’intimante. Ha dedotto a sostegno l’opponente: che con contratto del 25-11-2009 aveva acquistato da (…) s.p.a. l’autocarro (…) tg.(…) completo di autopompa (…), al prezzo complessivo di Euro 80.000 oltre iva; che gli accordi iniziali avevano previsto il pagamento del prezzo mediante la consegna di dodici effetti cambiari dell’importo di Euro 2600 ciascuno e di un ulteriore effetto di Euro 74.800; che i dodici vaglia cambiari erano stati regolarmente incassati, mentre l’effetto di Euro 74.800, maggiorato di interessi e spese per complessivi Euro 87.170, era stato scorporato ulteriormente mediante dodici effetti dell’importo di Euro 2600 ciascuno per complessivi Euro 31.200,un effetto cambiario di Euro 6970, con scadenza al 20-5-2011, e sette effetti cambiari di Euro 7000 ciascuno con scadenze mensili dal 20-6-2011 al 20-12-2011; che il 31-5-2011 in forza di ulteriore accordo scritto i sette effetti cambiari di Euro 7000 ciascuno e quello di Euro 6970 erano stati rinegoziati e sostituiti con 22 pagherò cambiari di Euro 2600 ciascuno con scadenza mensile a partire dal 20-1-2012; che in occasione della consegna di tali ultimi effetti (…) non aveva restituito quelli da Euro 7000 ed Euro 6970, in quanto in precedenza posti all’incasso presso (…), impegnandosi però contestualmente ad effettuare un bonifico mensile a copertura di pari importo sul conto corrente di (…) s.a.s. presso cui erano stati domiciliati i pagamenti dei predetti titoli; che seppure con ritardo (…) aveva provveduto a bonificare gli importi relativi all’effetto di Euro 6970 in scadenza al 20-5-2011 ed a quelli di Euro 7000 in scadenza al 20-6-2011,20-7-2011 e 20-8-2011 che erano stati restituiti dalla Banca; che stante il sistematico ritardo nella esecuzione dei bonifici (…) s.a.s. aveva diffidato (…) a restituire i residui effetti ,ma quest’ultima non solo non vi aveva provveduto,ma non aveva neanche effettuato i bonifici a copertura,tanto che i vaglia cambiari di Euro 7000 in scadenza al 20-9-2011, 20-10-2011,20-11-2011 e 20-12-2011 erano stati protestati in quanto (…) non aveva effettuato i bonifici a copertura; che la segnalazione di (…) s.a.s. nel registro dei protesti aveva comportato l’impossibilità di proseguire il pagamento degli effetti cambiari di Euro 2600 rinegoziati e regolarmente pagati sino alla scadenza di ottobre 2011,e la B.S. aveva interrotto la domiciliazione degli effetti cambiari;che appena un mese dopo (…) aveva mutato denominazione sociale ed era stata messa in liquidazione ed in seguito, il 5-4-2012, posta in concordato preventivo; che a seguito di tali vicende (…) s.a.s. aveva diffidato (…) ed il suo amministratore R.L. a risarcire tutti i danni patiti per effetto dei comportamenti illeciti di cui innanzi senza alcun riscontro;che con atto del 21-9-2012 essa opponente aveva citato in giudizio (…) in liquidazione dinanzi al Tribunale di Arezzo,al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’illegittimo ed indebito incasso dei pagherò cambiari;che il Tribunale di Arezzo con sentenza del 15-12-2015 aveva dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria senza entrare nel merito; che il successivo 29-3-2016 era stato spedito il precetto per il pagamento della somma di Euro 27881,72 in forza di otto vaglia cambiari protestati dell’importo di Euro 2600 ciascuno con scadenze mensili dal 20-1-2012 al 20-9-2012,i quali erano i titoli consegnati in esecuzione dell’Acc. del 31 maggio 2011 in sostituzione di quelli poi indebitamente protestati, e costituivano parte del prezzo relativo alla vendita dell’autocarro IVECO tg.(…). Ha eccepito su tali presupposti la (…) s.a.s. la prescrizione annuale dell’azione cambiaria ex art.94 comma 2 l.camb. richiamato dall’art.102 l. camb. in tema di vaglia cambiario, decorrente dalla data di ciascuno dei protesti dei titoli azionati effettuati in periodo compreso dal 24-1-2012 al 24-9-2012 o, quanto meno, la prescrizione triennale ex art.94 comma 2 cit., decorrente dalla scadenza di ciascun titolo e non interrotta da alcun atto di costituzione in mora. Inoltre l’opponente ha evidenziato spettarle per effetto del comportamento inadempiente della (…) s.r.l. agli accordi presi in occasione del rinnovo del 31-5-2011, risarcimento dei danni – di importo maggiore rispetto a quello oggetto del precetto – scaturenti dalla mancata restituzione o rimborso di quattro cambiali scadute rispettivamente il 20-9-2011,20-10-2011,20-11-2011 e 20-12-2011 per Euro 7000 ciascuno,dalla revoca di linee di credito da parte della U. s.p.a. e di altri istituti bancari,dalla lesione dell’onore, reputazione, immagine ed affidabilità commerciale derivati alla (…) s.a.s. dalla illegittima segnalazione nei registri dei protesti,la quale aveva anche cagionato un calo dei ricavi nelle vendite. Ha ancora evidenziato l’opponente che ove si fossero ritenuti dovuti gli importi portati dalle cambiali, i maggiori crediti risarcitori dovevano essere posti in compensazione con quelli vantati dall’intimante, non essendo necessario ex art.1243 c.c. il requisito di certezza degli stessi, come stabilito da Cass. 23573-2013. L’opponente ha chiesto quindi accertarsi l’intervenuta prescrizione dell’azione cambiaria con conseguente nullità ed inefficacia dell’opposto precetto;in via riconvenzionale ha chiesto che, accertata la compensazione parziale tra credito precettato e maggior credito risarcitorio,sia dichiarato che (…) s.a.s. nulla deve a (…) s.r.l., con conseguente nullità ed inefficacia dell’opposto precetto, e con vittoria di spese di lite. L’opposta si è costituita instando per il rigetto della opposizione e della “domanda giudiziale riconvenzionale” di compensazione parziale dei crediti azionati in quanto infondate.
L’opposizione non può essere accolta. Da quanto documentato, o comunque non controverso,si ricava che con contratto del 25-11-2009 (…) s.a.s. acquistò da (…) s.p.a. l’autocarro IVECO tg.(…) completo di autopompa C. al prezzo complessivo di Euro 80.000 oltre iva; gli accordi iniziali avevano previsto il pagamento del prezzo mediante la consegna di dodici effetti cambiari dell’importo di Euro 2600 ciascuno ,e di un ulteriore effetto di Euro 74.800. In seguito(doc. 3 convenuto) con Acc. del 30 dicembre 2010, le parti convennero il rilascio da parte dell’acquirente ,in sostituzione dell’originario effetto di Euro 78400, di dodici effetti cambiari dell’importo di Euro 2600 ciascuno per complessivi Euro 31.200,di un effetto cambiario di Euro 6970, con scadenza al 20-5-2011 ,di sette effetti cambiari di Euro 7000 ciascuno con scadenze mensili dal 20-6-2011 al 20-12-2011. Con Acc. del 31 maggio 2011(doc.4 opposta) le parti stabilirono che l’effetto cambiario di Euro 6970, con scadenza al 20-5-2011 ed i sette effetti cambiari di Euro 7000 con scadenze mensili dal 20-6-2011 al 20-12-2011, sarebbero stati sostituiti da 22 cambiali da Euro 2600 ciascuna con scadenze mensili a partire dal 20-1-2012. Non è stato contestato che in occasione di tale ultimo rinnovo non fossero stati restituiti a (…) s.a.s. l’effetto cambiario di Euro 6970 ed i sette effetti cambiari di Euro 7000 in quanto in precedenza posti all’incasso presso (…), che pertanto (…) s.p.a. avesse fornito la provvista per il pagamento di alcuni di tali titoli,e che tuttavia ciò non avesse fatto per quelli da Euro 7000 ciascuno con scadenze da settembre a dicembre 2011,i quali erano stati protestati. In seguito, (…) fu trasformata in (…) s.p.a. e poi s.r.l., deliberando la propria liquidazione volontaria(delibera iscritta il 21-12-2011) e poi venendo ammessa alla procedura di concordato preventivo nell’aprile 2012.
Il precetto in questa sede opposto è stato intimato – come è stato dedotto dalla stessa opponente e non contestato – per il pagamento di parte del prezzo residuo di vendita dell’autocarro IVECO tg.(…) portato da otto vaglia cambiari protestati dell’importo di Euro 2600 ciascuno, con scadenze mensili dal 20-1-2012 al 20-9-2012 (esclusa la scadenza di luglio) rilasciati da (…) s.a.s. ad (…) s.p.a. in esecuzione dell’Acc. del 31 maggio 2011. Il rilascio delle cambiali fa presumere l’esistenza del credito azionato mediante l’opposto precetto, in assenza di prova di adempimento da parte dell’emittente (…) s.a.s..
Ha dedotto tuttavia l’opponente l’inesistenza del potere di agire in executivi di (…) sulla scorta dei predetti titoli, sotto due profili: a)la prescrizione annuale dell’azione cambiaria ex art.94 comma 2 l camb. con decorrenza dalla data di ciascun protesto,o triennale ai sensi del primo comma della norma;
b) l’estinzione per compensazione del credito di pagamento di parte del prezzo di vendita portato dalle cambiali, con un controcredito di maggiore importo per risarcimento dei danni già azionato da (…) s.a.s. nei confronti di (…) con citazione del 21-9-2012 dinanzi al Tribunale di Arezzo , in tesi derivante da illegittimo incasso di quattro dei pagherò cambiari da Euro 7000 che avrebbero dovuto essere restituiti in forza dell’Acc. del 31 maggio 2011, e comunque dal protesto di quei titoli.
L’eccezione di prescrizione dell’azione cambiaria è infondata. Va chiarito che non è applicabile al rapporto tra emittente i vaglia cambiari (la (…) s.a.s.) e prenditore dello stesso(la (…) s.p.a., poi (…) s.r.l. ) il termine di prescrizione annuale di cui al comma secondo dell’art.94 comma 2 l.camb.. Quest’ultima norma disciplina l’azione cambiaria di regresso contro i giranti o il traente, laddove invece quella esperibile dal prenditore del vaglia nei confronti dell’emittente è azione contro un obbligato in via diretta, regolata dal primo comma della norma da ultimo citata,e con termine di prescrizione triennale(Cassazione civile, sez. I, 24/5/1991, n. 5885 -Trib. Napoli 28-6-1996 in Banca Borsa e Titoli di credito 97,II,337). Ed infatti l’art.102 l.camb. dichiara applicabile al vaglia cambiario la disciplina della cambiale tratta anche in materia di prescrizione dell’azione cartolare,mentre il successivo art.103 comma 1 assimila l’obbligazione dell’emittente il pagherò a quella dell’accettante(trattario quindi, e non traente) della cambiale tratta, atteso che entrambi tali soggetti hanno il ruolo di obbligati principali al pagamento. Del resto che il secondo comma ed il primo dell’art. 94 cit. non siano contemporaneamente applicabili all’azione diretta contro l’emittente, si evince dal fatto che solo per l’azione di regresso è necessaria(art.51 comma 1 l.camb.) la levata del protesto(donde la decorrenza del termine prescrizionale da quella data secondo il principio generale posto dall’art.2935 comma 1 c.c.), mentre invece l’azione cambiaria diretta può essere esperita nei confronti dell’accettante(o emittente) sin dalla scadenza del titolo,senza che sia necessario il protesto e nel termine triennale.
Quanto all’eccepita prescrizione ex art.94 comma 1 cit.,va qui ribadito che l’affermazione di intervenuta interruzione del relativo termine entro il triennio decorrente dalla scadenza di ciascuno degli otto titoli è sostenuta dalla documentazione prodotta dall’opposta in sede di costituzione in giudizio. Vale in particolare considerare la lettera del 3-12-2014(doc.10 di (…)) con la quale l’opposta chiedeva a (…) s.a.s. il pagamento degli otto effetti cambiari in questa sede azionati, per il complessivo importo capitale di Euro 20.800;la missiva venne riscontrata con lettera in data 10-12-2014 dallo stesso legale dell’opponente(doc.11). Tale riscontro dimostra che la richiesta di pagamento del 3-12-2014 era stata ricevuta dalla destinataria il 5 dicembre 2014 ,e comunque prima del 10 dicembre 2014,come peraltro sembrerebbe evincersi da fotocopia della cartolina di ricezione in atti(doc.10), in modo da interrompere la prescrizione ai sensi dell’art.2943 ultimo comma c.c.,sino alla successiva notifica del precetto in questa sede opposto. Del resto le affermazioni fatte dall’opposto in sede di costituzione in giudizio circa l’avvenuta interruzione del termine prescrizionale con la lettera del 3-12-2014 non sono state oggetto di successiva specifica contestazione da parte dell’opponente ex art.115 comma 1 c.p.c. entro i termini concessi ex art.183 comma 6 c.p.c. , sicchè sono tardive le contestazioni circa la ricezione della lettera raccomandata del 3-12-2014 contenute negli scritti conclusionali. Ne discende che l’azione cambiaria è tempestiva, avendo la prima delle cambiali azionate scadenza al 20-1-2012 e le altre scadenze successive, ed essendo stata la prescrizione triennale interrotta una prima volta il 5-12-2014, ed in seguito con la notifica del precetto opposto avvenuta nell’aprile del 2016.
Egualmente non accoglibile è l’eccezione di compensazione del credito azionato con quello risarcitorio vantato da (…) s.a.s. in relazione all’assunto inadempimento contrattuale agli accordi raggiunti all’atto del rinnovo del regolamento cambiario del 31-5-2011 circa la restituzione dei titoli sostituiti. Si tratta sostanzialmente ,come si evince dal raffronto dei relativi scritti difensivi (citazione in primo grado di (…) s.a.s. del 21-9-2012;atto di appello del 23-5-2016) con quelli elaborati in, questo giudizio, del medesimo credito risarcitorio già fatto valere dinanzi al Tribunale di Arezzo, ed ora oggetto di giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Firenze. Tale credito sarebbe conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento all’obbligo di restituzione o rimborso di otto cambiali per complessivi Euro 55.970 che si afferma assunto da (…) s.p.a. in occasione dell’Acc. del 31 maggio 2011. Da questo inadempimento sarebbe derivato: un danno pari all’importo delle quattro cambiali indebitamente protestate(per Euro 28.000);un danno discendente dalla revoca di una linea di credito da parte di U. s.p.a. in favore di (…) s.p.a. motivata dalle segnalazioni degli illegittimi protesti;un danno derivante dalla lesione all’onore,reputazione ed all’affidabilità commerciale connessa ai protesti illegittimi, al quale sarebbero conseguiti cali di ricavi nelle vendite ed il rifiuto di concessioni di credito.
Detto che la questione introdotta dal controcredito risarcitorio si inscrive sempre nell’ambito dell’opposizione a precetto (che implica l’accertamento negativo del potere di agire in executivis) e non integra separata domanda riconvenzionale (del resto esperibile dal convenuto e non dallo stesso opponente, che nella specie ha veste di attore), va evidenziato che il controcredito opposto difetta dei requisiti di liquidità e certezza. Come è infatti pacifico, l’accertamento del credito risarcitorio è attualmente oggetto di diverso giudizio attualmente pendente inter partes dinanzi alla Corte di Appello di Firenze a seguito della proposizione di impugnazione da parte di (…) s.a.s., con citazione del 23-5-2016 della sentenza del Tribunale di Arezzo n.1441 del 15-12-2015 che aveva dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria proposta dalla stessa (…) s.a.s. in primo grado.
Ciò significa che il controcredito è attualmente res litigiosa tra le parti tanto nell’an che nel quantum, avendo l’odierna convenuta contestato interamente sia in questo che nel diverso giudizio pendente in grado di appello il credito risarcitorio vantato. Vanno a questo proposito richiamati gli scritti difensivi depositati da (…) s.r.l. nel giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo ,che la stessa ha espressamente richiamato nel costituirsi producendoli in questo giudizio(doc. 6 e 12), nei quali si conclude per il rigetto integrale della domanda risarcitoria avversa,senza alcuna ammissione, neppure del credito corrispondente alla somma di Euro 28.000 pari all’importo di quattro effetti da Euro 7000 ciascuno posti all’incasso e protestati. Come è noto la compensazione legale ex art.1243 comma 1 c.c. opera di diritto all’atto della coesistenza dei due crediti contrapposti, e si distingue da quella giudiziale di cui all’art.1243 comma 2 c.c. in quanto la fattispecie estintiva preesiste alla domanda giudiziale del creditore,sicchè il giudice è chiamato ad accertare il completamento della fattispecie estintiva, e non ad operare liquidazione del controcredito opposto dal debitore. Essa presuppone che entrambi i crediti siano non solo determinati nell’ammontare(liquidi sul piano sostanziale) ma anche certi nella loro esistenza cioè non controversi. La compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia, come appunto nella presente fattispecie, contestato, già prima della proposizione della domanda giudiziale, nell’esistenza e nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito(Cassazione civile, sez. III, 31/5/2010, n. 13208; Cass.s.u. 15/11/2016 n. 23225).
E’ esclusa nella specie anche l’opponibilità della compensazione giudiziale ex art.1243 comma 2 c.c. ,che dovrebbe operare a seguito dell’accertamento del credito risarcitorio in questo giudizio, o nell’altro già pendente dinanzi alla Corte di Appello di Firenze (a quest’ultimo proposito l’opponente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto sospendersi il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello in tesi pregiudicante pendente in grado di appello).
Secondo l’insegnamento fatto proprio dalla sentenza di Cass.civ. s.u. 15/11/2016 n. 23225 con la quale è stato espressamente confutato l’orientamento posto da Cassazione civile, sez. III, 17/10/2013, n. 23573 , se l’accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (v. già Cass. 1695 del 2015, 9608 del 19 aprile 2013); nella stessa ipotesi il giudice dell’eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell’art. 295 c.p.c., o art. 337 c.p.c., comma 2, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass. n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dall’art. 1243 c.c., comma 2, – che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale – (il giudice) deve dichiarare l’insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l’eccezione di compensazione.
Ha osservato in particolare la Corte: “ed invero, pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall’art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l’omogeneità dei debiti, la liquidità, l’esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale – esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) – al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l’art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l’eccezione di compensazione va respinta. L’ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l’art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) – lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale – con accertamento discrezionale di merito, che presuppone la sua competenza, ed incensurabile in Cassazione – di determinarne l’ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un’attività ricognitiva – attuativa del titolo, funzionale all’eccezione di compensazione.
La disciplina contenuta nell’art. 1243 c.c., comma 2, consiste nell’inoperatività dell’eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l’an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione (Cass. 10352/1993, cit.). Il giudice del credito principale ha o la possibilità di dichiarare la compensazione per la parte di controcredito già liquida, o di sospendere, eccezionalmente, la condanna del credito principale fino alla liquidazione di tutto il credito opposto in compensazione, ma non di ritardare la decisione sul credito principale fino all’accertamento, da parte di egli stesso o di altro giudice, dell’esistenza certa di quello opposto in compensazione: altrimenti sarebbe pleonastico il sintagma “di pronta e facile liquidazione” richiesto dalla norma. Nè d’ altro canto a tal fine può applicarsi analogicamente la disciplina dell’art. 35 c.p.c., non potendosi ravvisare il canone interpretativo dell’eadem ratio”.
Le Sezioni unite hanno quindi conclusivamente dettato i seguenti principi di diritto: a)se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione,. nè legale nè giudiziale; b) la compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c., o dall’art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c..
In definitiva la contestazione del credito risarcitorio di (…) s.a.s. in separato giudizio impedisce l’esame dell eccezione di compensazione.
E’ bene precisare che si perviene ad analoga conclusione anche ove si ritenga che il credito per il pagamento del prezzo di compravendita incorporato nelle cambiali in forza del quali è stato intimato il precetto e quello risarcitorio (in tesi) derivante dall’inadempimento dell’Acc. del 31 maggio 2015 discendano dallo stesso rapporto contrattuale di compravendita di un autocarro (considerando gli accordi di rinnovo semplici intese modificative di elementi accessori in ordine alle modalità di versamento del corrispettivo,senza novazione dell’originaria obbligazione). Anche sotto tale profilo non sarebbe consentita la compensazione giudiziale del credito per il pagamento del prezzo,con quello risarcitorio, attualmente incerto ed illiquido perché controverso ed oggetto di differente giudizio. I principi posti da Cass.s.u. 15/11/2016 n. 23225 sono infatti stati estesi dalla più recente giurisprudenza di legittimità(Cass.civ. sent. n.7474 del 23-3-2017) anche all’ipotesi della compensazione cd. impropria,che si verifica allorchè le pretese creditorie contrapposte insorgano dallo stesso rapporto obbligatorio. Ha ritenuto sul punto la S.C. (v. la pronuncia da ultimo citata), essere “ben noto che, in tema di estinzione delle obbligazioni, se la reciproca relazione di debito – credito trae origine da un unico rapporto, si è in presenza di una ipotesi di compensazione impropria, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte (per tutte: Cass. 15 giugno 2016, n. 12302; Cass. 10 novembre 2011, n. 23539). La compensazione impropria rende in altri termini inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (Cass. 19 aprile 2011, n. 8971; sul potere del giudice, in caso di compensazione impropria, di attuare l’accertamento delle partite di debito e credito indipendentemente dalla proposizione di eccezione di compensazione o di domanda riconvenzionale la giurisprudenza di questa S.C. è consolidata; così, tra le tante: Cass. 13 agosto 2015, n. 16800; Cass. 29 agosto 2012, n. 14688; Cass. 30 marzo 2010, n. 7624). Ciò non significa, tuttavia, che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche allorquando il credito opposto in compensazione – sia privo dell’attributo, della certezza. Infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell’autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi – o di pronta e facile liquidazione – ed esigibili). D’altro canto, affermare che ai fini della compensazione propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili. Verrebbe infatti procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere l’accertamento del controcredito opposto in compensazione impropria dalla controparte: ciò che non si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria, giacché – come si è visto – la non certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all’art. 1243 c.c., comma 2”. Da quanto detto deriva che l’assenza di liquidità e certezza del controcredito risarcitorio opposto da (…) s.a.s. (che peraltro non sarebbe neppure di pronta e facile liquidazione, avendo a supporto richiesto l’intimata l’ammissione di mezzi istruttori e di consulenza tecnica di ufficio contabile) impedisce in questa sede l’esame e l’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente.
L’opposizione deve essere quindi respinta; le spese del giudizio vanno poste a carico dell’opponente nella misura liquidata in dispositivo secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) nei confronti di (…) s.r.l. con atto di citazione notificato il 15-5-2016, così provvede:
1) rigetta l’opposizione;
2)condanna (…) al pagamento in favore di (…) s.r.l. delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5500 per compensi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge.
Così deciso in Taranto il 5 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2018.