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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 31 gennaio 2018, n. 2409
E’ inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio ai sensi dell’articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volonta’ assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche – contemplate dall’articolo 1129 c.c., – di compromissione della stessa) che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini e amministratori, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 31 gennaio 2018, n. 2409
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio Consiglie –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 278-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) ((OMISSIS)) per la (OMISSIS) s.n.c. (p.iva (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS) difensore dei controricorrenti, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1) Su ricorso di (OMISSIS) e altri, il tribunale di Bari nel 2012 ha disposto la revoca di uno degli odierni ricorrenti, avv. (OMISSIS), dall’incarico di amministratore del condominio (OMISSIS).
Ha ritenuto rilevanti la inerzia dimostrata in occasione della scoperta di un potenziale conflitto di interessi, in capo al consulente del Condominio, in occasione di lavori di manutenzione stante il ruolo di tecnico per gli impianti di quel professionista nella ditta aggiudicataria dell’appalto; la riconferma del medesimo professionista; l’assegnazione all’impresa (OMISSIS) in mancanza di quorum deliberativo; l’atteggiamento imprudente assunto in ordine agli obblighi contrattuali e la pretermissione de un’ordinanza di sospensione lavori disposta dal tribunale di Bari.
La Corte di appello di Bari con un lungo e dettagliato decreto del 9 maggio 2012 ha confermato il provvedimento, contro cui era stato esperito reclamo.
I reclamanti (OMISSIS) e altri hanno proposto ricorso per cassazione con 2 motivi, sviluppati in numerosi profili di doglianza circa le delibere assunte, la loro incidenza sulla valutazione del tribunale, l’omessa pronuncia su elementi oggettivi rilevabili dalle censure e dai documenti prodotti.
Parte intimata ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Parte resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso dalla Corte di appello di Bari.
Il rilievo coglie nel segno.
Costante giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. 14524/11; Cass. n. 25928 del 29/11/2005; 8085/05) afferma che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio ai sensi dell’articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volonta’ assembleare, per l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche – contemplate dall’articolo 1129 c.c., – di compromissione della stessa) che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini e amministratori, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide”.
Il principio soprariportato risale all’insegnamento di SU 20957/04, citata in controricorso.
Esso va applicato anche nel caso di specie, giacche’ non e’ superato dalle ragioni esposte in memoria dai ricorrenti.
Il diritto soggettivo dell’amministratore di far accertare l’insussistenza di proprie gravi irregolarita’ non postula infatti, come vorrebbe parte ricorrente (memoria pag.11) la necessita’ di ammettere l’impugnazione di un provvedimento, quello sulla revoca, che non ha natura decisoria e che risponde all’esigenza, propria della volontaria giurisdizione, di consentire la conduzione del condominio, salvo l’accertamento in sede propria, cioe’ in quella di cognizione ordinaria, delle vicende relative al rapporto intercorso.
2.1) Non rilevano neppure le esigenze di celerita’ del processo di cui si fa menzione in memoria, giacche’ esse, al di la’ dell’utilita’ che una parte puo’ ritenere di avere nell’attivare un mezzo di impugnazione che ritiene piu’ conveniente, si devono conformare, senza scorciatoie, alle ordinarie regole processuali, come avviene per l’accertamento di tutti i diritti controversi.
Pertanto il procedimento camerale di revoca dell’amministratore deve seguire le regole processuali che sono state configurate per le esigenze dell’istituto condominiale.
Per contro il regolamento dei diritti controversi sottesi alla revoca va soggetto, per insindacabile ma coerente e logica scelta del legislatore, non sospettabile di alcun contrasto con l’articolo 111 Cost., alla disciplina cui soggiacciono le controversie ordinarie, nelle quali e’ offerta piena possibilita’ di allegazione e prova ad entrambe le parti.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia e all’attivita’ svolta nonostante il rilievo processuale tempestivo di parte resistente.
Ratione temporis non e’ applicabile il disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.