In tema di spese di conservazione della cosa comune, l’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.
Tribunale Bergamo, Sezione 4 civile Sentenza 25 gennaio 2019, n. 232
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 254/2016 del Ruolo Generale promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e posta in decisione all’udienza del 30 ottobre 2018
da
(…), rappresentata e difesa dall’Avv.to Ma.An. e dall’Avv.to Pa.Gu. del Foro di Bergamo, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in margine al ricorso per accertamento tecnico preventivo
ATTRICE
contro
(…), rappresentato e difeso dall’Avv.to Si.Ga. del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
In punto: comunione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (…) conveniva in giudizio avanti l’intestato Tribunale (…).
Premesso di essere comproprietaria unitamente al convenuto (di lei marito separato) di un immobile sito a L. (…), alla medesima assegnato in sede di separazione, esponeva la ricorrente che il predetto immobile necessitava di interventi urgenti di sistemazione, per lo più in ragione di infiltrazioni; che il (…), minimizzando il fenomeno, si era rifiutato di partecipare alla spesa; che, pertanto, essa aveva dato subito corso ad alcuni lavori urgenti dovuti ad effrazioni da parte di terzi, mentre per le infiltrazioni aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ante causam; che, malgrado le risultanze favorevoli del procedimento di istruzione preventiva, il marito persisteva nel suo atteggiamento negativo, di talché essa aveva proceduto agli ulteriori lavori che il consulente tecnico d’ufficio aveva ritenuto necessari per la conservazione della cosa comune.
Chiedeva, pertanto, il rimborso pro quota delle spese sostenute per la conservazione e il godimento della cosa comune, oltre alla rifusione dei costi dell’accertamento tecnico preventivo.
Costituendosi in giudizio (…) contestava in toto gli assunti avversari.
Premesso che la ricorrente aveva sempre autonomamente gestito la comproprietà, senza mai coinvolgerlo nelle decisioni, salvo chiedergli a fatto compiuto il rimborso per opere non concordate ed eseguite da imprese a lui sconosciute, osservava il convenuto che ex art. 1110 c.c. competeva all’istante l’onere della prova di aver interpellato, o quantomeno preventivamente avvertito, il partecipante alla comunione, essendo ella legittimata ai lavori – solo quelli strettamente necessari per la conservazione della cosa comune – unicamente in caso di inerzia del comunista;
che le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo erano state in più punti e per diversi motivi criticate dal proprio consulente tecnico di parte; che la documentazione ex adverso prodotta, sia in sede di accertamento tecnico preventivo, sia in sede di ricorso ex art. 702 bis c.c., era carente sotto plurimi profili;
che, in particolare, sulla scorta di detta documentazione, non era affatto evincibile la circostanza che le opere effettivamente eseguite dalla (…) fossero proprio quelle indicate nell’accertamento tecnico preventivo; che non era dato neppure sapere “se” e “quali” opere fossero state effettivamente eseguite; che i costi tecnici non erano dovuti;
che i serramenti dovevano essere semplicemente manutenuti, laddove la ricorrente li aveva invece sostituiti;
che la basculante era stata sostituita con una porta sezionale del tutto diversa; che non vi era la prova circa tentativi di furto, di talché non vi era la necessità di installare delle inferriate;
che controparte aveva fruito dei benefici fiscali per gli interventi di manutenzione straordinaria, ragione per cui aveva sostenuto una spesa inferiore a quella indicata.
Si opponeva, pertanto, all’accoglimento della domanda attrice. In subordine chiedeva contenersi la domanda entro il giusto e il dovuto.
Disposta la conversione del rito, la causa veniva, quindi, istruita mediante acquisizione del fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo, assunzione di prova orale, per interpello e per testi, emissione di ordine di esibizione ed espletamento di consulenza tecnica d’ufficio “contabile” per stabilire l’ammontare delle detrazioni fiscali spettanti alla ricorrente.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all’udienza del 30 ottobre 2018 passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è, in parte, fondata.
Il caso concreto appare inquadrabile nel disposto di cui all’art. 1110 c.c., secondo cui “il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”.
Tale norma viene comunemente interpretata nel senso che: a) il rimborso spetta unicamente per le spese necessarie per la conservazione della cosa; b) il rimborso spetta a condizione che il partecipante, il quale intenda intraprendere i lavori, abbia interpellato o quanto meno avvertito, gli altri partecipanti della sua intenzione, essendo egli legittimato a procedervi soltanto in caso di inerzia dei comunisti.
L’onere della prova circa la sussistenza dei requisiti di cui sub a) e b) incombe all’attore (Cass. n. 20652/2013: “In tema di spese di conservazione della cosa comune, l’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori”).
Calando tali principi nella fattispecie concreta, è possibile osservare quanto segue:
– I) Opere eseguite dall'(…) prima dell’accertamento tecnico preventivo.
Si tratta delle seguenti opere: porta sezionale e inferriate.
In parte qua non è dovuto alcun rimborso, dato che l’attrice non ha fornito la prova di aver interpellato o quantomeno avvertito il (…) dell’intenzione di intraprendere i lavori, a nulla rilevando la circostanza che questi fossero urgenti, dato che l’art. 1110 c.c., dettato in tema di comunione (a differenza dell’art. 1134 c.c., dettato in tema di condominio), non fa alcun riferimento al requisito dell’urgenza
(Cass. n. 21015/2011: “La diversa disciplina dettata dagli artt.1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione”).
Pertanto, l’indagine in ordine alla diversa tipologia della porta nuova o all’effettiva necessità di installare le inferriate in considerazione dei tentativi di furto appare del tutto superflua, dato che il rimborso non è comunque dovuto per le anzidette ragioni.
– II) Opere eseguite dall'(…) dopo l’accertamento tecnico preventivo.
Si tratta delle seguenti opere: intervento per eliminare le infiltrazioni nel locale caldaia ed intercapedine al piano interrato, intervento per eliminare le infiltrazioni accertate sul soffitto dell’autorimessa, intervento per eliminare le infiltrazioni sui balconi, intervento per la messa in sicurezza del vano contatori, sostituzione degli infissi.
Il consulente tecnico d’ufficio dell’accertamento tecnico preventivo ha ritenuto che tali opere sono necessarie per la conservazione della cosa, e all’uopo ha stilato un apposito computo metrico estimativo.
I testimoni hanno confermato che tali opere sono state effettivamente eseguite, fatta eccezione per i balconi (teste (…), impresario edile) e per le terrazze (teste (…), direttore dei lavori).
E’ stata fornita anche la prova documentale, fatture e bonifici (doc. 18 attrice), circa i costi e i pagamenti.
Il (…) è stato adeguatamente informato circa l’intenzione dell'(…) di eseguire i lavori, sia mediante la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, sia mediante l’invito a stipulare una negoziazione assistita, sia infine mediante il fax inviato al proprio difensore (doc. 11 attrice), a nulla rilevando che questo non l’abbia reso edotto della richiesta.
Pertanto, il rimborso è senz’altro dovuto, nei limiti di cui si dirà infra.
All’uopo si rendono necessarie le seguenti precisazioni.
L'(…) ha limitato la propria domanda alle opere indicate dal consulente tecnico d’ufficio, secondo i costi indicati nel computo metrico estimativo.
L'(…) non ha eseguito tutte le opere indicate dal consulente tecnico d’ufficio (in particolare, non ha eseguito le opere concernenti i balconi e le terrazze), i cui costi, pertanto, andranno debitamente scomputati.
L'(…) ha eseguito altre opere aggiuntive, diverse da quelle indicate dal consulente tecnico d’ufficio, di cui, peraltro, non chiede alcun rimborso.
Infine, l'(…) ha sostituito i serramenti, anziché semplicemente manutenerli, come indicato dal consulente tecnico d’ufficio, ma ha chiesto il rimborso soltanto per la manutenzione, che indubbiamente le spetta.
L’ultimo problema da affrontare, prima di passare ai conteggi, è quello che riguarda i benefici fiscali.
Il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che l’attrice ha fruito, e fruirà, dei benefici fiscali previsti dalla legge, nella misura del 50 % per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 65 % per gli interventi di risparmio energetico.
Si tratta di un credito futuro, ma certo, che incide sulla spesa effettivamente sostenuta dalla parte, la quale annualmente, sia pure nell’arco di un decennio, fruirà della relativa detrazione.
Di qui la necessità di considerare il fattore “detrazione fiscale”, onde evitare un ingiustificato arricchimento.
Il problema non è tanto quello se il (…), il quale non ha sostenuto alcuna spesa, possa condividere o meno il beneficio con l'(…); il problema è piuttosto quello che la spesa effettivamente sostenuta dall’attrice, di cui essa può chiedere il rimborso, si riduce per effetto della detrazione fiscale.
E’ ben vero che il contribuente non ha ancora percepito tutte le detrazioni, ma è certo che le percepirà.
Fatte queste precisazioni, si può ora passare ai conteggi.
Il consulente tecnico d’ufficio ha accertato in complessivi Euro 24.637,29 iva esclusa l’importo delle opere di cui si discute.
E’ bene precisare che in detto computo sono comprese soltanto le opere che il medesimo consulente ha ritenuto necessarie, e ancora da eseguirsi, per la conservazione della cosa. Sono, pertanto, escluse dal computo le opere eseguite dall’attrice prima dell’accertamento tecnico preventivo, cioè la porta e le inferriate. Quanto ai serramenti, è stato indicato soltanto l’importo (Euro 1.480,00) riferito alla semplice manutenzione.
Dagli Euro 24.627,29 vanno detratte tutte le voci relative ai balconi e alle terrazze: lavori, questi, che non sono stati eseguiti.
Il relativo importo è pari a Euro 9.528,42.
Esso si ottiene moltiplicando le quantità agli importi unitari di cui alle relative voci (balconi e terrazze).
Così, ad esempio, per la prima voce d’interesse (la n. 2), che reca un totale di 838,96, l’importo da scomputare è pari a 149,60 (4,08 + 4,20 + 1,46 x 15,36). E così, di seguito, per tutte le altre voci del computo che contemplano i balconi e la terrazza.
Si perviene così alla minor somma di Euro 15.108,87, di cui Euro 13.628,87 riferibile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ed Euro 1.480,00 riferibile agli interventi di risparmio energetico (che sono, poi, in definitiva, i soli infissi sostituiti, con l’indicazione dell’importo relativo alla sola manutenzione).
Sull’importo di Euro 13.628,87 va applicata la detrazione del 50 % (interventi di recupero del patrimonio edilizio): si ottengono così Euro 6.814,43.
Sull’importo di Euro 1.480,00 va applicata la detrazione del 65% (interventi di risparmio energetico): si ottengono così Euro 518,00.
La somma di tali due importi (Euro 7.332,4) esprime il totale della spesa effettivamente sostenuta dall'(…), la cui metà (Euro 3.666,21) deve esserle rimborsata dal (…), con l’aggiunta dell’iva al 10%.
Entro detti limiti può essere accolta la domanda.
Vanno, infine, aggiunti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, della presente causa e dell’accertamento tecnico preventivo, tenuto conto dell’accoglimento della domanda per circa 1/4 del petitum originario, possono essere compensate nella misura di 3/4. Per il restante 1/4 vanno, invece poste a carico del soccombente e, già tenuto conto della riduzione per effetto della compensazione, possono liquidarsi in complessivi Euro 1.765,00, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15%, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Le spese di consulenza tecnica d’ufficio dell’accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico di entrambe le parti in ugual misura.
Le spese di consulenza tecnica di parte dell’accertamento tecnico preventivo non sono ripetibili in quanto superflue
Le spese di consulenza tecnica d’ufficio contabile, liquidate nell’importo richiesto dal consulente con valori medi, vanno poste a carico di parte convenuta, la quale l’ha inutilmente sollecitata, poiché non era affatto necessario esperire una consulenza al fine di accertare la misura dei benefici fiscali, stabiliti dallo stesso legislatore, essendo all’uopo sufficiente analizzare le dichiarazioni dei redditi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
– in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto a pagare all’attrice la somma di Euro 3.666,21 oltre ad iva al 10%, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
– condanna il convenuto a rifondere all’attrice 1/4 delle spese di lite, liquidate, già tenuto conto della riduzione per effetto della compensazione, in complessivi Euro 1.765,00, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
– spese di lite compensate per i restanti 3/4;
– spese di consulenza tecnica d’ufficio dell’accertamento tecnico preventivo a carico di entrambe le parti in ugual misura;
– spese di consulenza tecnica di parte dell’accertamento tecnico preventivo non ripetibili;
– spese di consulenza tecnica d’ufficio contabile, liquidate nell’importo richiesto dal consulente con valori medi, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Bergamo il 25 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2019.