Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 24 aprile 2018, n. 10045
in tema di vendita, e’ configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata e’ completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando e’ assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile; in tale ultimo caso, e’ necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione (cfr. Cass. 18.1.2007, n. 1092; Cass. 5.2.2016, n. 2313, secondo cui, in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualita’, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex articolo 1495 c.c., si distinguono dall’ipotesi di consegna di “aliud pro alio”, che da’ luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti, e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perche’ appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto).
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 24 aprile 2018, n. 10045
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 17564/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., – c.f. (OMISSIS); p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale per notar (OMISSIS) in data 23.11.2017;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4258 dei 7.6/4.7.2016 della corte d’appello di Roma;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 18 dicembre 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, in tal guisa assorbita la disamina del terzo;
udito l’avvocato (OMISSIS) per il ricorrente;
udito l’avvocato (OMISSIS) per la controricorrente, ” (OMISSIS)” s.r.l..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 20.2.2008 (OMISSIS), disabile con deficit deambulatorio grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, articolo 3, citava a comparire innanzi al tribunale di Roma la ” (OMISSIS)” s.p.a., titolare della concessionaria “Ford” di (OMISSIS).
Esponeva che in data 7.7.2004 aveva acquistato dalla convenuta l’autovettura nuova “Ford Fusion” ed aveva chiesto l’installazione nella parte anteriore, lato passeggero, di un sedile girevole a novanta gradi in modo tale da poter fruire del veicolo nonostante la sua disabilita’; che aveva provveduto all’integrale pagamento del corrispettivo, comprensivo pur del costo di installazione del sedile girevole, e l’autovettura era stata regolarmente omologata.
Esponeva che nello stesso mese di luglio 2004 aveva tuttavia denunciato ai responsabili della convenuta la difettosa installazione del sedile, la cui rotazione era risultata impossibile, e ne aveva in seguito invano sollecitato la riparazione.
Esponeva che in data 28.1.2008 aveva sottoposto il veicolo alla prima revisione, il cui esito nondimeno era risultato negativo, sicche’ era impossibilitato a circolare, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative, segnatamente della sanzione del ritiro della carta di circolazione.
Chiedeva dunque, acclarato il grave inadempimento dalla s.p.a. convenuta, risolversi il contratto con condanna della ” (OMISSIS)” al risarcimento dei danni sofferti; in via subordinata, annullarsi il contratto perche’ indotto in errore sulla idoneita’ dell’autovettura alla circolazione con condanna della s.p.a. venditrice alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno; in via ulteriormente subordinata, risolversi il contratto per difetto delle qualita’ promesse con condanna della controparte al risarcimento dei danni cagionatigli.
Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Chiedeva preliminarmente l’autorizzazione a chiamare in causa la ” (OMISSIS)” s.r.l., cui aveva commissionato l’installazione del sedile girevole; nel merito instava per il rigetto dell’avversa domanda e comunque perche’ la ” (OMISSIS)” la tenesse indenne dall’avversa pretesa.
Si costituiva la terza chiamata.
Instava per il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva nei suoi confronti proposta.
Espletata c.t.u., con sentenza n. 79/2010 il tribunale adito accoglieva in parte la domanda in via principale esperita nei confronti della ” (OMISSIS)” e, per l’effetto, risolveva il contratto per inadempimento della convenuta, che condannava alla restituzione del prezzo con gli interessi legali; rigettava al contempo la domanda di manleva dalla convenuta esperita nei confronti della s.r.l. ” (OMISSIS)”.
Interponeva appello la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Resisteva (OMISSIS); spiegava altresi’ appello incidentale avverso il capo della sentenza di prime cure che aveva respinto la richiesta risarcitoria in difetto di prova del danno.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.r.l.; instava per il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale.
Con sentenza n. 4258 del 7.6/4.7.2016 la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento in via principale esperita da (OMISSIS), che condannava alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di prime cure, al pagamento in favore della ” (OMISSIS)” delle spese del doppio grado, al pagamento in favore della ” (OMISSIS)” delle spese del grado di appello.
Evidenziava la corte di merito che nella fattispecie era da escludere che si versasse in un’ipotesi di aliud pro alio; che invero era fuor di discussione l’appartenenza del bene compravenduto al genere merceologico pattuito ed in pari tempo che l’automezzo avesse regolarmente assolto – fino all’esito negativo del test revisionale – ed era in ogni caso atto “ad assolvere – ove sostituito l’accessorio mal adattato con altro conforme – la destinazione economico – sociale che gli e’ propria” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).
Evidenziava d’altra parte che l’utilizzo prolungato del veicolo induceva ad escludere la mancanza delle qualita’ essenziali ovvero delle qualita’ minimali necessarie per qualunque utile impiego.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
La ” (OMISSIS)” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimita’.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
La ” (OMISSIS)” s.r.l. ha depositato – in data 11.12.2017 – memoria ex articolo 378 c.p.c., con allegata procura speciale notarile.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1453 c.c..
Deduce che non ha valenza l’assunto “secondo cui bastava sostituire il sedile girevole a 90 per rendere circolante l’autovettura poiche’ oggetto dell’acquisto non era un veicolo in quanto tale ma un mezzo su cui potesse essere installato quel dispositivo, che aveva anche comportato una maggiorazione del prezzo” (cosi’ ricorso, pag. 11); che parimenti e’ irrilevante la circostanza che “abbia usato per quattro anni il veicolo fino al mancato superamento della revisione” (cosi’ ricorso, pag. 11), atteso che il veicolo non e’ “piu’ utilizzabile, pena l’incorrere nella sanzione amministrativa” (cosi’ ricorso, pag. 11); che il sedile non costituisce un accessorio e lo si evince, del resto, dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 25.2.2000.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che la corte distrettuale ha omesso la valutazione delle ulteriori domande formulate, domande che, siccome vittorioso in prime cure, non era tenuto a riproporre sub specie di appello incidentale, sibbene merce’ la mera riformulazione nella comparsa di costituzione in appello; che segnatamente la corte territoriale avrebbe dovuto verificare se poteva essere pronunciata la risoluzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 129 e ss., “dal momento che aveva invocato il ripristino della conformita’ dell’autoveicolo mediante riparazione o sostituzione” (cosi’ ricorso, pag. 18); che inoltre nella comparsa di costituzione in appello aveva espressamente reiterato le allegazioni volte a sostenere la domanda di annullamento per errore.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in ordine all’appello incidentale.
Deduce che la corte di Roma avrebbe dovuto esaminare comunque, “a prescindere dalla decisione di non ritenere risolto il contratto di vendita del veicolo” (cosi’ ricorso, pag. 21), la domanda di risarcimento danni, “in quanto fondata anche sulla responsabilita’ extracontrattuale della (OMISSIS) s.p.a. Decreto Legislativo n. 206 del 2005, ex articolo 21, articoli 1338 e 2043 c.c.” (cosi’ ricorso, pag. 19); che infatti con la comparsa di costituzione in appello aveva dedotto che il mancato uso della vettura gli aveva cagionato un danno non patrimoniale, “perche’ erano state alterate le sue abitudini di vita, impedendogli e pregiudicando i suoi spostamenti nell’ambito degli spazi cittadini” (cosi’ ricorso, pag. 20), in considerazione dell’indispensabilita’ dell’uso del veicolo a motivo della gravita’ della patologia da cui e’ afflitto; che d’altronde con la comparsa di costituzione in appello aveva evidenziato “di essere stato costretto senza la propria autovettura a invocare l’aiuto di terzi o a ricorrere all’uso del taxi, con esborso monetario consistente e alla lunga insostenibile per la frequenza degli spostamenti” (cosi’ ricorso, pag. 20).
Il primo motivo e’ fondato e meritevole di accoglimento.
Spiega questa Corte che, in tema di vendita, e’ configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata e’ completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando e’ assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile; in tale ultimo caso, e’ necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione (cfr. Cass. 18.1.2007, n. 1092; Cassazione n. 2313/2016, secondo cui, in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualita’, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex articolo 1495 c.c., si distinguono dall’ipotesi di consegna di “aliud pro alio”, che da’ luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti, e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perche’ appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto).
In questi termini e’ innegabile che sia stata parte integrante della pattuizione che (OMISSIS) e la ” (OMISSIS)” s.r.l. ebbero a siglare in data 7.7.2004, l’idoneita’ della “Ford Fusion” a soddisfare l’esigenza di circolazione motorizzata del ricorrente merce’ l’installazione nella parte anteriore, lato passeggero, di un sedile girevole a novanta gradi.
Del resto la ” (OMISSIS)”, onde dar seguito alla pattuizione siglata con il (OMISSIS), ha addotto di essersi rivolta alla terza chiamata, ” (OMISSIS)” s.r.l., che, a sua volta, ha sin dalle prime cure declinato “ogni responsabilita’ per aver fornito un prodotto perfettamente funzionante ed in regola con tutte le normative vigenti” (cosi’ controricorso ” (OMISSIS)”, pag. 3).
Ebbene, dai premessi rilievi ne discendono i seguenti corollari.
Per un verso, che nel caso di specie si configura l’ipotesi di “aliud pro alio”, esplicitamente prefigurata dall’elaborazione giurisprudenziale, sostanziantesi nella consegna di un bene avente difetti tali che gli impediscono di assolvere alla funzione concreta assunta come essenziale dalle parti.
Per altro verso, che – evidentemente – non puo’ essere recepita la prospettazione della corte d’appello secondo cui “l’applicazione al caso de quo dei principi (…) in materia di aliud pro alio (…) appare (…) di difficile sostenibilita’ (…), considerato il carattere accessorio – per definizione non essenziale ne’ necessario – della riscontrata qualita’ mancante (…)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).
Per altro verso ancora, che va condivisa la prospettazione del ricorrente secondo cui “il sedile girevole a 90 gradi (…) non e’ un elemento accessorio del contratto di acquisto perche’ (…) (si era) determinato ad acquistare una Ford Fusion proprio a ragione del fatto che il concessionario gli aveva garantito la fattibilita’ dell’installazione di quel dispositivo (…), altrimenti avrebbe scelto un altro modello di autovettura” (cosi’ ricorso, pag. 12).
Ne’, contrariamente all’assunto della corte di merito, rileva che vi sia stato un pregresso prolungato – quadriennale – utilizzo del veicolo.
E’ fuor di dubbio che l’ipotesi di consegna di “aliud pro alio” da’ luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale (cfr. Cass. 5.2.2016, n. 2313).
In tal guisa non puo’ che reiterarsi l’insegnamento, seppur risalente, di questa Corte secondo cui la risoluzione e’ impedita soltanto dalla trasformazione, dall’alienazione o dal perimento per caso fortuito o forza maggiore del bene venduto e non anche dal suo uso anche prolungato da parte del compratore, salvo che da tale uso – e non e’ il caso di specie – possa desumersi una tacita rinunzia all’azione (cfr. Cass. 9.10.1976, n. 3362).
Il secondo motivo del pari e’ fondato e meritevole di accoglimento.
E’ indubitabile che (OMISSIS), siccome integralmente vittorioso in primo grado, fosse in appello gravato unicamente dall’onere ex articolo 346 cod. proc. civ. della riproposizione delle domande subordinate esperite in prime cure e non delibate dal primo giudice in dipendenza dell’accoglimento della domanda principale di risoluzione (cfr. Cass. 11.6.2010, n. 14086, secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma e’ soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volonta’ di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.).
Ed e’ innegabile al contempo che (OMISSIS) ha ritualmente riproposto le domande non delibate dal tribunale.
D’altronde, la corte distrettuale ha reputata, “riconosciuta la piena efficacia del contratto de quo, (…) assorbita ogni altra questione” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7), ossia non ha opinato per la decadenza dell’appellato a norma dell’articolo 346 c.p.c., da ogni ulteriore domanda.
Su tale scorta e’ fuor di dubbio che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex articolo 112 c.p.c. – ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volonta’ di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653).
In questi termini e’ da riconoscere il denunciato vizio di omessa pronuncia.
Ed invero, pur a prescindere dalle articolate richieste di cui alle pagine 11 – 13 delle note ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, (siccome riprodotte alle pagg. 14 e 15 del ricorso) e pur ad ammettere che la corte territoriale abbia statuito in ordine alla domanda in via ulteriormente subordinata esperita con l’iniziale citazione di prime cure di risoluzione del contratto di acquisto dell’autovettura “Ford Fusion” per difetto delle qualita’ promesse, di certo la corte romana ha opinato in maniera del tutto ingiustificata per l’assorbimento di “ogni altra questione” e quindi non ha disaminato la domanda di annullamento del contratto “per l’errore sull’idoneita’ del veicolo alla circolazione cui e’ stato indotto il Sig. (OMISSIS) dalla (OMISSIS) S.p.a.” (cosi’ ricorso, pag. 3).
Il buon esito e del primo e del secondo motivo assorbe e rende vana la disamina del terzo.
Piu’ esattamente vagliera’ la corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, il gravame incidentale che (OMISSIS) ha esperito in seconde cure a censura della statuizione di primo grado nella parte in cui – si assume – era stato omesso l’esame della spiegata domanda risarcitoria.
In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 4258 dei 7.6/4.7.2016 della corte d’appello di Roma va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte.
All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovra’ uniformare in sede di rinvio – puo’ farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 1092/2007, n. 2313/2016 e n. 3362/1976 dapprima citati.
In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Il ricorso e’ da accogliere.
Non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’articolo 13, Decreto del Presidente della Repubblica cit..
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede:
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbita la disamina del terzo; cassa, in relazione e nei limiti dei motivi accolti, la sentenza n. 4258 dei 7.6/4.7.2016 della corte d’appello di Roma;
rinvia ad altra sezione della medesima corte anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’;
non sussistono i presupposti perche’, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente, (OMISSIS), sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit..