con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificare concretamente l’esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario.
Tribunale Firenze, Sezione 3 civile Sentenza 27 settembre 2018, n. 2540
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Mazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2018 promossa da:
CO.RO. (…), con il patrocinio dell’avv. BA.MA. e dell’avv., elettivamente domiciliato in VIA (…) 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BA.MA.
ATTORE/I
contro
FI.RE. S.p.A. (…), con il patrocinio dell’avv. PE.MA. e dell’avv., elettivamente domiciliato in CORSO (…) 20123 MILANO presso il difensore avv. PE.MA.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato, la sig.ra Co.Ro. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la Fi.Re. S.p.A. (di seguito (…)) per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che la sig.ra Co.Ro. nulla deve in forza del d.i. azionato, in quanto tale credito è stato estinto; – condannare la (…) S.p.A. ai sensi dell’art. 956 secondo comma c.p.c., al risarcimento dei danni per aver agito con mala fede/colpa grave e comunque senza la normale prudenza nonostante l’inesistenza del diritto azionato, nonché ex art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento in favore della sig.ra Co.Ro. di una somma equitativamente determinata; da liquidarsi tenendo conto della gravità di condotta dell’abuso del processo esecutivo; – in ogni caso e comunque con condanna di controparte al rimborso dei compensi del presente giudizio in misura tale che tenga conto dell’effettiva attività cui la sig.ra Co.Ro. è stata costretta per quanto sopra narrato”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che aderiva alla domanda avversaria di accertamento dell’avvenuta estinzione del credito e chiedeva, per l’effetto, dichiararsi cessata la materia del contendere con spese di lite compensate. Chiedeva, altresì, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti processuali.
Il presente giudizio veniva introdotto dopo l’estinzione del processo esecutivo per intervenuta rinuncia al pignoramento presso terzi da parte della società (…) S.p.A. la quale sosteneva di essere venuta a conoscenza dell’integrale estinzione del credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 3433/1999 solo dopo il formale deposito di atto di quietanza nel procedimento esecutivo (doc. n. 9).
Atto di quietanza con cui la società (…) S.p.A. procuratrice speciale di (…) s.r.l., quale cessionaria del credito precedentemente vantato dalla (…) S.p.A. nei confronti dell’odierna attrice, riconosceva di essere stata integralmente soddisfatta, ricevendo la somma di Euro 23.340,97, assegnata dal Tribunale di Firenze nella procedura esecutiva immobiliare n. Rg. 291/2001.
Documento che, presumibilmente, poteva non essere in possesso ovvero a conoscenza della (…) S.p.A. non essendo quest’ultima la cessionaria diretta del credito vantato dalla (…).
Tuttavia dalle comunicazioni allegate in atti (mail del 22.09.2017 e 2.10.2017 dell’Avv. Ba.) risulta che, immediatamente, dopo la notifica dell’atto di precetto l’odierna attrice si attivava per comunicare e rendere nota al procuratore della società (…) la vicenda processuale risalente al 1999, impegnandosi a ricercare nell’archivio del Tribunale il fascicolo d’ufficio relativo all’esecuzione immobiliare n. 291/2001 definita con la vendita dell’immobile della sig.ra Co.Ro.
Vendita che consentiva l’integrale pagamento del credito vantato dalla (…), originario creditore.
La società (…), incurante di tali comunicazioni, decideva ugualmente di notificare atto di pignoramento presso terzi e di iscrivere la causa al ruolo, pur sussistendo ancora i termini di efficacia del precetto.
Tale atteggiamento costringeva l’attrice a sostenere le spese processuali per difendersi in giudizio e proporre legittimo ricorso in opposizione all’esecuzione.
L’attrice, acquisito il fascicolo d’ufficio, recuperava l’atto di quietanza che depositava con il ricorso in opposizione, dimostrando l’integrale estinzione del debito originario e quindi l’illegittimità della pretesa avanzata dalla società convenuta.
Dalla documentazione prodotta dall’attrice risulta, inoltre, che già alla data del 2.10.2017 (doc. n. 3) la (…) era stata messa nelle condizioni di conoscere che il credito MPS era stato integralmente soddisfatto, oltre che per la prededuzione delle spese di procedura, anche per la parte chirografaria, dando atto che l’ammontare delle ipoteche precedenti al 1999 consentiva ampiamente il soddisfacimento di tutti i creditori, compresi gli intervenuti, risultando dal mandato di pagamento del 30.05.2006 che sul libretto giudiziario residuava un importo di Euro 101.251,55.
Nonostante ciò avviava l’esecuzione senza tentare, in applicazione e rispetto dei principi di buona fede processuale e sostanziale, di verificare ed accertare quanto prodotto e comunicato dal procuratore di parte attrice nel precedenti mail.
La società (…) S.p.A. avrebbe potuto risolvere e chiarire stragiudizialmente la vicenda, invece di coltivare l’azione esecutiva, iscrivendo la causa al ruolo e instaurando il relativo giudizio.
Solo con il formale deposito dell’atto di quietanza da parte dell’attrice, la convenuta era costretta a rilasciare dichiarazione di rinuncia che veniva accettata dall’odierna parte attrice, ma non sufficiente a tutelare definitivamente tutti i diritti della sig.ra Co.Ro.
Il provvedimento di estinzione della procedura, a seguito di rinuncia ex art. 629 c.p.c., da parte di (…) reso dal (…) in data 12-13.2018 – trattandosi di opposizione all’esecuzione – non tutela la posizione di Co.Ro. in quanto lascia impregiudicata l’esistenza del titolo e del credito attesa la possibile futura “spendibilità”.
Dunque il comportamento processuale di (…) costringeva Co.Ro. a introdurre il presente giudizio di merito per sentire accertare e dichiarare che la domanda giudiziale formulata con il ricorso in opposizione sia qui accolta e che conseguentemente sia dichiarata l’inesistenza del diritto azionato in quanto il credito portato dal
decreto ingiuntivo posto a base della procedura esecutiva è estinto.
Per quanto sopra, in relazione alla domanda principale va dichiarata l’estinzione del credito azionato in via monitoria con decreto n. 3433/1999 per intervenuto pagamento del debito, stante le prove documentali acquisite e comunque l’intervenuta adesione alla domanda di parte attrice da parte della società convenuta.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non sussistendone, così come anche riconosciuto dalla Dr.ssa Bi. nell’ordinanza non reclamata depositata in data 13.02.2018.
Nel presente giudizio non è stata offerta prova alcuna del danno effettivamente subito dall’attrice.
E’ stato chiarito, infatti, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. SS UU 20.04.2004 n. 7583). “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. anche a prescindere dalla configurabilità dei requisiti della mala fede o colpa grave, non può trovare accoglimento ove non venga dall’istante fornita prova dello specifico danno subito a tale titolo (Trib. Genova 5.03.2007); “con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificare concretamente l’esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario” (Cass. 4.11.2005 n. 21393)
Tenuto conto dell’esito processuale e del comportamento tenuto dalla società convenuta, dell’accoglimento della domanda principale di parte attrice, le spese di causa seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda di parte attrice e per l’effetto, dichiara l’estinzione del credito azionato con decreto ingiuntivo (Rg. n. 3433/1999) emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti della sig.ra Co.Ro. in data 25/06/1999, depositato in data 28/06/1999, reso esecutivo con provvedimento del 06/09/1999 e munito di formula esecutiva il 06/09/1999
Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Condanna, altresì, la società convenuta Fi.Re. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. a rimborsare all’attrice sig.ra Co.Ro. le spese di causa che si liquidano in Euro 2.300,00 oltre Iva, cap e 12,50% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti che vi hanno rinunciato, ed allegata al verbale.
Verbale chiuso alle ore 14,18.
Così deciso in Firenze il 27 settembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2018.