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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 31 marzo 2017, n. 8520
Come gia’ affermato da questa Corte, in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullita’, delle deliberazioni assunte dall’assemblea (cfr. Cass., n. 17486 del 2006; n. 10338 del 2014). Trova, dunque, applicazione in materia l’articolo 1441 c.c., secondo il quale l’annullamento puo’ essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso e’ stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non e’ legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 31 marzo 2017, n. 8520
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3949/2013 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5595/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi al ricorso e alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
- – (OMISSIS) convenne in giudizio il Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS), chiedendo la declaratoria di nullita’ della deliberazione assembleare del 27.4.2000, per avere l’amministratore del condominio omesso di inviare l’avviso di convocazione dell’assemblea agli acquirenti di alcune delle unita’ immobiliari che l’attore aveva veduto a terzi ricavandole dall’originario unico locale seminterrato (in particolare, dall’originario unico locale aveva ricavato due appartamenti e cinque garage, alienando un appartamento e un garage) e per avere continuato ad imputare ad esso attore – nonostante la comunicazione dell’avvenuta vendita – le spese condominiali relative all’intera originaria unita’ immobiliare.
Nella resistenza del condominio convenuto, il Tribunale di Tivoli (Sezione distaccata di Palestrina) accolse la domanda attorea e dichiaro’ la nullita’ della deliberazione impugnata.
- – Sul gravame proposto dal Condominio, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, annullo’ la deliberazione assembleare impugnata.
- – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
- – Preliminarmente, va esaminata l’istanza di declaratoria di estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere, avanzata nel controricorso dal (OMISSIS), in ragione del fatto che il 4.5.2012 sono state approvate le nuove tabelle millesimali relative al condominio, con le quali si tiene conto delle nuove unita’ ricavate dall’attore dall’originario unico locale seminterrato.
L’istanza va rigettata, in quanto l’approvazione delle nuove tabelle e’ intervenuta successivamente all’adozione della deliberazione impugnata, cosi’ rimanendo impregiudicata la questione circa la sua legittimita’.
- – Superata l’eccezione di estinzione del procedimento, puo’ passarsi all’esame dei motivi.
2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello omesso di considerare che, in presenza di tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale di natura contrattuale, non era possibile convocare “soggetti diversi da quelli indicati espressamente nelle tabelle”.
La censura non e’ fondata.
Com’e’ noto, le tabelle millesimali di un condominio hanno funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, onde ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volonta’ assembleare, ma non incidono sui diritti reali spettanti a ciascun condomino (Sez. 2, n. 3251 del 27/03/1998). Rimane, pertanto, nella facolta’ di ciascun condomino alienare in tutto o in parte l’immobile di sua proprieta’ esclusiva e il condominio e’ tenuto a prendere atto del trasferimento – anche parziale – della proprieta’, provvedendo ad inviare la convocazione dell’assemblea ai nuovi proprietari.
Naturalmente, qualora le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale contrattuale non abbiano formato oggetto di modifica con il consenso unanime di tutti i condomini ovvero con sentenza del giudice a norma dell’articolo 69 disp. att. c.c., nonostante le variazioni di consistenza o di destinazione delle singole unita’ immobiliari, la ripartizione delle spese condominiali va effettuata in conformita’ alle tabelle stesse (salva la facolta’ del condomino, richiesto del pagamento della quota di pertinenza, di proporre domanda, anche riconvenzionale, di revisione o modifica delle tabelle ai sensi del citato articolo 69 nei confronti di tutti i condomini) (Cass., Sez. 2, n. 3701 del 31/05/1988).
In altre parole, la proprieta’ delle unita’ immobiliari facenti parte del condominio e’ indipendente dalle tabelle millesimali; e il condominio e’ tenuto a prendere atto del trasferimento delle dette unita’, convocando gli attuali effettivi proprietari, che hanno diritto di partecipare all’assemblea, fermo restando che i millesimi vanno calcolati sulla base delle tabelle vigenti (tanto ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, che ai fini del riparto delle spese).
Nella specie, pertanto, avendo il (OMISSIS) comunicato la sopravvenienza di nuovi proprietari, il condominio era tenuto a convocarli all’assemblea.
2.2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda di annullamento della delibera assembleare proposta dall’attore per la mancata convocazione di altri condomini.
Questo motivo e’ fondato.
Come gia’ affermato da questa Corte, in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullita’, delle deliberazioni assunte dall’assemblea (cfr. Cass., n. 17486 del 2006; n. 10338 del 2014). Trova, dunque, applicazione in materia l’articolo 1441 c.c., secondo il quale l’annullamento puo’ essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso e’ stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non e’ legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.
Nella specie, il (OMISSIS), essendo stato ritualmente convocato all’assemblea, non avrebbe potuto impugnare la delibera per mancata convocazione di altro condomino, essendo il medesimo – in proposito – carente di legittimazione attiva. La domanda cosi’ proposta risulta improponibile, con la conseguenza che – ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., u.c., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
2.3. – Il terzo motivo e il quarto motivo rimangono assorbiti.
- – In definitiva, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., u.c., per improponibilita’ della domanda. Va invece rigettato il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti gli altri.
Avuto riguardo alla peculiarita’ della fattispecie, le spese di tutti i gradi del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.