con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l’unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all’articolo 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziche’ al cessionario, nonche’, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra piu’ cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorita’ temporale riconosciuta al primo notificante.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4713
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 604/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore ad negotiz Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), c e la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 11389/2015 del TRIEUNALE di ROMA, depositata il 21/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/5/2015 il Tribunale di Roma, pronunziando su riuniti giudizi, dichiarato inammissibile quello proposto dalla sig. (OMISSIS), ha per quanto ancora d’interesse in questa sede – respinto il gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. in relazione alla pronunzia G. di P. Roma 24/1/2012, di rigetto della domanda dalla suindicata societa’ nei confronti della compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a. originariamente in via principale proposta di condanna al pagamento del credito nei confronti della medesima vantato dalla (OMISSIS) avente ad oggetto somme a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) per fatto e colpa della sig. (OMISSIS) e in particolare del danno ammontante ad Euro 600,00 da c.d. fermo tecnico; nonche’ della domanda in via subordinata spiegata nei confronti della (OMISSIS) di pagamento di somma a titolo di noleggio di auto sostitutiva.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la societa’ (OMISSIS) s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (nuova denominazione assunta dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione con la societa’ (OMISSIS) s.p.a.), che spiega altresi’ ricorso incidentale condizionato sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Le altre intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il logicamente prioritario 2 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione o falsa applicazione” degli articoli 1260, 1264 c.c., Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 144, 145, 148, 149, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta avere “errato… il Tribunale ad ancorare la domanda del cessionario alla verifica del danno da fermo tecnico subito ed a ritenere il credito azionato fondato sulla fattura nei confronti della (OMISSIS) piuttosto che ancorata e fondata sul contratto di cessione del credito”.
Si duole che il giudice dell’appello non abbia “applicato la disposizione dell’articolo 1264 c.c., comma 2, secondo il quale il debitore che paga il cedente non e’ liberato dal proprio obbligo se il cessionario prova (come nel caso in esame) che il debitore era a conoscenza dell’avvenjta cessione”.
Il ricorso e’ p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l’unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all’articolo 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziche’ al cessionario, nonche’, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra piu’ cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorita’ temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 21/1/2005, n. 1312).
Si e’ altresi’ precisato che dal momento in cui si verifica l’effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest’ultimo puo’ pretendere l’adempimento dal debitore ceduto, che puo’ tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacche’ dall’accettazione o dalla notifica di questo negozio (che puo’ avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarita’ attiva del rapporto, senza necessita’ di trasmettergli l’originale o la copia autentica della cessione, purche’ possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l’adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha piu’ efficacia liberatoria (v. Cass., 2/2/2001, n. 1510. E gia’ Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr. altresi’, piu’ recentemente, Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954).
Orbene, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza disatteso i suindicati principi.
E’ rimasto nella specie accertato che l’odierna ricorrente ed originaria attrice societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha agito nella “qualita’ di cessionaria di un credito derivante dai danni subiti per il fermo tecnico del veicolo coinvolto nel sinistro stradale” (pari ad Euro 600,00); e che dopo la notifica della cessione parziale del credito (avvenuta il 26/1/2010) la societa’ (OMISSIS) s.p.a. ha versato alla cedente (OMISSIS) la maggior somma di Euro 3.233,46.
A tale stregua, erroneamente il giudice dell’appello (per quanto ancora d’interesse in questa sede), nell’avallare l’operato del giudice di prime cure (che nel riunito giudizio tra la debitrice ceduta societa’ (OMISSIS) s.p.a. e la cedente (OMISSIS), sulla richiesta di quest’ultima di “accertare il suo diritto di ottenere ad ottenere dalla (OMISSIS) il ristoro dei danni conseguenti al sinistro stradale e, per l’effetto, di condannare la compagnia a pagare a favore della societa’ attrice il credito ceduto e, in subordine, nel caso di accoglimento della secondaria domanda della societa’ attrice, di condannare la (OMISSIS) a ristorarle il danno pari ad Euro 600”), precisando in particolare che “la (OMISSIS)… ha formulato autonome domande nel giudizio d primo grado”, e’ pervenuto a ritenere (pur in difetto di eccezione al riguardo da parte dell’odierna controricorrente nel giudizio in esame) necessaria la prova da parte della cessionaria societa’ odierna ricorrente e allora) attrice in ordine (anche) alla sussistenza del credito cedutogli (cfr. Cass., 2/11/2010, n. 22280; Cass., 7/4/2009, n. 8373; Cass., 10/05/2005, n. 9761), e a rigettare la sua domanda di pagamento del credito de quo in ragione di ravvisato (non gia’ vizio concernente la validita o la stessa esistenza del credito bensi’ mero) difetto di relativa prova.
A parte la considerazione che l’effettuato pagamento assume invero rilievo gia’ sotto il profilo probatorio preso in considerazione dal giudice del gravame, deponendo per il sostanziale riconoscimento del debito da parte del debitore ceduto, va al riguardo osservato che in termini decisivi ed assorbenti la suindicata circostanza indica la violazione da parte dei giudici di merito del principio posto all’articolo 1264 c.c., comma 2, in base al quale il debitore ceduto non e’ liberato dal pagamento allorquando come nella specie effettuato al creditore cedente pur essendo gia’ a conoscenza dell’avvenuta cessione.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altro e diverso profilo e gli altri motivi (con i quali la ricorrente in via principale denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’articolo 190 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la “violazione o falsa applicazione” degli articoli 1321, 1325, 1326, 1362 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonche’ il logicamente condizionato ricorso incidentale (con il quale la ricorrente in via incidentale condizionata denunzia violazione dell’articolo 339 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso principale, assorbito il logicamente condizionato ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.