le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc
Tribunale Rovigo, Sezione 1 civile Sentenza 16 luglio 2018, n. 486
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Paulatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 770/2015 promossa da:
Società per la Ge. S.p.A. nella sua qualità di procuratrice di FL. S.r.l. (…), quale cessionaria di VE.BA. SOCIETÀ’ COOPERATIVA PER AZIONI (…), con il patrocinio dell’avv. Gi.So. del foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Padova, via (…).
ATTORE
contro
CA.BO. (…), CONVENUTA CONTUMACE
RA. S.r.l. (…), con il patrocinio dell’avv. ZE.MA. e dell’avv., elettivamente domiciliato in – VIA (…) 35028 PIOVE DI SACCO presso il difensore avv. ZE.MA.
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, Ve.Ba. scpa conveniva in giudizio Bo.Ca. e la società Ra. S.r.l. esponendo quanto segue: in data 4.7.2012, Bo.Ca. (assieme a Ra.Gi.) rilasciava a Ve.Ba. scpa una fideiussione omnibus fino all’importo di Euro 200.000,00 nell’interesse della società Er. sas;
con race. a.r. del 12.8.2013 l’attrice comunicava ad Er. sas ed ai predetti garanti la revoca degli affidamenti ed il recesso dal contratto di conto corrente, intimando il pagamento della somma di Euro 73.158,14 oltre interessi, spese ed accessori; con sentenza del 2.10.2013, il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento della Er. sas e dei soci accomandatari, tra cui Ra.Gi.; in data 29.12.2014, il Tribunale di Padova emetteva il D.I. 5661/14, immediatamente esecutivo, per Euro 78.525,16, notificato alla debitrice Bo.Ca. in data 23.1.2015; anteriormente all’emissione del predetto D.I., in data 7.3.2014, Bo.Ca. vendeva, con diritto di riscatto, alla società Ra. S.r.l. i beni immobili di sua proprietà siti in Pernumia, via (…); ritenendo che tale compravendita fosse stata posta in essere con il solo fine di sottrarre o rendere più difficoltoso il recupero del credito da parte della Banca, l’attrice adiva l’autorità giudiziaria affinché il Tribunale revocasse, ex art. 2901 cc, il predetto atto di compravendita, dichiarandolo inefficace nei suoi confronti, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 80.000,00.
Parte convenuta Bo.Ca. non si costituiva in giudizio ed il (…) ne dichiarava la contumacia attesa la regolarità della notifica.
Parte convenuta Ra. S.r.l. si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sostenendo, in particolare, la carenza del requisito soggettivo in capo al terzo (Ra. srl), previsto dall’art. 2901 cc; concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Nel corso della causa il (…) disponeva la trasformazione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. in rito ordinario; venivano ammesse ed espletate le richieste istruttorie formulate dalle parti e si acquisivano agli atti i documenti ritualmente prodotti.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. datata 6.11.2017, si costituiva in giudizio Fl. S.r.l. che esponeva di aver acquistato pro soluto da Ve.Ba. scpa i crediti oggetto del presente procedimento e richiamava il contenuto dei precedenti atti di causa depositati da Ve.Ba. scpa.
Con memoria di costituzione di nuovo procuratore, datata 11.6.2018 e depositata il 13.6.2018, si costituiva in giudizio la Società per la Ge. S.p.A. quale procuratrice di Fl. srl, che si riportava a tutto quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti atti dall’originaria attrice Ve.Ba. scpa e chiedeva l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate da quest’ultima.
All’udienza del 19.6.2018 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il (…) disponeva la trasformazione della causa a sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Parte attrice chiede che venga dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 cc, nei confronti di Fl. srl, del contratto di compravendita di cui in narrativa.
La domanda appare fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ritiene il tribunale che appaiono sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per la revoca ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c.
I presupposti dell’azione revocatoria, infatti, sono:
1. la qualità di creditore in capo all’attore;
2. la sussistenza di un atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore idoneo, anche in astratto, ad arrecare un pregiudizio alle ragioni attoree, cd eventus damni;
3. la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore, cd scientia damni;
4. laddove l’atto sia a titolo oneroso, la conoscenza anche da parte del terzo di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore del suo dante causa, cd consilium fraudis (cfr. Cass. ordinanza n. 13172 del 25/05/2017: “le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori”).
Circa il primo requisito, ossia la qualità di creditore in capo all’attore, si osserva che Ve.Ba. scpa è divenuta creditrice nei confronti di Bo.Ca. in data 4.7.2012 mediante la sottoscrizione da parte della convenuta della fideiussione omnibus fino all’importo di Euro 200.000,00 nell’interesse della società (…) sas (doc. 5 attoreo).
Si precisa che non appare condivisibile la prospettazione della parte convenuta costituita – secondo cui il credito sarebbe sorto solamente con l’emissione del D.I. in data 29.12.2015 (doc. 8 attoreo) e, quindi, successivamente al contratto di compravendita del 7.3.2014 – ritenendo, invece, che il fideiussore acquisisca la qualità di debitore nei confronti del creditore sin dal momento della nascita dell’obbligazione principale (cfr. Cass. 3676/2015 “l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”; Cass. 8660/2009).
Il predetto credito, poi, è stato acquisito da Fl. srl, in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco a sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 TUB, stipulato in data 29.10.2016, sicché attuale creditrice nei confronti di Bo.Ca. risulta essere Fl. S.r.l. (v. doc. 3 del fascicolo di Fl.). Circa il secondo requisito, l’eventus damni, si osserva che, secondo costante giurisprudenza esso sussiste non solo in presenza di un danno effettivo, ma anche quando vi sia il pericolo di un danno, e che l’atto di disposizione del debitore, pur non determinando l’impossibilità della soddisfazione del credito, l’abbia comunque resa più difficoltosa, aggravando il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore per insufficienza del suo patrimonio (v. in tal senso Cass. n. 966/07, n. 15310/07 e n. 1902/2015).
Nel caso in esame è evidente che l’atto dispositivo, consistente in un contratto di compravendita (docc. 9-10), provoca un pregiudizio effettivo alle ragioni creditorie, poiché il bene viene sottratto dal patrimonio del debitore, rendendo verosimilmente più difficoltosa la soddisfazione della pretesa creditoria.
Per ciò che riguarda, infine, i requisiti soggettivi, ossia la scientia damni ed il consilium fraudis, si osserva innanzitutto che “la consapevolezza dell’evento dannoso (…) consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni ” (Cass. 15/02/2011, n. 3676; anche Cass. 5/03/2009, n. 5359; Cass. 11/02/2005, n. 2748).
Nel caso di specie, la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (Bo.Ca.) può essere ragionevolmente dedotta dalle seguenti circostanze:
– la Bo. era socia accomandante della società (…) sas, debitrice principale (doc. 11 attoreo);
– la Bo. è la moglie del socio accomandatario dell’obbligata principale (Ra.Gi.);
– in data 20.8.2013 (anteriormente alla conclusione del contratto di compravendita de quo) la Bo. ha ritirato personalmente la raccomandata di revoca degli affidamenti e l’intimazione del pagamento, (v. doc. 6 attoreo);
– in data 2.10.2013 (anteriormente alla conclusione del contratto di compravendita de quo) il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento della società (…) e di Ra.Gi. (doc. 7 attoreo);
– la compravendita de quo è caratterizzata dalla presenza di un patto di riscatto, esercitabile – al medesimo prezzo di acquisto – entro 4 anni dalla conclusione del contratto (doc. 9 attoreo), ossia dopo un arco temporale in cui si poteva ragionevolmente ritenere di subire le conseguenze del fallimento della società (…) sas;
– nonostante l’alienazione del bene, la Bo. ha continuato ad abitare nell’immobile oggetto di vendita, mantenendovi la propria residenza (cfr. le relate di notifica del ricorso ed il certificato di residenza, doc. 13 attoreo).
Il Tribunale ritiene che tutte queste circostanze, valutate nel loro complesso, costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, comprovanti la sussistenza della scientia damni.
Lo stesso comportamento della convenuta Bo., che non si è costituita nel presente giudizio e non è nemmeno comparsa a rendere l’interrogatorio formale, conforta l’odierno convincimento.
Il Tribunale ritiene parimenti sussistente anche la conoscenza/conoscibilità in capo al terzo (Ra. srl) del pregiudizio arrecato al creditore del proprio dante causa.
Il contratto di cui è causa, infatti, è una compravendita con patto di riscatto che prevede la possibilità per l’alienante (Bo.Ca.) di riacquistare la proprietà dell’immobile già dopo 4 anni dalla conclusione del contratto stesso, con un meccanismo che diminuisce notevolmente la possibilità per l’acquirente di conseguire un utile o comunque un vantaggio economico dalla stipulazione della compravendita.
Si consideri, altresì, che secondo la prospettazione difensiva della convenuta Ra. srl, il contratto de quo sarebbe stato concluso allo scopo di porre l’immobile in locazione, percependo, così, i relativi canoni. Tuttavia, nel corso del processo è stato appurato che il predetto immobile è stato occupato, nonostante la vendita, dalla Bo., mentre sono rimaste indimostrate sia l’esistenza di un contratto di locazione, sia il pagamento dei relativi canoni, configurando, in tal modo, la prospettazione di parte convenuta una mera allegazione, non supportata da alcun elemento probatorio, che induce a ritenere che il contratto di compravendita con diritto di riscatto sottenda o simuli un diverso tipo di contratto o, comunque, costituisca un elemento dal quale trarre il convincimento relativo al fatto che la ditta Ra. non potesse non essere a conoscenza del pregiudizio che si intendeva arrecare alle ragioni del creditore, altrimenti non risulta spiegabile l’esistenza di un contratto dal quale il compratore non trae alcun tipo di guadagno.
Alla luce di tutto quanto esposto, il Tribunale, accertata la sussistenza di tutti i requisiti per l’azione revocatoria, ritiene fondata la domanda attorea. Va, pertanto, revocato a favore di Fl. S.r.l. il contratto di compravendita con patto di riscatto per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo lo scaglione di valore di causa da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00, a sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. e pertanto revoca nei confronti di Fl. srl, fino a concorrenza dell’importo di Euro 80.000,00, il contratto di compravendita stipulato in data 7.3.2014 a rogito del notaio St.Ma. rep. 11.105 e racc. 8.710, trascritto all’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Padova – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 20.3.2014 rep. gen. 8969 e rep. part. 6875, con cui Bo.Ca. vendeva, con diritto di riscatto, a Ra. S.r.l. i beni immobili di sua proprietà, siti in Pernumia, via (…), insistenti sull’area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva censita al C.T. Fg. (…) mapp. (…) (Eu di are 06.11), beni così catastalmente censiti: Catasto Fabbricati, Comune di Pernumia, Fg. 6, mapp. 587 sub 1, via (…), cat. A/2, cl. 1, vani 7, RC Euro 542,28; mapp. 587 sub 2 via (…), cat. C/6, cl. 1, mq. 22., RC Euro 34,09; mapp. (…) sub 3 = B.C.N.C. (cortile comune ai subalterni 1 e 2);
ordina la trascrizione e/o l’annotazione dell’emananda sentenza nei registri immobiliari, con esonero del Conservatore da responsabilità;
condanna i convenuti in solido fra di loro a rifondere all’attrice le spese di lite che liquida in Euro 13.430,00 per compensi, così suddivisi nelle varie fasi: studio Euro 2.430,00, introduttiva Euro 1.550,00, istruttoria Euro 5.400,00 e decisionale Euro 4.050,00, oltre (…) al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Rovigo il 29 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2018.