in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22109
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18514/14, proposto da:
(OMISSIS), elett.te domic. in (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS) che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Reggio Calabria – ATERP -, in persona del commissario straordinario, elett.te domic. presso la sede dell’ente in (OMISSIS), rappres. e difesa dall’avv. (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– CONTRORICORFRENTE .
avverso la sentenza n. 40/2014 emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, pubblicata in data 27.1.2014;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio del 18 aprile 2018.
RILEVATO
CHE:
(OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, lo IACP della provincia di Reggio Calabria che gli aveva affidato in appalto, il 12.4.75, la costruzione di dodici alloggi nel comune di (OMISSIS) per l’importo base d’asta di Lire 103 milioni, assumendo: di aver eseguito i 4/5 delle opere, essendo le restanti prive di copertura finanziaria; che con deliberazione dell’1.7.87 l’ente appaltante, preso atto delle riserve inserite nel certificato d’ultimazione dei lavori, del parziale pagamento del 7 stato d’avanzamento dei lavori e del mancato pagamento della revisione dei prezzi, gli aveva riconosciuto il diritto al compenso revisionale e agli interessi legali e moratori sulle somme riscosse e da riscuotere; di aver accettato tale deliberazione, rilevando pero’ di vantare un maggior credito.
Premesso cio’, l’attore chiese la condanna dello IACP per la somma del credito residuo; il Tribunale dichiaro’ inammissibile la domanda, ritenendo che l’accettazione della deliberazione dell’ente aveva costituito una transazione che obbligava l’attore ad accettare le successive quantificazioni del debito come determinate dallo stesso ente appaltante.
Il (OMISSIS) propose appello; si costitui’ l’ente.
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello, argomentando che, sebbene la pronuncia d’inammissibilita’ sia stata per vari motivi erronea, la domanda dell’attore era infondata poiche’ la transazione conclusa per effetto dell’accettazione incondizionata della deliberazione del consiglio d’amministrazione dello ATERP – gia’ IACP – aveva un contenuto del tutto coincidente con l’oggetto della stessa delibera, mentre il credito del (OMISSIS) non eccedeva la somma di Lire 550 milioni, oggetto di un decreto ingiuntivo. In particolare, la Corte ha ritenuto che non fossero dovuti gli ulteriori interessi moratori, perche’ esclusi dal c.t.u., e il maggior danno in quanto, sebbene la transazione avesse derogato alla regola dell’onnicomprensivita’ dell’indennizzo da ritardo nell’adempimento di appalto pubblico (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 35, comma 3), il (OMISSIS) non aveva provato il maggior danno.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Si e’ costituita l’Aterp con controricorso eccependo l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello non aveva riconosciuto il maggior danno, negando il nesso causale tra l’esposizione debitoria con il Credito popolare calabrese (poi incorporata nella (OMISSIS)) e il ritardato pagamento da parte dell’ATERP.
Con il secondo motivo e’ stata denunziata la mancata applicazione della invocata giurisprudenza di questa Corte in ordine al riconoscimento del suddetto nesso causale.
Con il terzo motivo e’ stata criticata la pronuncia d’appello, nella parte in cui avrebbe disatteso le risultanze della c.t.u. in ordine alla differenza tra il tasso moratorio sugli interessi dovuti dall’ATERP e quello preteso dalla banca, quale criterio di determinazione del maggior danno.
Con il quarto motivo e’ stata dedotta l’omessa motivazione del rigetto della parte della domanda di condanna dell’ATERP al pagamento degli interessi legali e moratori.
Con il quinto motivo e’ stata criticata la condanna alle spese, in quanto la Corte d’appello aveva accolto il gravame in ordine all’inammissibilita’ della domanda dell’ATERP pronunciata, respingendo l’opposta tesi della parte appellata, sicche’ era emersa una soccombenza reciproca, sia pure parziale, che avrebbe reso legittima la compensazione delle spese, anche in parte.
Il ricorso e’ inammissibile.
I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi, sono inammissibili. Invero, il ricorrente non ha esplicitato ed indicato le norme di legge che s’assumono violate, avendo egli invece solo richiesto la formulazione dei vari principi di diritto sulla base della ricostruzione della fattispecie di fatto; pertanto, essi non sono congruenti con la decisione. Al riguardo, tali motivi sono stati dedotti attraverso la formulazione di un’ampia censura tale da ricomprendere anche il vizio di insufficiente motivazione, in ordine alla mancata prova del maggior danno; tuttavia, tale censura e’ inammissibile atteso che nel caso concreto e’ applicabile il testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nella versione vigente, non essendo stato dedotto espressamente l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il quarto motivo e’ del pari inammissibile poiche’ non e’ stato declinato in ordine alla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non essendo stato dedotto espressamente l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Il quinto motivo e’ parimenti inammissibile. Al riguardo, come affermato da questa Corte nelle sentenze n. 19613/17 del 4.8.2017 e n.406/08 dell’11.1.2008 “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi”. Ora, nella fattispecie, la Corte d’appello ha rigettato l’appello del (OMISSIS), avendo affermato che, sebbene il motivo unico dell’impugnazione relativo all’inammissibilita’ pronunciata dal giudice di primo grado fosse fondato, tuttavia la domanda era da ritenere infondata nel merito; pertanto, deve escludersi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che fosse emersa una soccombenza reciproca poiche’ la domanda del (OMISSIS) non e’ stata accolta, neppure in parte.
Deve dunque affermarsi conclusivamente che il motivo non ha colto la ratio decidendi della pronuncia sulle spese, fondata sulla piena soccombenza del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella soma di Euro 5000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e gli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.