Peraltro, sempre nell’ottica dell’avvenuta qualificazione della domanda quale actio negatoria servitutis, non va trascurato che (cfr. Cass. n. 27564/2014) l’azione de qua puo’ essere diretta sia all’accertamento dell’inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un’opera, puo’ anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell’opera stessa, ben potendosi quindi ipotizzare, in presenza di una turbativa che si connoti come persistente esercizio del passaggio sul fondo, una condanna alla cessazione di tale condotta, cui puo’ apparire funzionale il ripristino del pieno godimento del bene a favore del proprietario, come appunto accaduto nel caso in esame, avendo il Tribunale, con la sentenza confermata dalla pronuncia in questa sede gravata, limitato la condanna dei convenuti ad astenersi dal transitare o dal fare transitare altre persone.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31144

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1923-2013 proposto da:

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) IN (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2012 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il 07/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per i ricorrenti e l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) per la contro ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. (OMISSIS), proprietaria della p.lla fondiaria n. (OMISSIS), di cui una piccola area era stata data in locazione il 19 maggio 1983 ad (OMISSIS), con atto notificato il 6 agosto 1991 convenne la (OMISSIS) ed il marito di questa, (OMISSIS), davanti al Pretore di Bolzano – sez. distaccata di Merano e domando’ la condanna di entrambi al rilascio della superficie locata, che avevano continuato ad occupare senza titolo dopo la disdetta del contratto comunicata alla conduttrice il 22 settembre 1989.

Si costituirono la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ciascuno in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della s.n.c. (OMISSIS), e, contestata la scadenza del contratto di locazione, dedussero l’acquisto nell’anno 1964 del diritto della (OMISSIS) di transitare sulla parte della p. (OMISSIS) di cui era stata domandata la restituzione e chiesero, in via riconvenzionale, la costituzione sulla medesima superficie di una servitu’ di passaggio in favore della p.lla fondiaria n. (OMISSIS), intavolata a nome della societa’ e sulla quale insisteva un albergo.

Il Pretore, senza pronunciarsi sulla domanda di restituzione proposta dall’attrice, accolse la domanda di costituzione della servitu’ di passaggio e determino’ in L. 12.200.000 la relativa indennita’ ma, a seguito di appello della (OMISSIS), il Tribunale di Bolzano rigetto’ la richiesta di costituzione della servitu’ di passaggio e condanno’ i convenuti al rilascio in favore dell’attrice della parte da loro occupata della pila n. (OMISSIS), rilevando che l’omessa pronuncia del Pretore sulla domanda di restituzione dell’area locata era stata appellata, anche in difetto di specifici motivi, mediante la riproposizione della richiesta di rilascio nelle conclusioni dell’atto d’impugnazione. Peraltro i convenuti non avevano alcun titolo per occupare la superficie locata dopo la scadenza del relativo contratto, ed inoltre la p.lla n. (OMISSIS), intavolata alla societa’, non era interclusa, ed i richiedenti non avevano provato che esigenze dell’industria avessero imposto di conformare l’albergo su di essa realizzato in modo tale da rendere necessaria la costituzione di una servitu’ di passaggio sul fondo di proprieta’ dell’attrice.

A seguito di ricorso degli appellati, questa Corte con la sentenza n. 726/2005, riteneva fondato il secondo motivo del ricorso, con il quale si deduceva la violazione degli articoli 342 e 346 c.p.c., ritenendosi che effettivamente fosse inammissibile la domanda di condanna dei convenuti alla restituzione dell’area occupata, in quanto, essendosene omessa la pronuncia da parte del giudice di prime cure, era onere dell’appellante dedurre con un motivo specifico di appello la violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Disponeva pertanto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua.

Quanto, invece, al terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si dolevano del rigetto della domanda di costituzione coattiva della servitu’ di passaggio, la Corte riteneva che non fosse censurabile l’affermazione del giudice di prime cure circa il fatto che la sola insufficienza od inidoneita’ dell’accesso non realizzava le condizioni richieste dall’articolo 1052 c.c., per la costituzione coattiva della servitu’ di passaggio, potendo questa essere concessa dall’autorita’ giudiziaria soltanto in caso di rispondenza della domanda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.

In tal senso l’affermazione secondo cui il sacrificio del terzo avrebbe potuto essere giustificato soltanto se la necessita’ di un altro accesso fosse derivata dalla scelta di modalita’ costruttive della struttura rispondente ad obiettive esigenze dell’industria alberghiera, e non anche se conseguente ad una scelta puramente discrezionale dei costruttori (laddove la societa’ non aveva fornito la prova della rispondenza delle modalita’ della costruzione a tali esigenze oggettive, emergendo anzi la prova che nulla ostava, dal punto di vista dello sfruttamento a uso alberghiero del terreno, alla costruzione dell’edificio in modo diverso, e cioe’ con la facciata e l’ingresso principale rivolti verso la strada interpoderale, che, essendo larga quasi cinque metri, poteva costituire un comodo accesso), era corretta, posto che le esigenze dell’industria alberghiera, non possono risolversi, come invece prospettato dai ricorrenti, in quelle di un singolo albergo (cfr.: Cass. civ” sez. 2, sent. 22 novembre 2000, n. 15110), apparendo evidente che le medesime devono derivare da una situazione oggettiva, anche se conseguente all’esercizio di un diritto, quale quello della liberta’ di iniziativa economica, e non frutto di una condotta arbitraria di colui che richiede la costituzione della servitu’.

Inoltre l’osservazione, secondo la quale dalla c.t.u. appariva certo che lo sfruttamento ad uso alberghiero del terreno sarebbe potuto avvenire anche realizzando l’ingresso principale della struttura verso la strada interpoderale, costituiva una valutazione discrezionale rimessa esclusivamente al giudice di merito.

La (OMISSIS) con citazione del 4 dicembre 2006 conveniva nuovamente in giudizio i coniugi (OMISSIS) e la societa’ dinanzi al Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Merano, ed esponendo le precedenti vicende giudiziarie, ed evidenziava che, essendo stata cassata senza rinvio la sentenza che aveva disposto la restituzione del fondo in suo favore, aveva interesse alla condanna dei convenuti alla restituzione del bene di sua proprieta’.

I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano nuovamente in via riconvenzionale la costituzione della servitu’ coattiva di passaggio, assumendo che non poteva opporsi alcuna preclusione per effetto del precedente giudicato, atteso che, in epoca successiva al 1991, data di instaurazione del precedente giudizio, era radicalmente mutata la situazione sia in fatto che in diritto, occorrendo altresi’ puntualizzare che la domanda era mirata non alla p.11a (OMISSIS) nella sua interezza, ma alla sola sua p.m. 3.

Il Tribunale con la sentenza n. 92/2010 dichiarava inammissibile la domanda di costituzione della servitu’, ed ordinava ai convenuti di astenersi da ogni ulteriore turbativa, ed in particolare dal transitare sulla particella (OMISSIS) o farvi transitare altre persone, quali ospiti, fornitori o dipendenti dell’azienda alberghiera.

A seguito di appello dei convenuti, la Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza n. 105 del 7 luglio 2012 rigettava il gravame.

Quanto alla declaratoria d’inammissibilita’ della domanda di costituzione coattiva della servitu’ di passaggio rilevava che i fatti sopravvenuti idonei a legittimare il riconoscimento del diritto azionato in via riconvenzionale, avrebbero potuto essere dedotti, anche in ragione dell’applicabilita’ a quel processo delle norme processuali anteriori alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, celebratasi in data 14/03/2001, con la conseguenza che la valutazione della Suprema Corte circa l’inidoneita’ dei fatti addotti a giustificare la creazione di una servitu’ coattiva copriva i fatti deducibili sino a tale ultima data.

Era quindi onere degli appellanti indicare specificamente quali fossero i fatti sopravvenuti a tale data posti a fondamento della reiterazione della domanda riconvenzionale, individuando quindi le nuove esigenze dell’industria alberghiera, diverse da quelle gia’ addotte, ed in particolare dalla mancanza di un accesso sufficiente (ritenuta inidonea sul rilievo che quello dalla strada interpoderale sarebbe stato tale, se l’ingresso principale fosse stato ivi dislocato, anziche’ sul lato opposto).

Le circostanze indicate nel nuovo giudizio erano, secondo i giudici di appello, in larga parte preesistenti al 2001, e per il resto non tali da determinare una situazione sostanzialmente diversa da quella gia’ in essere nel 2001.

In particolare non risultava indicato quando l’albergo avesse ottenuto il reinquadramento da pensione a tre stelle ad albergo a quattro stelle, posto che l’acquisizione della classificazione “quattro stelle superior” avvenuta nel 2006, era certo meno rilevante di quella che aveva consentito di ottenere le quattro stelle.

Non emergeva che fossero insorte esigenze radicalmente nuove, anche per quanto concerneva l’accesso di eventuali mezzi di soccorso, trattandosi di elementi gia’ deducibili in epoca anteriore al 2001.

Quanto all’aumento del traffico sulla via comunale a nord, rilevava la sentenza gravata che si trattava di problematica non direttamente attinente ai bisogni del fondo, sicche’ andava confermata la preclusione derivante dal precedente giudicato, a nulla valendo la precisazione che la richiesta era ora limitata alla sola area cortilizia e parcheggio, e cioe’ alla p.m. 3 della piu’ ampia p.lla (OMISSIS), atteso che si trattava di una mera riduzione del petitum originario.

Quanto al secondo motivo, con il quale si contestava la corretta applicazione dell’articolo 949 c.c., posto che i convenuti non avevano in alcun modo affermato di essere titolari di un diritto di servitu’, riconoscendo solo la possibilita’ che il diritto potesse essere costituito con provvedimento del giudice, la Corte distrettuale, in primo luogo, evidenziava che gli appellanti, anche dopo la sentenza della Suprema Corte, avevano tentato di ottenere l’intavolazione del diritto di servitu’, sostenendo erroneamente che la decisione della Corte di cassazione avrebbe fatto rivivere la prima decisione del Pretore.

Ancorche’ il decreto tavolare sia atto privo di efficacia di giudicato, trattandosi di atto inserito in un procedimento amministrativo, tuttavia la condotta dei convenuti si palesava alla stregua di una turbativa del diritto della (OMISSIS) che legittimava il ricorso alla norma di cui all’articolo 949 c.c..

Inoltre, la domanda attorea poteva essere qualificata anche come mera domanda di rilascio di un bene occupato sine titulo, attesa la non vincolativita’ del richiamo in citazione alla previsione di cui all’articolo 949 c.c.

La richiesta de qua poi non era preclusa dal precedente giudicato posto che la sentenza della Corte n. 726/2005 non aveva adottato alcuna pronuncia di merito sul punto, essendosi limitata a rilevare l’inammissibilita’ dell’appello avverso la statuizione che aveva omesso di pronunciare in primo grado, cosi’ che la richiesta de qua era rimasta del tutto impregiudicata, consentendone quindi la piena riproponibilita’. Inoltre, risultava evidente l’interesse dell’attrice a richiedere la restituzione del bene, atteso che l’area de qua era stata asfaltata dai convenuti, ed utilizzata esclusivamente come accesso all’albergo, sicche’ la sottrazione del godimento del bene denotava in maniera evidente l’interesse dell’attrice alla coltivazione della domanda.

2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso l’ (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c.

3. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 949 e 1032 c.c., dell’articolo 100 c.p.c. e dei principi in materia di interpretazione della domanda, nonche’ l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione della sentenza, nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che la domanda proposta quale actio negatoria servitutis fosse suscettibile di accoglimento anche in assenza di una contestazione di diritto da parte dei convenuti.

Questi, infatti, non si affermavano piu’ titolari di un diritto di servitu’, ma ne chiedevano la costituzione in via coattiva, sicche’ la dedotta turbativa non si sostanziava in una pretesa di diritto sulla cosa, escludendosi quindi la legittimita’ del ricorso all’azione di cui all’articolo 949 c.c.

Inoltre la sentenza ha errato nell’identificare l’azione inibitoria conseguente all’accoglimento dell’actio negatoria, in un’azione di rilascio del bene fornendo un’erronea interpretazione della domanda.

Il motivo e’ infondato.

Ed, invero, pur condividendosi il principio richiamato da parte ricorrente secondo cui l’azione di cui all’articolo 949 c.c. non e’ esercitabile laddove la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. ex multis Cass. n. 3389/2009), e’ pur vero che la norma presuppone che il proprietario abbia motivo di temere che le iniziative altrui (i diritti affermati o le turbative e le molestie) possano recargli un pregiudizio (cfr. Cass. n. 16631/2013).

Orbene, e tornando alla vicenda in esame, deve in primo luogo evidenziarsi l’assoluta genericita’ del motivo nella parte in cui censura l’interpretazione della domanda come operata da parte del giudice di merito, in quanto, pur richiamando la costante giurisprudenza di legittimita’ che ribadisce come l’attivita’ ermeneutica de qua sia discrezionale e riservata al giudice di merito, sindacabile solo nel caso di motivazione incongrua o inadeguata, i ricorrenti assumono apoditticamente che la sentenza di appello abbia male inquadrato la domanda nella previsione di cui all’articolo 949 c.c..

Ed, infatti, sebbene la sentenza impugnata in motivazione abbia dato conto del richiamo fatto in citazione alla previsione normativa, i ricorrenti non si avvedono che in realta’ i giudici di appello, dopo avere a pag. 32 evidenziato che il tentativo di intavolazione della sentenza del Pretore del 1994, sicuramente travolta dalla decisione del Tribunale, poi confermata in sede di legittimita’, si poneva alla stregua di una turbativa del diritto di proprieta’ dell’attrice, tale da giustificare il ricorso all’actio negatoria, hanno in realta’ ritenuto che la domanda poteva esser agevolmente qualificata anche come domanda di mero rilascio del bene, rivolta nei confronti degli occupanti sine titulo, dandosi quindi prevalenza al contenuto delle allegazioni difensive, rispetto al mero richiamo alla norma da parte dell’attrice.

La sentenza appare quindi presentare sul punto una duplice ratio decidendi, e precisamente con la prima si sostiene che la condotta dei convenuti manifestatasi nella richiesta di intavolazione di una sentenza non piu’ efficace, era idonea a concretare una turbativa fondata sulla pretesa esistenza di un diritto, anche a fronte di un formale riconoscimento in sede giudiziale dell’insussistenza di un attuale diritto di servitu’.

Trattasi di conclusione che appare del tutto condivisibile e che si pone in continuita’ con i precedenti di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 3389/2009) non e’ precluso a colui che abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, declaratoria di inesistenza sul suo fondo di una servitu’ di passaggio, di agire in giudizio per far cessare il comportamento del proprietario dell’altrui fondo che ne abbia continuato l’esercizio nonostante il giudicato sfavorevole (conf. Cass. n. 5436/1988), situazione che appunto si e’ presentata nel caso in esame.

Peraltro, sempre nell’ottica dell’avvenuta qualificazione della domanda quale actio negatoria servitutis, non va trascurato che (cfr. Cass. n. 27564/2014) l’azione de qua puo’ essere diretta sia all’accertamento dell’inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un’opera, puo’ anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell’opera stessa, ben potendosi quindi ipotizzare, in presenza di una turbativa che si connoti come persistente esercizio del passaggio sul fondo, una condanna alla cessazione di tale condotta, cui puo’ apparire funzionale il ripristino del pieno godimento del bene a favore del proprietario, come appunto accaduto nel caso in esame, avendo il Tribunale, con la sentenza confermata dalla pronuncia in questa sede gravata, limitato la condanna dei convenuti ad astenersi dal transitare o dal fare transitare altre persone.

Ma la seconda ratio, che non risulta pero’ essere stata colta dai ricorrenti, e’ quella secondo cui (cfr. pag. 33 della sentenza gravata) la domanda proposta sarebbe agevolmente qualificabile come domanda tesa semplicemente al rilascio del bene in quanto utilizzato sine titulo, e cioe’ proprio quella domanda che a detta degli stessi ricorrenti avrebbe legittimato la possibilita’ di ottenere la restituzione dell’area.

Ed e’ proprio verso tale qualificazione che peraltro sembrano propendere i giudici di appello, laddove evidenziano (questione che sara’ oggetto anche del successivo motivo di ricorso) che si tratta dí domanda non preclusa dal giudicato rappresentato dalla precedente sentenza di questa Corte.

Risulta quindi erronea l’affermazione contenuta nel motivo in esame secondo cui i giudici di appello avrebbero inopinatamente ritenuto che la domanda di cui all’articolo 949 c.c. fosse stata identificata con un’azione di rilascio del bene, essendo a questi invece ben chiara la differenza, ed essendosi, infatti, sostenuto che la condanna alla restituzione dell’area era conseguenza dell’accoglimento di una autonoma domanda di rilascio, ben suscettibile di essere proposta ex novo in assenza di un giudicato sostanziale sul punto.

4. Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1168 c.c. e ss. e articolo 2909 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione.

Si sostiene che erroneamente e’ stata accolta la richiesta di restituzione, quale effetto dell’azione inibitoria di cui all’articolo 949 c.c., comma 2 trascurando che la domanda di rilascio del bene era stata rigettata dalla sentenza di questa Corte n. 726/2005.

Tale sentenza rivestirebbe anche efficacia di giudicato essendosi accertato che l’area in questione era stata data in locazione dalla (OMISSIS).

Anche tale motivo e’ destituito di fondamento.

A tal fine va ribadito quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo, in punto di qualificazione della domanda proposta, come operata dai giudici di appello.

Inoltre, appare incensurabile, proprio alla luce della ricostruzione dei precedenti fatti di causa, come compiuta anche nella presente sentenza, l’affermazione che sulla domanda di rilascio del bene non si sia formato un giudicato sostanziale, avendo correttamente i giudici di appello rilevato che, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza n. 726/2005 aveva cassato senza rinvio la sentenza di appello che si era pronunciata in senso favorevole all’attrice, disponendo il rilascio del bene, laddove il Pretore aveva omesso di pronunciarsi.

La cassazione della sentenza per motivi di natura evidentemente processuale ha fatto si’ che sia stata caducata la sentenza di appello che aveva accolto la domanda de qua, e che per l’effetto all’esito di quel giudizio non sia stata emessa alcuna statuizione sul fondo della stessa, il che non impediva, proprio per l’assenza di un giudicato sostanziale, la sua riproponibilita’ in questa sede.

Quanto al preteso accertamento circa la permanente efficacia dell’originario contratto di locazione, che varrebbe come giudicato tra le parti, vale rilevare che quanto riportato alle pagg. 24 e 25 del ricorso non e’ l’accertamento compiuto dai giudici di legittimita’, ma la sola trascrizione della narrazione in fatto di cui alla precedente sentenza di questa Corte, la quale proprio per non avere adottato alcuna statuizione sul punto, non ha in alcun modo esaminato la vicenda in parte qua.

Per l’effetto, e quindi nella prospettiva dell’avvenuta proposizione di una domanda di rilascio, deve reputarsi che il suo accoglimento da parte dei giudici di appello abbia implicato, quanto meno in via implicita, la verifica circa la carenza di un valido titolo in capo ai ricorrenti per conservare la detenzione del fondo (avendo l’attrice dato disdetta dal contratto sin dal lontano 1989), e senza che possa farsi richiamo ad un inesistente giudicato in ordine alla legittimita’ del titolo.

5. Il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1052 e 2909 c.c., nonche’ l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e precisamente per quanto concerne la mancata ammissione della CTU e della prova testimoniale, formulata nella memoria di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 2 del 27 luglio 2007 e riproposta nell’atto di appello.

Quanto alla denunziata violazione dell’articolo 1052 c.c. si deduce che gli appellanti avevano segnalato come la valutazione dei bisogni sopravvenuti del fondo dovesse essere complessiva, dovendosi quindi dare seguito alla richiesta di mezzi istruttori. Anche tale motivo non merita seguito.

La pronuncia oggi gravata, come evidenziato nella esposizione in fatto della presente sentenza, lungi dal procedere ad una disamina nel merito dei presupposti per l’accoglimento della domanda ex articolo 1052 c.c., ha ritenuto che la stessa fosse inammissibile in quanto preclusa dal precedente giudicato di cui alla sentenza n. 726/2005, assumendo che i fatti addotti dai ricorrenti ben potevano essere dedotti gia’ nel corso del precedente giudizio, e quanto meno fino alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, aggiungendo che quelli che la parte adduceva come fatti giustificativi della domanda erano in realta’ fatti preesistenti a quella data, o comunque sviluppi prevedibili di quelli gia’ manifestatisi in epoca anteriore.

Orbene, premesso che i ricorrenti non censurano l’affermazione in punto di diritto circa la preclusione scaturente dal precedente giudicato in ordine all’allegazione in questa sede di fatti che gia’ potevano in precedenza essere dedotti, con la conseguenza che l’affermazione de qua e’ ormai coperta dal giudicato, la sentenza impugnata con ampia ed approfondita motivazione, esente come tale da possibili censure di carattere motivazionale, ha ritenuto che le circostanze per le quali era richiesta la prova attenevano a fatti gia’ preesistenti al 2001, e comunque non erano tali da determinare una significativa immutazione del quadro fattuale, analizzando in particolare con logicita’ e coerenza la circostanza concernente l’acquisto di una classificazione superiore da parte dell’albergo (ritenendo che il passaggio da quattro stelle a quattro stelle superior era decisamente meno rilevante, ed inidoneo ad incidere sul giudizio de quo, rispetto al passaggio da pensione ad albergo a quattro stelle, di cui nemmeno era allegata la data), ovvero alla dedotta sopravvenienza di normative in materia di sicurezza e protezione.

La doglianza dei ricorrenti si traduce pertanto, ed in maniera evidente, in una censura di merito, la cui infondatezza da’ altresi’ contezza della insindacabilita’ in ordine alla decisione di non dare corso alle richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente, essendosi infatti ritenuto che il complessivo articolato probatorio non avrebbe in ogni caso potuto condurre alla dimostrazione di fatti che non erano gia’ suscettibili di essere allegati nel corso del precedente giudizio.

Il richiamo alla valutazione discrezionale delle istanze istruttorie ed al corretto esercizio dello stesso in tema di prove testimoniali, consente anche di disattendere la doglianza in punto di mancata ammissione della CTU, la quale, in assenza di altri elementi di prova circa il sopravvenire di fatti idonei ad influire sull’accoglimento della domanda al 2001, avrebbe avuto evidentemente carattere esplorativo.

A tali considerazioni che appaiono gia’ in grado di giustificare il rigetto del motivo, va altresi’ aggiunto che, come si evince dalla stessa formulazione del motivo, la prova testimoniale era stata richiesta da parte convenuta nella memoria di cui all’articolo 183 c.p. c., comma 6, e che, nonostante tali prove non fossero state ammesse dal Tribunale, erano state reiterate con un motivo di appello.

Ed, invero va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 16866/2016) le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volonta’ della parte interessata, cosi’ da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (conf. Cass. n. 16290/2016).

Ne consegue che ai fini della stessa ammissibilita’ delle richieste istruttorie in grado di appello, i ricorrenti avrebbero dovuto altresi’ specificare se i mezzi istruttori articolati, una volta disattesi in sede di valutazione dei mezzi di prova dal Tribunale, erano stati richiesti nuovamente in sede di conclusioni in primo grado, sicche’ l’assenza di specificita’ del motivo in parte qua, conforta la conclusione in punto di non meritevolezza di accoglimento del motivo.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.