con riferimento all’accertamento del luogo di residenza ai fini della individuazione del foro competente per territorio, deve farsi riferimento alla nozione di residenza abituale che puo’ prescindere dall’accertamento della residenza anagrafica, soprattutto in presenza, di un trasferimento non contingente o temporaneo.
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Corte di Cassazione|Sezione 6 L|Civile|Ordinanza|20 gennaio 2023| n. 1804
Data udienza 20 dicembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere
Dott. FEDELE Ileana – Consigliere
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 10436/2022 R.G., sollevato dal Tribunale di Viterbo con ordinanza in data 23/03/2022 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS), da una parte, e INPS, dall’altra, ed iscritto al n. 743/2021 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che chiede che la Corte di Cassazione accolga la richiesta di regolamento di competenza e dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro e, in subordine, del Tribunale di Palermo, in funzione del giudice del lavoro.
PREMESSO
Che:
– con sentenza del 26 maggio 2021, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, su eccezione dell’INPS, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Viterbo in relazione alla domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’Istituto, volta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto all’indennita’ di malattia spettante ai lavoratori marittimi, con conseguente condanna dell’Istituto medesimo al pagamento dell’emolumento richiesto;
– in particolare, il Tribunale adito, ritenuto applicabile alla controversia il disposto di cui all’articolo 444 c.p.c., comma 1, ha reputato sussistere la competenza del Tribunale di Viterbo, alla luce della residenza della ricorrente in (OMISSIS);
– il Tribunale di Viterbo, dinanzi al quale e’ stata riassunta la causa con ricorso depositato in data 7 giugno 2021, ha avanzato regolamento di competenza d’ufficio ai sensi degli articoli 45 e 47 c.p.c., reputando sussistente la competenza del Tribunale di Roma;
– il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento della richiesta di regolamento avanzata;
Il Collegio, Osserva:
il ricorso per regolamento di competenza, ritualmente proposto dal Tribunale di Viterbo deve ritenersi fondato;
va premesso che la ricorrente (OMISSIS) aveva esposto di aver lavorato per la (OMISSIS) S.r.l. in virtu’ di contratto avente decorrenza 31 agosto 2019 e scadenza 31 dicembre 2019; di aver espletato la propria attivita’ lavorativa a bordo della nave da crociera (OMISSIS), del gruppo (OMISSIS) S.p.A. e che il rapporto di lavoro era cessato in data 1 gennaio 2020 come da comunicazione resa dal datore di lavoro in pari data, con la motivazione “malattia” e che, non appena sbarcata, in data (OMISSIS), era stata sottoposta a visita medica ambulatoria ed aveva, quindi, inoltrato domanda di corresponsione di indennita’ di malattia all’INPS territorialmente competente; cessata la malattia, con comunicazione del 3 marzo 2020 della sede territorialmente competente dell’Inps, era stata comunicata la reiezione della domanda, rimanendo senza esito il ricorso amministrativo proposto il 9 aprile 2020;
– orbene, sulla base della documentazione rinvenibile nel fascicolo d’ufficio risulta che, alla data della conclusione del contratto di lavoro la ricorrente fosse residente in (OMISSIS), come risulta anche dalla copia della carta d’identita’ allegata al ricorso in riassunzione (la cui scadenza e’ fissata al 30/10/2029);
– la medesima residenza e’ stata dichiarata dalla ricorrente in sede di denuncia di malattia e richiesta di visita medica redatta e sottoscritta dal medico dei Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti in data (OMISSIS); – la medesima residenza e’ stata dichiarata dalla ricorrente in pari data, in occasione della presentazione all’INPS della denuncia della malattia, ma, quale domicilio per le visite di controllo era indicato quello di (OMISSIS) tanto che a quest’ultimo indirizzo era stato comunicato in data 3 marzo 2020 il provvedimento di diniego della prestazione, da parte dell’Agenzia Inps di (OMISSIS);
– anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio e’ stata indicata, quale residenza, (OMISSIS);
– alla luce di tutti gli elementi dianzi descritti ha, quindi, concluso il Tribunale di Viterbo per l’insussistenza di qualsivoglia indice a sostegno di un collegamento con la citta’ di (OMISSIS), non emergendo tale residenza da alcuna dichiarazione o documento ufficiale e risultando, al contrario, l’annotazione in tal senso contenuta nel cassetto previdenziale contraddetta dalle richiamate risultanze documentali;
– deve condividersi l’assunto del Tribunale di Viterbo atteso che, effettivamente, non si ravvisa alcun elemento probatorio da cui possa evincersi la residenza della ricorrente in (OMISSIS) e, quindi, nel circondario del Tribunale di Viterbo, sussistendo, piuttosto, numerosi indici a favore della residenza in (OMISSIS), a partire dalla residenza indicata in ricorso nonche’ da quanto descritto in procura;
– d’altra parte, devono condividersi le osservazioni del Procuratore Generale la’ dove ha sottolineato che con riferimento all’accertamento del luogo di residenza ai fini della individuazione del foro competente per territorio, piu’ volte la giurisprudenza di legittimita’ ha fatto riferimento alla nozione di residenza abituale che puo’ prescindere dall’accertamento della residenza anagrafica, soprattutto in presenza, come nel caso di specie, di un trasferimento non contingente o temporaneo (il riferimento e’ a Cass. n. 27358 del 2017 concernente la residenza del minore);
– alla luce delle suesposte argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma con termine di legge per la riassunzione del giudizio, nulla spese in relazione alla presente fase attesa la mancata costituzione delle parti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma assegnando termine di legge per la riassunzione. Nulla spese.
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